Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CUPRAMONTANA

Provincia di Ancona

TITOLO III  

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

            Capo II – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

 

ART. 20 – SOTTOZONE  – B1 – EDILIZIA ADIACENTE ALL’INSEDIAMENTO STORICO

1à DEFINIZIONI

Le zone B1 sono zone residenziali intensive di completamento dell’edificazione esistente  caratterizzate dalla vicinanza all’insediamento storico.

 

2à DESTINAZIONI D’USO

Ad eccezione degli edifici destinati ad attrezzature ricettive, la SU destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 70% della SUL complessiva dell’intero edificio. Questo rapporto percentuale dovrà essere tenuto presente come indicazione di massima per ogni intervento edilizio, comprese le variazioni per le destinazioni d’uso. Quando la percentuale interessi una porzione di unità immobiliare, la destinazione sarà riferita all’intera unità.

 

 

3à MODALITA’ DI INTERVENTO

In tali zone il Piano si attua per intervento diretto.

Sono ammessi interventi di MO, MS, R, RC, RE, D, NE.

Sono ammesse costruzioni in allineamento con le costruzioni adiacenti a distanza inferiore alla minima prescritta dalle strade e dal confine, previo assenso dei confinanti, nel rispetto della distanza tra i fabbricati e in deroga alla visuale libera;

in detti casi l’altezza massima costruibile per la parte che non rispetta la distanza e la visuale libera non può superare l’altezza massima del fabbricato adiacente più alto.

 

4à PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI

UF

0,86

mq/mq

Per B1* , lotto di mq 160, UF = 2,50 mq/mq ai fini della ricostruzione della cortina muraria.

Hmax

10,00

m

Per B1*, Hmax = 7.50m su Via Menicucci. Non allineamento del cornicione a quelli esistenti ed assenso sottoscritto dei vicini per chiusura finestre.

DC

5,00

m

E’ consentita la costruzione in aderenza ad edificio preesistente costruito sul confine; è ammessa altresì la costruzione a distanza inferiore a quelle soprindicate qualora previsto in uno strumento urbanistico attuativo, ovvero qualora si tratti di pareti non finestrate e purché sia intercorso un accordo con i proprietari confinanti.

DF

10,00

m

Con strade interposte si applica art. 9 del D.M. 1444/1968.

DS

5,00

m

Nel caso di  opere di ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, per immobili compresi tra lotti edificabili con fabbricati esistenti aventi distanza inferiore, la DS può essere ridotta fino a 3,00m, attestandosi comunque sempre nella fascia compresa tra 3 e 5 m rispetto al fabbricato avente distanza maggiore nel rispetto del R.E.C. ovvero DS= 0 in caso di completamento nelle cortine murarie realizzate su strada.

RS

1

 

Eccetto nei casi all'art.7 comma 4.

RF

2/3

 

 

RC

1/3

 

 

PI

2

 

N° di alberi di alto fusto da collocare a dimora per ogni 100 mq di superficie scoperta di lotto  di pertinenza di ogni costruzione.

P

 

 

Per la dotazione di parcheggi privati si applica il disposto dell’art. 2 della L. n° 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Negli interventi di demolizione con ricostruzione nell’ambito della “ristrutturazione”, non è concesso l’arretramento rispetto al filo delle fronti degli edifici in aderenza che costituiscano la cortina edilizia, sono fatte salve in ogni caso le maggiori distanze che l’amministrazione vorrà imporre per la riedificazione per preminente interesse pubblico.

È consentito, per le attrezzature pubbliche soggette ad interventi di ristrutturazione edilizia, realizzare superfici inferiori alla dotazione minima da destinare a parcheggi.

 

  

INDICE DELLE NORME

 

    Informatizzazione a cura di: