Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Relazione Generale

Comune di

CASTELPLANIO

Provincia di Ancona

 

CAPITOLO 3   APPLICAZIONI

 

3.2 I Piani di risanamento

 

Costituiscono il principale strumento per l’azione di recupero delle situazioni di inquinamento acustico.

Si articolano su più livelli programmatori (regionali, comunali, da parte di enti, società ed imprese) e possono essere sia obbligatori che discrezionali, a seconda delle condizioni acustiche del territorio.

Piani statali di risanamento acustico

Tra le competenze che la Legge quadro n. 447/95 riserva allo stato è prevista l’adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni e a quanto previsto dal codice della strada in materia di limitazione nella emissione di rumori.

I piani regionali di risanamento acustico

Le regioni, fatte salve le competenze statali di cui al punto precedente, sono tenute a predisporre piani triennali di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico (Art. 4, comma 2 della Legge quadro).

Tali piani tengono conto delle proposte pervenute e delle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato e definiscono le priorità di intervento.

I comuni sono tenuti ad adeguare i loro piani a quello regionale.

I piani comunali di risanamento acustico

I comuni, una volta effettuata la classificazione acustica e la mappatura acustica del proprio territorio, individuano le situazioni critiche dal punto di vista acustico, per le quali risulterà necessario od opportuno prevedere interventi di bonifica acustica. A tale scopo verranno redatti piani di risanamento acustico che si pongono l’obiettivo di rimuovere le situazioni di inquinamento ed, eventualmente, di raggiungere i valori ottimali di qualità acustica.

Da questo punto di vista i piani di risanamento possono essere distinti in obbligatori o facoltativi.

I comuni sono obbligati ad adottare il piano (Art. 7 comma 1 della Legge quadro) quando ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

  • quando il rumore ambientale dia luogo al superamento sia dei valori di attenzione su base oraria, sia di quelli definiti per il periodo di riferimento (diurno e/o notturno) siano superati i valori di attenzione (Art. 2 lettera g della Legge quadro).

  • quando il rumore ambientale dia luogo al superamento dei soli valori di attenzione su base oraria.

  • quando il rumore ambientale dia luogo al superamento dei soli valori di attenzione sul periodo di riferimento (diurno e/o notturno)

  • quando non sia possibile rispettare, a causa delle preesistenti destinazioni d’uso delle zone già urbanizzate, il divieto di contatto diretto tra aree aventi valori di qualità che si discostano tra loro in misura superiore a 5 decibel (Art. 4, comma 1, lett. a della Legge quadro).

 

Si noti che per le zone esclusivamente industriali l’obbligatorietà si ha solo nel caso di superamento dei valori di attenzione associati all’intero periodo di riferimento (diurno o notturno).

Si noti inoltre che i valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali per le quali sono previsti limiti definiti da specifici decreti di attuazione della Legge quadro.

Va osservato che in ogni caso si deve accertare che il superamento dei limiti di attenzione (sia su base oraria che sulla base dei periodi di riferimento diurno o notturno e sempre espressi in termine di livello continuo di pressione sonora ponderata “A”) non sia saltuario od occasionale ma sistematico. A tal fine la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale deve essere effettuata con riferimento ad un tempo di lungo termine TL (Art. 6, comma 1 lett. b del D.P.C.M.. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). 

I comuni possono facoltativamente adottare il piano di risanamento (Art. 7, comma 4 della Legge quadro) quando il rumore ambientale dia luogo al superamento dei valori di qualità, restando tuttavia al di sotto dei valori di attenzione, in entrambe le accezioni.

I piani comunali di risanamento acustico devono:

 

  • essere coordinati (Art. 7 comma 1 della Legge quadro) con il piano urbano del traffico, di cui al D. Lg.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

  • contenere (Art. 7 comma 2 della Legge quadro):

1.      l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;

2.      l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;

3.      l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

4.      la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

5.      le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

  • recepire (Art. 7 comma 1 della Legge quadro) il contenuto dei piani pluriennali di competenza statale tendenti al contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali.

  • recepire (Art. 7 comma 1 della Legge quadro) il contenuto dei piani predisposti (ai sensi dell’Art. 10 comma 5 della Legge quadro) dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastutture.

  • essere approvati dal consiglio comunale (Art. 7, comma 1 della Legge quadro).

 

Piani di risanamento acustico da parte di società, enti ed imprese

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, (Art. 10 comma 5 della Legge quadro), nel caso di superamento dei valori limite di emissione o di immissione, hanno l’obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell’ambiente con proprio decreto.

Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi .

Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla Legge quadro.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento (Art. 15, comma 3 della Legge quadro) devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

Una normativa specifica è prevista per la presentazione dei piani di risanamento aziendale per impianti a ciclo produttivo continuo (Decreto del Ministero dell’ambiente 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”).

 

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