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Regolamento Edilizio Allegato al Piano Regolatore Generale |
Comune di STAFFOLO Provincia di Ancona |
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI OPERE, ATTIVITA' ED INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE O AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA1. Sono soggette a concessione edilizia le seguenti opere realizzate da soggetti privati o pubblici: a) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni con ricostruzione totale o parziale di fabbricati; b) interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino il recupero abitativo di edifici preesistenti; c) interventi di ristrutturazione edilizia di cui al successivo articolo 11; d) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al successivo articolo 12; e) modificazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della L.R. 18 giugno 1986, n. 14, delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi mediante l'esecuzione di opere edilizie, quando implichino variazione in aumento degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n.97; f) altre modificazioni delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi mediante l'esecuzione di opere edilizie e per le quali il comune non preveda il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 6 della citata L.R. 14/1986; g) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità poderale o di bonifica, strade private; h) esecuzione di opere di consolidamento e sostegno dei terreni; i) realizzazione dei manufatti all'interno delle zone cimiteriali; l) serre fisse, intendendo per tali gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera, destinati esclusivamente a colture specializzate prodotte in condizioni climatiche artificiali; m) costruzione di garages ed autorimesse fuori terra; n) manufatti necessari a realizzare stazioni di servizio per distribuzione di carburante, esclusi gli apparati necessari alla erogazione del solo carburante; o) installazioni fuori terra di serbatoi destinati al deposito di carburante e oli minerali, saldamente infissi al suolo; p) altri interventi a carattere permanente articolo 1, comma 3, esclusi quelli indicati nei successivi articoli 3, 4 e 5, nonché escluse le opere di competenza di amministrazione dello Stato e le opere su aree demaniali di cui al successivo articolo 7. 2. Sono inoltre soggetti a concessione edilizia,
qualora abbiano carattere permanente, i seguenti interventi:
predisposizione di aree per campeggi, parcheggi e simili, piste e impianti
di risalita per sport invernali e ogni altra realizzazione di opere sul
territorio per uso sportivo e ricreativo. 3 . E’ altresì
soggetta a concessione edilizia qualsiasi opera o infrastruttura di
qualsiasi dimensione riguardante la installazione o la modifica di
antenne,ripetitori e relative opere accessorie di remittenza radio
televisive,stazioni radio per la telefonia mobile e/o comunque destinati
al funzionamento e all’esercizio di sistemi fissi delle
telecomunicazioni e/o radiotelevisive ed impianti radar.I predetti
impianti ed infrastrutture sono soggetti a concessione edilizia anche se
installati sopra strutture mobili di qualsiasi tipo.La richiesta di
concessione edilizia dovrà essere corredata,tra l’altro anche della
valutazione di impatto ambientale redatta secondo le vigenti norme. |
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