Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CUPRAMONTANA

Provincia di Ancona

TITOLO III  

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

            Capo II – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 

ART. 33 – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE – E –

1à DEFINIZIONI

Il Piano, in ragione delle diverse caratteristiche del territorio extraurbano ed al fine di tutelare e valorizzare i beni di carattere paesistico-ambientale presenti, in accordo con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del P.P.A.R. , articola la zona “E” nelle seguenti sottozone:

·         E1 – AREE AGRICOLE DI RILEVANTE VALORE PAESISTICO-AMBIENTALE

·         E2 – AREE AGRICOLE DI INTERESSE PAESISTICO-AMBIENTALE

·         E3 – AREE AGRICOLE

·          E4 – AREE BOSCHIVE E VEGETAZIONE RIPARIALE

·          E5, E6 – EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E DOCUMENTALE

 

1-       Le zone “E1” comprendono le aree agricole nelle quali, in considerazione dell’alto valore dei caratteri paesistico-ambientale, si individuano azioni volte alla conservazione e alla ulteriore qualificazione dell’assetto attuale. Codeste zone sono individuate nel P.P.A.R. in quanto soggette a tutele integrale: pertanto sono solo consentiti interventi di conservazione, di consolidamento e di ripristino delle condizioni paesistiche ed ambientali protette.

2-       Le zone “E2” comprendono le aree agricole nelle quali, in considerazione della presenza di elementi di interesse paesistico-ambientale, si individuano azioni volte al mantenimento dell’assetto geomorfologico d’insieme e la conservazione dell’assetto idrogeologico delle aree interessate dalle trasformazioni. Codeste zone sono individuate nel P.P.A.R. in quanto soggette a tutela orientata: pertanto sono consentite trasformazioni compatibili con l’attuale configurazione paesistico-ambientale, le azioni che determinano il ripristino e l’ulteriore qualificazione dell’immagine e delle specifiche condizioni d’uso del bene storico culturale o della risorsa paesistica-ambientale esistenti.

3 -   Nelle zone “E3” valgono le “Norme edilizie per il territorio agricolo” di cui alla L.R. n°13/1990, fatte salve disposizioni più restrittive contenute nell’art. 16 “Indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone agricole”. In codeste zone sono  permesse trasformazioni dell’assetto paesistico-ambientale agro-silvo-pastorale. In essa si attua la salvaguardia, la qualificazione e la valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali e lineari.

 

2à DESTINAZIONI D’USO

1 – Le zone sono destinate esclusivamente all’esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l’agriturismo:

-          nuove abitazioni necessarie per l’esercizio dell’attività agricola;

-          ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell’imprenditore agricolo a titolo professionale;

-          recupero del patrimonio edilizio esistente;

-          attrezzature ed infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;

-          edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale;

-          lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica;

-          serre;

-          costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

-          opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole;

-          edifici agricoli censiti;

-          manufatti e accessori agricoli condonati presenti in zona agricola;

2 – Nessun’ altra nuova costruzione può insediarsi nelle zone agricole fatta eccezione per quelle espressamente consentite dalla legislazione vigente.

3 – Nella zona agricola, relativamente agli usi ricettivi negli edifici rurali, vigono anche le disposizioni della L.R. n° 9/2006 e n° 3/2002.

4 – Negli edifici esistenti, non più utilizzati per la conduzione del fondo, in caso di variazione delle destinazioni d'uso sono ammesse le destinazioni complementari all'uso residenziale, di cui all'art. 10 delle presenti norme.

5 – Le colorazioni devono essere di tipo tradizionale ed è vietato l'uso dei colori bianco, verde ed azzurro.

3à PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1 – Nelle suddette zone, ad integrazione e specificazione delle norme della L.R. n° 13/1990, vigono le disposizioni, di cui ai successivi articoli, per ciascuna zona.

2 – La tutela dei territori di pertinenza dei beni storico-culturali deve essere assicurata, prioritariamente, mediante la conservazione ed il ripristino ambientale delle aree relative.

3 – Nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate e valorizzate le peculiarità qualificanti (recinzioni, pavimentazioni, vegetazione, etc.). La vegetazione esistente deve essere conservata ed eventuali abbattimenti, consentiti nel rispetto della L.R. n° 7/1985 e successive integrazioni e modificazioni, devono essere associati, in tutti i casi in cui sia opportuno e possibile, con interventi compensativi di piantumazione. Gli interventi, di sistemazione e di nuova realizzazione, delle aree di pertinenza devono altresì contribuire alla integrazione dei nuovi edifici nel contesto, particolarmente nei casi in cui sia necessario una opera di mascheramento.

4 – Per gli interventi sugli edifici esistenti di carattere storico-architettonico-documentale si fa riferimento all’art. n° 19.

5 - La qualità dei nuovi interventi deve essere garantita evitando atteggiamenti di mimetismo schematico od elementi di contrasto incontrollato, basandosi piuttosto sullo studio attento della distribuzione planimetrica ed altimetrica, sulla accurata verifica dei rapporti visuali e formali, sul controllo delle altezze dei fabbricati, dei profili, delle coperture, dei materiali, dei  colori e dei dettagli.

6 – Gli edifici di nuova realizzazione devono avere caratteristiche tipologiche, architettoniche e costruttive tali da renderli coerenti con le caratteristiche dell’insediamento in cui sono inseriti e con il paesaggio circostante. Nella progettazione particolare attenzione deve essere posta sia nella collocazione del nuovo edificio, valutando il sito ed il posizionamento dell’edificio, sia nella sistemazione dell’area di pertinenza. I nuovi edifici devono sorgere, preferibilmente, lungo le strade esistenti e in prossimità di altri edifici isolati o di gruppi.

7 – Le opere di contenimento e/o sostegno possono essere realizzate solo nei casi in cui siano strettamente necessarie e, comunque, devono essere esclusivamente utilizzati tipi e tecniche che ne garantiscano un migliore inserimento nel paesaggio.

8 – Le specie autoctone (querce, lecci, etc.) vanno salvaguardate e rinnovate con la messa a dimora di individui giovani; debbono essere tutelate le alberature (oliveti, aceri, olmi maritati alla vite), i filari e gli individui isolati (querce, gelsi e alberi da frutto) che residuano dal paesaggio agrario storico.

9 – Sono prescritti il mantenimento, l’incremento e la sostituzione in caso di morte delle specie arboree poste al bordo dei fondi, lungo le strade ed i corsi d’acqua, nonché il mantenimento e l’incremento delle siepi vive nelle scarpate.

10 – Nelle aree di versante con pendenza superiore a 30% non sono ammessi nuovi impianti di cave, nuove costruzioni ed interventi con riporti e movimenti di terra che modifichino in modo sostanziale il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57 delle N.T.A del P.P.A.R.; nelle stesse aree è, comunque, vietato l’abbattimento della vegetazione arbustiva ed arborea, sia ad alto fusto che coltivata a ceduo, tranne le piante di tipo produttivo industriale, ed è altresì vietato il rimboschimento  con essenze vegetali non autoctone, in particolare con piante resinose.

11 – E’ vietata l’aratura di profondità superiore a 0,5 m nella fascia contigua di 5m a partire dal margine della vegetazione riparia esistente e della vegetazione ai bordi delle scarpate.

12 – Sono vietati:

-          l’intubazione dei corsi d’acqua esistenti, salvo casi particolari, comunque per tratti limitati e di volta in volta valutati dopo aver acquisito i dati relativi alle portate ed alle condizioni idrauliche, idrologiche e geomorfologiche;

-          lo scolo ed il ruscellamento di acque di lavaggio di qualsiasi genere a meno di preventiva depurazione, salvo l’immissione in rete fognaria apposita;

-          la discarica nel suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi, solidi, o di sostanze di altro genere, con la sola eccezione delle sostanze ad uso agronomico consentite dalle leggi vigenti;

-          il lagunaggio di liquami prodotti da allevamenti zootecnici se non impermeabilizzati;

-          l’escavazione di pozzi, se non autorizzati dalle competenti autorità (si applicano le norme di cui agli art.94 del Dlgs 152/2006).

13 – Nelle aree archeologiche identificate in base ai vincoli previsti dalla Dlvo 490/99 è vietata qualunque forma di manomissione del terreno o alterazione dello stato dei luoghi, salvo quelle autorizzate dalla Soprintendenza Archeologica; è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola, con divieto di aratura a profondità superiore a 0,5m. Per una distanza di 150m dai limiti esterni all’area di vincolo archeologico, qualunque intervento che modifichi lo stato del terreno deve essere preceduto da formale comunicazione alla Soprintendenza Archeologica.

 

3.1à TABELLA ESPLICATIVA DEGLI INDIRIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LE ZONE AGRICOLE E1, E2, E3

ZONE E

TIPO EDIFICIO

INDIRIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

E1

EDIFICI ESISTENTI

Abitazioni

SI

Edifici accessori

SI

Ampliamenti

NO

Ampliamenti edifici agro-industriali ed allevamenti zootecnici

NO

 

- Recupero mediante MO, MS, RC, MI.

- Ristrutturazione edilizia senza aumento della sup. coperta e del volume esistente.

- Per gli edifici classificati valgono le norme di cui all'art. 34.

 

EDIFICI NUOVI

Abitazioni

SI

- Solo nel caso di demolizione e ricostruzione senza aumento di SUL e V e con Hmax, Dc, Ds, Df, coincidenti con la preesistenza e non maggiorabili

Edifici accessori

SI

Gli indici di fabbricabilità fondiaria, la SUL e l'altezza degli edifici e la distanza dai confini sono quelli esistenti e non ulteriormente maggiorabili

Edifici agro-industriali ed allevamenti zootecnici

NO

 

 

 

E2

EDIFICI ESISTENTI

Abitazioni

SI

Edifici accessori

SI

Ampliamenti

SI

 

- Recupero mediante MO, MS, RC, MI.

- Ristrutturazione edilizia senza aumento della sup. coperta e del volume esistente.

- Per edifici classificati valgono le norme di cui all'art. 34.

- Demolizione e ricostruzione al solo fine del miglioramento delle condizioni paesistiche ed ambientali dei luoghi senza aumento di SUL e V.

Ampliamenti edifici agro-industriali ed allevamenti zootecnici

SI

- Ammesso subordinatamente ad una valutazione di miglioramento ambientale. In sede di tale verifica ambientale, al fine di migliorare le condizioni paesistiche è possibile prefigurare eventuali interventi di demolizione e ricostruzione.

     

 

EDIFICI NUOVI

Abitazioni

SI

Nel caso di demolizione e ricostruzione senza aumento di SUL e V e con i seguenti parametri nel rispetto delle L.R n°13/90:

Hmax edificio colonico = 6,50m

Df = 10,00m

Dc = 20,00m

Ds = 20,00m

Uf = 0,02 mq/mq

Edifici accessori

SI

Con Vmax = 600mc, Sup. coperta max = 200mq ed Hmax = 4,50m

Edifici agro-industriali ed allevamenti zootecnici

NO

 

Silos e serbatoi

SI

Hmax = 7,00m

 

 

E3

EDIFICI ESISTENTI

Abitazioni

SI

Edifici accessori

SI

 

- Recupero mediante MI, MO, MS, RC, RE.

- Demolizione e ricostruzione con possibilità di ricostruzione in ambito diverso dal sedime originario, per il miglioramento delle condizioni paesistiche ambientali.

- Per edifici classificati valgono le norme di cui all'art. 34.

Ampliamenti

SI

 

Ampliamenti edifici agro-industriali

NO

 

Ampliamenti edifici per allevamenti zootecnici

SI

Con le modalità e parametri della L.R.n°13/90.

 

EDIFICI NUOVI

Abitazioni

SI

Con i parametri edilizi ed urbanistici di cui al comma 4 dell'art. 33.

Edifici accessori

SI

Vmax = 1200mc, Sup. Coperta max = 400mq e Hmax = 4,50m.

Edifici agro-industriali

NO

 

Edifici per allevamenti zootecnici

SI

Con le modalità e parametri previsti dalla L.R. n°13/90

Silos e serbatoi

SI

H = 7,00m

 

 

E4 :  INDIRIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

Indicazioni descritte all'art. 55.

4à INDICI E PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI

#              NUOVE ABITAZIONI:

Valgono le norme di cui ai punti 1,2,3,5 dell’art.4 della L.R. n° 13/1990.

