Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CUPRAMONTANA

Provincia di Ancona

TITOLO II  

ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Capo IV – ZONE INTERESSATE DA LINEE DI COMUNICAZIONE

ART. 13 – ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA’

1 – Sono destinate alla conservazione, all’ampliamento ed alla creazione ex-novo di spazi per la circolazione dinamica e statica e per il traffico pedonale e ciclabile.

2 – Negli elaborati di P.R.G. vengono individuati tracciati indicativi e la relativa fascia di rispetto; quando nell’ambito della progettazione esecutiva e della realizzazione di nuovi tratti viari, o nell’ambito di studi per la nuova viabilità realizzati all’interno di piani particolareggiati pubblici o privati, viene variato il tracciato stesso, con modesti spostamenti, ciò non costituisce variante al P.R.G. in quanto la traslazione non deve incidere sul dimensionamento della zona stessa.

3 – All’interno di queste zone potranno realizzarsi ampliamenti delle strade esistenti, sedi indipendenti per il traffico pedonale e ciclabile, impianti di verde di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, linee elettriche, etc.), aree di parcheggio e relativi servizi. L'acquisizione delle aree necessarie per realizzare gli interventi previsti nel sottosistema della viabilità avverrà, ove necessario, tramite esproprio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche.

4 – Lungo le zone destinate alla viabilità è possibile insediare stazioni di servizio per rifornimento di carburante ai sensi delle norme regionali vigenti (L.R. n°15/2002 e relativo regolamento regionale di attuazione n° 7/2003). In tali stazioni, se ammesso alla normativa regionale in funzione dell’ambito territoriale e delle caratteristiche ambientali, oltre alla distribuzione del carburante, possono essere insediate attività di ristoro, bar-tavola calda, officine meccaniche e di pronto intervento, attività commerciali inerenti il ramo automobilistico, impianti di lavaggio e ingrassaggio con il rispetto dei seguenti indici:

UF= 0,20mq/mq di SF

2 mq di verde alberato ogni mq di SUL realizzabile

5 – Le distanze minime per la protezione delle sedi stradali, da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal P.R.G., sono quelle prescritte  ai sensi dell'art. 4 del D.L. n° 285/1992, nuovo codice della strada e successive modifiche ed integrazioni.

6 – All’interno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal P.R.G., le distanze minime dal ciglio stradale sono le seguenti nel caso di nuove costruzioni o ricostruzioni (gli interventi di cui all'art. 28 D.P.R. N°495/92 prospicienti le strade provinciali all'interno dei centri abitati dovranno rispettare le distanze minime previste dall'art. 9 D.M. n°1444/68; tali distanze minime dovranno essere applicate in tutte le zone territoriali omogenee):

-          autostrade: 25 m (dal limite dell’area di occupazione);

-          strade statali e provinciali: 5 m e 12 m dall’asse viario;

-          fatto salvo quanto prescritto dal D.L. n° 285/1992, nuovo codice della strada.

7- La larghezza  minima delle strade pubbliche comunali in tutto il territorio è stabilita in 10 m, se a doppio senso di marcia, in 6 m se a un unico senso di marcia, salvo diverse specifiche prescrizioni in parti di città o in aree altrimenti individuate con appositi atti amministrativi della Giunta Comunale escludendo i tratti compresi nei piani attuativi.

8 – In caso di costruzione o ricostruzione di edifici di qualsiasi tipo, il Comune potrà imporre la rettifica di allineamenti viari tortuosi, od arretramenti dal ciglio stradale, per una profondità non superiore a 3 m dal confine di proprietà.

9 – Qualora gli edifici da costruire o ricostruire prospettino su strade esistenti di larghezza inferiore a 10 m, il confine di proprietà dovrà essere arretrato dall’asse viario (mezzeria) di 5m.

10 – La cessione e la sistemazione delle aree, così acquisite al demanio stradale, sarà a carico della proprietà a titolo di onere di urbanizzazione primaria.

11 – Sono di norma vietati, in tutto il territorio comunale, nuovi accessi sulle strade statali, oltre a quelli esistenti, o previsti dal P.R.G., salvo i casi di edificazione oggetto di Piano Particolareggiato o di Piano di Lottizzazione; in ogni caso i nuovi accessi possono essere utilizzati salvo nulla osta dell’ ANAS e parere della Commissione Edilizia.

12 – Per gli edifici esistenti compresi nella zona destinata alla viabilità, sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, gli interventi ammessi ai sensi della L.R. n° 34/1975.

13 – Le zone destinate a parcheggio orizzontale previste all’interno di progetti stradali dovranno osservare i seguenti parametri:

-          parcheggi per autoveicoli leggeri: 30 mq di verde alberato ogni 100 mq di parcheggio effettivo.

-          Parcheggi per autoveicoli pesanti: 50 mq di verde alberato ogni 100 mq di parcheggio effettivo.

14 – Per tutti gli interventi prospicienti le strade provinciali extraurbane dovranno essere applicate le distanze minime previste dall'art. 26 D.P.R. N°495/92, con la sola esclusione delle “serre a carattere stagionale” che potranno avere una distanza minima di ml 10,00 dal limite della carreggiata stradale;

15 – Le norme e distanze minime suindicate vanno applicate anche per costruzioni e/o manufatti interrati;

  

INDICE DELLE NORME

 

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