Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SERRA SAN QUIRICO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 11 - NORME PER LA TUTELA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

Art. 65 bis - Tutela di individui arborei ad alto fusto

 

Allo scopo di salvaguardare gli elementi più caratteristici del paesaggio agrario, fatto salvo quanto previsto dalle LL. RR. 7/85 e 8/87, per gli esemplari arborei appartenenti alle specie indicate negli Elenchi T 1 e T 2 la presente norma pone la seguente tutela.

a.   E’ vietato l’abbattimento, la compromissione della vitalità, la mutilazione, il danneggiamento e qualunque manomissione dell’apparato aereo e sotterraneo, salvo i casi di deroga previsti alla lettera seguente;

b.   Sono vietati gli interventi di capitozzatura e di taglio alle branche principali delle specie arboree ad alto fusto salvo, in zona agricola, per le specie tradizionalmente allevate a “testa di salice” (salici, acero campestre, gelsi).

c.   E’ vietata l’aratura nell’area di insidenza della chioma di alberi ad alto fusto siano essi isolati che in formazioni naturali o formali (es. filari)

d.   Tutti gli individui arborei esistenti e di nuovo impianto, inclusi negli ambiti non insediativi (zone agricole) o al margine con essi ed appartenenti agli Elenchi T1 e T2, determinano un vincolo di tutela su un’area di pertinenza in cui è vietata ogni tipo di manomissione del terreno, compresa l’aratura e le lavorazioni agricole a profondità superiore a cm 25, il ricarico di terreno, l’accensione di fuochi, l’impiego di diserbanti non selettivi.

Per area di pertinenza si intende l’area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il tronco dell’albero e raggio variabile secondo la seguente articolazione in funzione delle dimensioni della pianta misurate a m 1,30 dal colletto:

Æ tronco < cm 10                        raggio > m1.5
cm 10 <
Æ tronco < cm   30        raggio > m 2.0

cm 30 < Æ tronco < cm   60        raggio > m 4.0

Æ tronco > cm 60                       raggio > m 5.0

E’ fatto obbligo di reimpianto in ogni caso di motivato abbattimento, che dovrà comunque essere preventivamente autorizzato ai sensi delle leggi vigenti.

INDICE DELLE NORME

    Informatizzazione a cura di: