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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CUPRAMONTANA Provincia di Ancona |
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TITOLO IIIZONE TERRITORIALI OMOGENEECapo II – ZONE TERRITORIALI OMOGENEEART. 33 – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE – E – 1à DEFINIZIONI Il Piano, in ragione delle diverse caratteristiche del territorio extraurbano ed al fine di tutelare e valorizzare i beni di carattere paesistico-ambientale presenti, in accordo con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del P.P.A.R. , articola la zona “E” nelle seguenti sottozone: · E1 – AREE AGRICOLE DI RILEVANTE VALORE PAESISTICO-AMBIENTALE · E2 – AREE AGRICOLE DI INTERESSE PAESISTICO-AMBIENTALE · E3 – AREE AGRICOLE · E4 – AREE BOSCHIVE E VEGETAZIONE RIPARIALE · E5, E6 – EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E DOCUMENTALE
1- Le zone “E1” comprendono le aree agricole nelle quali, in considerazione dell’alto valore dei caratteri paesistico-ambientale, si individuano azioni volte alla conservazione e alla ulteriore qualificazione dell’assetto attuale. Codeste zone sono individuate nel P.P.A.R. in quanto soggette a tutele integrale: pertanto sono solo consentiti interventi di conservazione, di consolidamento e di ripristino delle condizioni paesistiche ed ambientali protette. 2- Le zone “E2” comprendono le aree agricole nelle quali, in considerazione della presenza di elementi di interesse paesistico-ambientale, si individuano azioni volte al mantenimento dell’assetto geomorfologico d’insieme e la conservazione dell’assetto idrogeologico delle aree interessate dalle trasformazioni. Codeste zone sono individuate nel P.P.A.R. in quanto soggette a tutela orientata: pertanto sono consentite trasformazioni compatibili con l’attuale configurazione paesistico-ambientale, le azioni che determinano il ripristino e l’ulteriore qualificazione dell’immagine e delle specifiche condizioni d’uso del bene storico culturale o della risorsa paesistica-ambientale esistenti. 3 - Nelle zone “E3” valgono le “Norme edilizie per il territorio agricolo” di cui alla L.R. n°13/1990, fatte salve disposizioni più restrittive contenute nell’art. 16 “Indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone agricole”. In codeste zone sono permesse trasformazioni dell’assetto paesistico-ambientale agro-silvo-pastorale. In essa si attua la salvaguardia, la qualificazione e la valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali e lineari.
2à DESTINAZIONI D’USO 1 – Le zone sono destinate esclusivamente all’esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l’agriturismo: - nuove abitazioni necessarie per l’esercizio dell’attività agricola; - ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell’imprenditore agricolo a titolo professionale; - recupero del patrimonio edilizio esistente; - attrezzature ed infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame; - edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale; - lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica; - serre; - costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; - opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole; - edifici agricoli censiti; - manufatti e accessori agricoli condonati presenti in zona agricola; 2 – Nessun’ altra nuova costruzione può insediarsi nelle zone agricole fatta eccezione per quelle espressamente consentite dalla legislazione vigente. 3 – Nella zona agricola, relativamente agli usi ricettivi negli edifici rurali, vigono anche le disposizioni della L.R. n° 9/2006 e n° 3/2002. 4 – Negli edifici esistenti, non più utilizzati per la conduzione del fondo, in caso di variazione delle destinazioni d'uso sono ammesse le destinazioni complementari all'uso residenziale, di cui all'art. 10 delle presenti norme. 5 – Le colorazioni devono essere di tipo tradizionale ed è vietato l'uso dei colori bianco, verde ed azzurro. 3à PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1 – Nelle suddette zone, ad integrazione e specificazione delle norme della L.R. n° 13/1990, vigono le disposizioni, di cui ai successivi articoli, per ciascuna zona. 2 – La tutela dei territori di pertinenza dei beni storico-culturali deve essere assicurata, prioritariamente, mediante la conservazione ed il ripristino ambientale delle aree relative. 3 – Nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate e valorizzate le peculiarità qualificanti (recinzioni, pavimentazioni, vegetazione, etc.). La vegetazione esistente deve essere conservata ed eventuali abbattimenti, consentiti nel rispetto della L.R. n° 7/1985 e successive integrazioni e modificazioni, devono essere associati, in tutti i casi in cui sia opportuno e possibile, con interventi compensativi di piantumazione. Gli interventi, di sistemazione e di nuova realizzazione, delle aree di pertinenza devono altresì contribuire alla integrazione dei nuovi edifici nel contesto, particolarmente nei casi in cui sia necessario una opera di mascheramento. 4 – Per gli interventi sugli edifici esistenti di carattere storico-architettonico-documentale si fa riferimento all’art. n° 19. 