SUL

310

Mq max

Nel rispetto del volume massimo consentito pari Uf = 0,03mc/mq

SM

SUPERFICIE

MINIMA

 

mq

Documentata dalla perizia giurata del tecnico progettista e/o dalla fatturazione dell’annata agraria precedente e/o dai contratti con ditte acquirenti dei prodotti e/o dall’impianto colturale esistente, attestato attraverso apposita documentazione fotografica, non inferiore a:

·         da Ha 1,00 a Ha 3,00 per colture specializzate in serre fisse, orti irrigui e vivai;

·         Ha 3,00 per vigneti e frutteti in coltura specializzata;

·         Ha 4,00 per oliveto in colture specializzata o seminativo irriguo;

·         Ha 5,00 per colture seminative, seminativi arborati, prati, prati irrigui: per aziende ad indirizzo colturale combinato, la somma dei rapporti tra le superfici a diverso indirizzo colturale e le rispettive superfici minime deve essere uguale o superiore ad uno.

H

7,50

 

m

Per le costruzioni ubicate in aree acclive:

·         Pareti a monte del fabbricato Hmax = 6,50 m;

·         Pareti a valle Hmax = 7,50 m;

DC

20,00

m

Per ampliamenti di edifici esistenti si possono mantenere gli allineamenti esistenti.

DF

10,00

m

Stessa azienda.

DF

40,00

m

Altra azienda.

DS

 

 

In base al D.M. n°1444/1968 e al Nuovo Codice Stradale salvo quanto previsto dalla L.R. n° 34/1975 e comunque da diverse indicazioni riportate negli elaborati di P.R.G.

DS

10

m

Dalle strade di importanza minore di quelle comunali.

P

8

 

 

 

#              AMPLIAMENTO E RICOSTRUZIONE DI ABITAZIONI PREESISTENTI DA PARTE DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO:

Valgono le norme di cui all’art.5 della L.R. n° 13/1990.

In caso di fatiscenza, la ricostruzione, previa demolizione come indicato nel comma 1 dell’art. 5 della L.R. n° 13/1990, può essere effettuata purché l’intervento non riguardi edifici classificati di valore storico-architettonico-documentale.

 

#              RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE:

Valgono le norme di cui all’art.6 della L.R. n° 13/1990, come modificato nell’art 26 della L.R. n° 3/2002.

In caso di fatiscenza, la ricostruzione, previa demolizione come indicato nel comma 1 dell’art. 5 della L.R. n° 13/1990, può essere effettuata purché l’intervento non riguardi edifici classificati di valore storico-architettonico-documentale.

 

#              ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE NECESSARIE PER IL DIRETTO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA:

Valgono le norme di cui all’art.8 della L.R. n° 13/1990 così integrato e modificato: le attrezzature e le infrastrutture necessarie al diretto svolgimento delle attività dovranno avere:

·         Una superficie coperta proporzionata alle esigenze dell’impresa e comunque non superiore a 200 mq per ogni manufatto edilizio, salvo maggiori esigenze documentate nel piano o nel programma aziendale di cui alla lettera c), art. 8 comma 1 della L.R. n° 13/1990.

·         Essere posto a distanza del fabbricato adibito ad abitazione di almeno 10 m, elevata a 20 m per ricovero animali di allevamento aziendale o interaziendale rispetto alle case di abitazione dell’azienda.

·         Svilupparsi su un solo piano e rispettare l’altezza massima di 4,50 m (per i terreni in declivio misurata a valle) con esclusione dei camini, silos ed altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche.

·         Avere un volume massimo non superiore all’indice di fabbricabilità fondiaria (IF) 0,03 mc/mq nel caso in cui siano separate dalle abitazioni, e rientrare nella cubatura massima ammessa per l’edificio adibito ad abitazione, nel caso in cui vengano realizzate in aderenza o nell’ambito di quest’ultimo.

·         Essere realizzate con tipologie edilizie adeguate alla specifica destinazione d’uso che non consentano la trasformazione delle stesse destinazioni d’uso, con eccezione di quelle ammesse dalla normativa vigente.

·         È ammessa la ristrutturazione, l’ampliamento, la demolizione con ricostruzione, la nuova costruzione.

Ulteriori parametri edilizi ed urbanistici:

UF

0,012

Mq/mq

Comunque come limite max complessivo e nel rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq.

DC

20,00

m

 

DC

40,00

m

Per accessori di aziende diverse.

DS

 

 

In base al D.M. n°1444/1968 e al Nuovo Codice Stradale  e/o diverse stabilite dagli elaborati del P.R.G.

DS

10

m

Dalle strade di importanza minore di quelle comunali.

 

#              EDIFICI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI, DI TIPO INDUSTRIALE:

Valgono le norme di cui ai commi 1,2 e 4 dell’art. 9 della L.R. n° 13/1990.

