Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CUPRAMONTANA

Provincia di Ancona

TITOLO III  

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

            Capo II – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

ART. 19 – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE  – B –

1à DEFINIZIONI

Zone del territorio totalmente o parzialmente edificate distinte in:

·         B1 – EDILIZIA ADIACENTE ALL’INSEDIAMENTO STORICO

·         B2 – EDIFICI ISOLATI E/O AREE TUTELATE

·         B3 – COMPLETAMENTO RESIDENZIALE

·         B4 – COMPLETAMENTO RESIDENZIALE

·         B5 – COMPLETAMENTO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

·         BT – RICETTIVA

 

2à DESTINAZIONI D’USO

Le destinazioni d’uso prescritte sono la residenza, le attività turistico-ricettive, le attività commerciali  e le attività terziarie.

Sono inoltre ammesse attività artigianali di servizio e quelle produttive compatibili con la residenza.

Le norme relative a ciascuna sottozona definiscono le percentuali consentite per le destinazioni d’uso non residenziale.

 

3à PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1 – La sopra-elevazione degli edifici esistenti comunque autorizzati con atto precedente alla data di approvazione del presente piano, al fine di consentire l’allineamento verticale delle muratura perimetrali, non è subordinata al rispetto delle distanze minime delle fronti interessate dalla sopra-elevazione purché non superino i 10 m e sempre che sia rispettata la distanza minima di 10 m tra gli edifici con pareti finestrate.

2 – Sono ammesse distanze inferiori (DF e DS) a quelle indicate zona per zona nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piano Particolareggiato, Piano di Recupero, etc. con previsioni pranovolumetriche nel rispetto del R.E.C.

3 – In presenza di più prescrizioni incidenti sullo stesso intervento, prevalgono le prescrizioni più restrittive.

4 – La parte non edificata del lotto va sistemata a giardino; E’ ammessa la realizzazione a confine, previo assenso dei proprietari confinanti e nel rispetto dell’ UF max relativo al lotto, di un box per ciascuna unità immobiliare destinato a deposito attrezzi o legnaia, garage, come pertinenze dell’edificio, purché realizzato con materiale e colori consoni all’edificio principale. Tale pertinenza non potrà superare i 18 mq e non potrà avere altezza massima superiore a 2,40 ml. Tali interventi non sono considerati come nuove costruzioni ai sensi del T.U. per l’edilizia.

5 - Indice di permeabilità dei suoli non dovrà essere inferiore al 20% della superficie del lotto.

 

INDICE DELLE NORME

 

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