Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CUPRAMONTANA

Provincia di Ancona

TITOLO III  

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

            Capo II – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 

 

ART. 29 – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE  – D –

1à DEFINIZIONI

Le zone classificate “D” hai sensi dell’art. 2 del D.M. 1444/1968 comprendono le parti di territorio comunale a prevalente destinazione produttiva, commerciale e direzionale, distinte in:

·         D1 – PRODUTTIVA ESISTENTE DI COMPLETAMENTO

·         D2 – PRODUTTIVA DI ESPANSIONE

·         D3 – PRODUTTIVA MISTA DI COMPLETAMENTO

 

2à DESTINAZIONI D’USO

Destinazioni d’uso: quelle stabilite da ciascuna sottozona.

 

3à PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1 – In generale nelle zone “D” sono consentite le abitazioni di pertinenza degli insediamenti produttivi, destinati con apposita documentazione ai titolari delle aziende e loro parenti di 1° e 2° grado, nonché all’eventuale custode per una superficie utile abitabile complessiva non superiore al 20% della superficie totale del fabbricato di produzione e compresa tra un minimo di 95 mq di SUL, comunque consentito purché la superficie degli spazi produttivi non sia inferiore a 200 mq non computabili nell’indice di  edificabilità di ciascuna delle zone produttive, con atto di vincolo pertinenziale dell’edificio produttivo.

2 – E’ ammessa l’edificazione della parte abitativa anche attraverso soluzioni architettoniche che prevedano corpi di fabbrica distinti ma in aderenza diretta o indiretta con l’edificio produttivo.

3 – Nelle zone “D” sottoposte a strumento urbanistico attuativo la soluzione di cui al comma precedente è di norma esclusa prevalendo il progetto planivolumetrico approvato.

4 – In tutte le zone “D” sono ammesse inoltre ristrutturazioni edilizie anche con modifica del numero delle unità produttive insediate alle stesse condizioni normative che regolano l’edificabilità sia delle superfici produttive che di quelle abitative dei casi di nuova costruzione.

5 – In generale le distanze minime dalle strade sono fissate per le varie zone; comunque l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere mediante deliberazione consiliare, distanze diverse (minori o maggiori) per il rispetto degli allineamenti prevalenti nella zona.

6 – Nelle zone “D”, per il trattamento del suolo all’interno dei lotti privati, dovrà essere rispettata la seguente regola: percentuale di terreno permeabile non inferiore a 30% della superficie fondiaria.

7 – Lungo i confini interni e quelli stradali delle aree di pertinenza degli edifici dovranno essere messe a dimora piante d’alto fusto.

 

INDICE DELLE NORME

 

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