#              LAGONI DI ACCUMULO:

Valgono le norme di cui al comma 3 dell’art. 9 della L.R. n°13/1990 così integrate:

I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono avere le caratteristiche di seguito elencate:

·         Apporto semestrale di 4,5 mc di liquami.

·         Capienza utile corrispondente alla quantità di liquame che viene prodotto semestralmente dall’allevamento, prevedendo uno svuotamento ogni 6 mesi fino alla dimensione massima ammissibile in base ad un massimo di fertirrigazione consentita corrispondente ai capi animali equivalenti per ettaro.

La costruzione di lagoni di accumulo può essere concessa solo fino alla concorrenza  della capienza suddetta, fermo restando che per la parte di liquami che non può essere sparsa sul terreno occorrerà prevedere l’adozione di opportune tecniche di depurazione e di scarico da autorizzarsi in sede di applicazione della L. n° 319/1976 e successive modificazioni.

Ulteriori parametri edilizi ed urbanistici:

DF

200,00

m

Dai nuclei e centri abitati

DF

100,00

m

Dalle case sparse

DC

20,00

m

 

DS

40,00

m

 

Le distanze si misurano a partire dal piede esterno dell’argine del lagone di accumulo.

#              SERRE:

Valgono le norme di cui dell’art. 10 della L.R. n° 13/1990 così integrato:

·         La realizzazione delle serre di cui ai commi 3 e 4 di cui all’art.10 della L.R. n° 13/1990 può avvenire in qualsiasi area agricola salvo diverse prescrizioni del P.R.G.

Ulteriori parametri edilizi ed urbanistici: In generale per le serre e i vivai esistenti alla data di adozione delle presenti norme, sono previsti interventi di MO, MS, R ed ampliamento con i seguenti indici e parametri:

SUL max

50%

mq

Della SUL esistente.

UF

0,23

mq/mq

O se più conveniente aumento di SUL fino ad un massimo non superiore al 50% della SUL esistente.

Hmax

3,00

m

In gronda e 6,00 m al culmine.

DS

10,00

m

 

Realizzazione di tali strutture preferibilmente con materiale translucido e comunque tenendo conto del valore ambientale dell’area in cui sono inseriti.

#              COSTRUZIONI DA ADIBIRE ALLA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI:

Valgono le norme di cui all’art. 11 della L.R. n° 13/1990 così integrato:

DF

40,00

m

Da fabbricati produttivi di altre aziende.

DS

20,00

m

Fatte salve le distanze superiori stabilite dal D.M. n°1444/1968 e del Nuovo Codice Stradale e/o dagli elaborati del P.R.G.

Possono essere impostate distanze maggiori in casi particolari dovuti a motivi igienico-sanitari e di sicurezza.

A.U.S.

10%

mq

Della superficie complessiva del lotto edificabile di norma monetizzabile.

Deve inoltre essere presentato uno studio che attesti:

·         Compatibilità dell’intervento con la struttura idrogeologica dell’area.

·         Tecniche di smaltimento dei liquami e di depurazione utilizzate.

·         Parere dell’ ASL competente.

Per i fabbricati esistenti, destinati alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di  prodotti agricoli localizzati nella zona di tutela sono previsti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento funzionale, sino ad un massimo di SUL non superiore al 50% di quella esistente.

 

#              OPERE DI PUBBLICA UTILITA’ CHE DEBBONO SORGERE NECESSARIAMENTE IN ZONE AGRICOLE:

Valgono le normative specifiche di settore e del R.E.C.

#              MANUFATTI E ACCESSORI AGRICOLI CONDONATI PRESENTI IN ZONA AGRICOLA:

1 - Tali manufatti ed accessori mantengono l’uso condonato; possono assumere esclusivamente l’uso di servizio alla residenza o alla attività agricola.

2 – Tali manufatti e accessori possono essere assoggettati ad interventi di ristrutturazione, di consolidamento e di adeguamento alle norme igienico-sanitarie senza aumento di SUL. Gli interventi dovranno essere finalizzati ad un miglior inserimento nel paesaggio mediante un corretto uso dei materiali e delle piantumazioni autoctone con scelta delle essenze fra quelle riportate  nell’analisi botanico-vegetazionale di corredo al piano.

 

INDICE DELLE NORME

 

    Informatizzazione a cura di: