Regolamento Edilizio

Allegato al Piano Regolatore Generale

Comune di

STAFFOLO

Provincia di Ancona

 

   

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI OPERE, ATTIVITA' ED INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE O AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

Art.  2 Opere e attività soggette a concessione edilizia

1. Sono soggette a concessione edilizia le seguenti opere realizzate da soggetti privati o pubblici:

a) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni con ricostruzione totale o parziale di fabbricati;

b) interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino il recupero abitativo di edifici preesistenti;

c) interventi di ristrutturazione edilizia di cui al successivo articolo 11;

d) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al successivo articolo 12;

e) modificazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della L.R. 18 giugno 1986, n. 14, delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi mediante l'esecuzione di opere edilizie, quando implichino variazione in aumento degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n.97;

f) altre modificazioni delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi mediante l'esecuzione di opere edilizie e per le quali il comune non preveda il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 6 della citata L.R. 14/1986;

g) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità poderale o di bonifica, strade private;

h) esecuzione di opere di consolidamento e sostegno dei terreni;

i) realizzazione dei manufatti all'interno delle zone cimiteriali;

l) serre fisse, intendendo per tali gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera, destinati esclusivamente a colture specializzate prodotte in condizioni climatiche artificiali;

m) costruzione di garages ed autorimesse fuori terra;

n) manufatti necessari a realizzare stazioni di servizio per distribuzione di carburante, esclusi gli apparati necessari alla erogazione del solo carburante;

o) installazioni fuori terra di serbatoi destinati al deposito di carburante e oli minerali, saldamente infissi al suolo;

p) altri interventi a carattere permanente articolo 1, comma 3, esclusi quelli indicati nei successivi articoli 3, 4 e 5, nonché escluse le opere di competenza di amministrazione dello Stato e le opere su aree demaniali di cui al successivo articolo 7.

2. Sono inoltre soggetti a concessione edilizia, qualora abbiano carattere permanente, i seguenti interventi: predisposizione di aree per campeggi, parcheggi e simili, piste e impianti di risalita per sport invernali e ogni altra realizzazione di opere sul territorio per uso sportivo e ricreativo.  

3 . E’ altresì soggetta a concessione edilizia qualsiasi opera o infrastruttura di qualsiasi dimensione riguardante la installazione o la modifica di antenne,ripetitori e relative opere accessorie di remittenza radio televisive,stazioni radio per la telefonia mobile e/o comunque destinati al funzionamento e all’esercizio di sistemi fissi delle telecomunicazioni e/o radiotelevisive ed impianti radar.I predetti impianti ed infrastrutture sono soggetti a concessione edilizia anche se installati sopra strutture mobili di qualsiasi tipo.La richiesta di concessione edilizia dovrà essere corredata,tra l’altro anche della valutazione di impatto ambientale redatta secondo le vigenti norme.

INDICE Regolamento Edilizio

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