5 - La qualità dei nuovi interventi deve essere garantita evitando atteggiamenti di mimetismo schematico od elementi di contrasto incontrollato, basandosi piuttosto sullo studio attento della distribuzione planimetrica ed altimetrica, sulla accurata verifica dei rapporti visuali e formali, sul controllo delle altezze dei fabbricati, dei profili, delle coperture, dei materiali, dei colori e dei dettagli. 6 – Gli edifici di nuova realizzazione devono avere caratteristiche tipologiche, architettoniche e costruttive tali da renderli coerenti con le caratteristiche dell’insediamento in cui sono inseriti e con il paesaggio circostante. Nella progettazione particolare attenzione deve essere posta sia nella collocazione del nuovo edificio, valutando il sito ed il posizionamento dell’edificio, sia nella sistemazione dell’area di pertinenza. I nuovi edifici devono sorgere, preferibilmente, lungo le strade esistenti e in prossimità di altri edifici isolati o di gruppi. 7 – Le opere di contenimento e/o sostegno possono essere realizzate solo nei casi in cui siano strettamente necessarie e, comunque, devono essere esclusivamente utilizzati tipi e tecniche che ne garantiscano un migliore inserimento nel paesaggio. 8 – Le specie autoctone (querce, lecci, etc.) vanno salvaguardate e rinnovate con la messa a dimora di individui giovani; debbono essere tutelate le alberature (oliveti, aceri, olmi maritati alla vite), i filari e gli individui isolati (querce, gelsi e alberi da frutto) che residuano dal paesaggio agrario storico. 9 – Sono prescritti il mantenimento, l’incremento e la sostituzione in caso di morte delle specie arboree poste al bordo dei fondi, lungo le strade ed i corsi d’acqua, nonché il mantenimento e l’incremento delle siepi vive nelle scarpate. 10 – Nelle aree di versante con pendenza superiore a 30% non sono ammessi nuovi impianti di cave, nuove costruzioni ed interventi con riporti e movimenti di terra che modifichino in modo sostanziale il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57 delle N.T.A del P.P.A.R.; nelle stesse aree è, comunque, vietato l’abbattimento della vegetazione arbustiva ed arborea, sia ad alto fusto che coltivata a ceduo, tranne le piante di tipo produttivo industriale, ed è altresì vietato il rimboschimento con essenze vegetali non autoctone, in particolare con piante resinose. 11 – E’ vietata l’aratura di profondità superiore a 0,5 m nella fascia contigua di 5m a partire dal margine della vegetazione riparia esistente e della vegetazione ai bordi delle scarpate. 12 – Sono vietati: - l’intubazione dei corsi d’acqua esistenti, salvo casi particolari, comunque per tratti limitati e di volta in volta valutati dopo aver acquisito i dati relativi alle portate ed alle condizioni idrauliche, idrologiche e geomorfologiche; - lo scolo ed il ruscellamento di acque di lavaggio di qualsiasi genere a meno di preventiva depurazione, salvo l’immissione in rete fognaria apposita; - la discarica nel suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi, solidi, o di sostanze di altro genere, con la sola eccezione delle sostanze ad uso agronomico consentite dalle leggi vigenti; - il lagunaggio di liquami prodotti da allevamenti zootecnici se non impermeabilizzati; - l’escavazione di pozzi, se non autorizzati dalle competenti autorità (si applicano le norme di cui agli art.94 del Dlgs 152/2006). 13 – Nelle aree archeologiche identificate in base ai vincoli previsti dalla Dlvo 490/99 è vietata qualunque forma di manomissione del terreno o alterazione dello stato dei luoghi, salvo quelle autorizzate dalla Soprintendenza Archeologica; è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola, con divieto di aratura a profondità superiore a 0,5m. Per una distanza di 150m dai limiti esterni all’area di vincolo archeologico, qualunque intervento che modifichi lo stato del terreno deve essere preceduto da formale comunicazione alla Soprintendenza Archeologica.
3.1à TABELLA ESPLICATIVA DEGLI INDIRIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LE ZONE AGRICOLE E1, E2, E3
E4 : INDIRIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI Indicazioni descritte all'art. 55. 4à INDICI E PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI # NUOVE ABITAZIONI: Valgono le norme di cui ai punti 1,2,3,5 dell’art.4 della L.R. n° 13/1990.
# AMPLIAMENTO E RICOSTRUZIONE DI ABITAZIONI PREESISTENTI DA PARTE DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO: Valgono le norme di cui all’art.5 della L.R. n° 13/1990. In caso di fatiscenza, la ricostruzione, previa demolizione come indicato nel comma 1 dell’art. 5 della L.R. n° 13/1990, può essere effettuata purché l’intervento non riguardi edifici classificati di valore storico-architettonico-documentale.
# RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE: Valgono le norme di cui all’art.6 della L.R. n° 13/1990, come modificato nell’art 26 della L.R. n° 3/2002. In caso di fatiscenza, la ricostruzione, previa demolizione come indicato nel comma 1 dell’art. 5 della L.R. n° 13/1990, può essere effettuata purché l’intervento non riguardi edifici classificati di valore storico-architettonico-documentale.
# ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE NECESSARIE PER IL DIRETTO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA: Valgono le norme di cui all’art.8 della L.R. n° 13/1990 così integrato e modificato: le attrezzature e le infrastrutture necessarie al diretto svolgimento delle attività dovranno avere: · Una superficie coperta proporzionata alle esigenze dell’impresa e comunque non superiore a 200 mq per ogni manufatto edilizio, salvo maggiori esigenze documentate nel piano o nel programma aziendale di cui alla lettera c), art. 8 comma 1 della L.R. n° 13/1990. · Essere posto a distanza del fabbricato adibito ad abitazione di almeno 10 m, elevata a 20 m per ricovero animali di allevamento aziendale o interaziendale rispetto alle case di abitazione dell’azienda. · Svilupparsi su un solo piano e rispettare l’altezza massima di 4,50 m (per i terreni in declivio misurata a valle) con esclusione dei camini, silos ed altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche. · Avere un volume massimo non superiore all’indice di fabbricabilità fondiaria (IF) 0,03 mc/mq nel caso in cui siano separate dalle abitazioni, e rientrare nella cubatura massima ammessa per l’edificio adibito ad abitazione, nel caso in cui vengano realizzate in aderenza o nell’ambito di quest’ultimo. · Essere realizzate con tipologie edilizie adeguate alla specifica destinazione d’uso che non consentano la trasformazione delle stesse destinazioni d’uso, con eccezione di quelle ammesse dalla normativa vigente. · È ammessa la ristrutturazione, l’ampliamento, la demolizione con ricostruzione, la nuova costruzione. Ulteriori parametri edilizi ed urbanistici:
# EDIFICI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI, DI TIPO INDUSTRIALE: Valgono le norme di cui ai commi 1,2 e 4 dell’art. 9 della L.R. n° 13/1990. # LAGONI DI ACCUMULO: Valgono le norme di cui al comma 3 dell’art. 9 della L.R. n°13/1990 così integrate: I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono avere le caratteristiche di seguito elencate: · Apporto semestrale di 4,5 mc di liquami. · Capienza utile corrispondente alla quantità di liquame che viene prodotto semestralmente dall’allevamento, prevedendo uno svuotamento ogni 6 mesi fino alla dimensione massima ammissibile in base ad un massimo di fertirrigazione consentita corrispondente ai capi animali equivalenti per ettaro. La costruzione di lagoni di accumulo può essere concessa solo fino alla concorrenza della capienza suddetta, fermo restando che per la parte di liquami che non può essere sparsa sul terreno occorrerà prevedere l’adozione di opportune tecniche di depurazione e di scarico da autorizzarsi in sede di applicazione della L. n° 319/1976 e successive modificazioni. Ulteriori parametri edilizi ed urbanistici:
Le distanze si misurano a partire dal piede esterno dell’argine del lagone di accumulo. # SERRE: Valgono le norme di cui dell’art. 10 della L.R. n° 13/1990 così integrato: · La realizzazione delle serre di cui ai commi 3 e 4 di cui all’art.10 della L.R. n° 13/1990 può avvenire in qualsiasi area agricola salvo diverse prescrizioni del P.R.G. Ulteriori parametri edilizi ed urbanistici: In generale per le serre e i vivai esistenti alla data di adozione delle presenti norme, sono previsti interventi di MO, MS, R ed ampliamento con i seguenti indici e parametri:
Realizzazione di tali strutture preferibilmente con materiale translucido e comunque tenendo conto del valore ambientale dell’area in cui sono inseriti. # COSTRUZIONI DA ADIBIRE ALLA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI: Valgono le norme di cui all’art. 11 della L.R. n° 13/1990 così integrato:
Deve inoltre essere presentato uno studio che attesti: · Compatibilità dell’intervento con la struttura idrogeologica dell’area. · Tecniche di smaltimento dei liquami e di depurazione utilizzate. · Parere dell’ ASL competente. Per i fabbricati esistenti, destinati alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli localizzati nella zona di tutela sono previsti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento funzionale, sino ad un massimo di SUL non superiore al 50% di quella esistente.
# OPERE DI PUBBLICA UTILITA’ CHE DEBBONO SORGERE NECESSARIAMENTE IN ZONE AGRICOLE: Valgono le normative specifiche di settore e del R.E.C. # MANUFATTI E ACCESSORI AGRICOLI CONDONATI PRESENTI IN ZONA AGRICOLA: 1 - Tali manufatti ed accessori mantengono l’uso condonato; possono assumere esclusivamente l’uso di servizio alla residenza o alla attività agricola. 2 – Tali manufatti e accessori possono essere assoggettati ad interventi di ristrutturazione, di consolidamento e di adeguamento alle norme igienico-sanitarie senza aumento di SUL. Gli interventi dovranno essere finalizzati ad un miglior inserimento nel paesaggio mediante un corretto uso dei materiali e delle piantumazioni autoctone con scelta delle essenze fra quelle riportate nell’analisi botanico-vegetazionale di corredo al piano.
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