Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CUPRAMONTANA

Provincia di Ancona

TITOLO III  

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

            Capo II – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 

ART. 36 – SOTTOZONE  – F1 – ATTREZZATURE E SERVIZI

1à DEFINIZIONI

Le zone F1 sono destinate alle attrezzature civiche e amministrative,culturali, sociali, ricreative, di pubblica assistenza e di servizio; stazioni e caserme per Polizia e Carabinieri con relative residenze; alle attrezzature scolastiche; alle attrezzature socio-sanitarie e cioè ospedali, cliniche e unità sanitarie locali e territoriali attuabili da operatori pubblici e privati.

 

2à MODALITA’ DI INTERVENTO

MO, MS, RE, D, NE e/o ampliamenti.

Si attua per intervento edilizio diretto.

 

3à PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI

UF

1,15

mq/mq

 

UF

0

mq/mq

Per F1* sita in Località Pian del Colle

UF

0,70

mq/mq

Per le attrezzature scolastiche e socio-sanitarie.

DC

5,00

m

 

DF

10,00

m

 

DS

5,00

m

 

H

10,00

m

Salvo il caso di impianti speciali o edifici facenti parte di un progetto complessivo planivolumetrico.

AUS

 

 

 Parcheggi 1mq ogni 6mq di SUL.

Parcheggi 1mq ogni 2mq di SUL per le attrezzature socio-sanitarie.

Nelle zone F1 è consentita ai privati purché non in contrasto con i programmi dell’Amministrazione Comunale e comunque all’interno di centri di servizi di iniziativa pubblica e/o privata, l’edificazione di impianti ed attrezzature di uso pubblico, di cui all’art. 3 del D.M. n° 1444/1968, completata da esercizi per attività commerciali e/o ricreative – ristorative, nonché da eventuali attività artigianali di servizio.

La massima superficie edificabile consentita (comunque coperta, anche con elementi mobili è pari al 30% di ogni comparto F1 ed i relativi atti di autorizzazione sono subordinati alla approvazione di uno schema progettuale per la sistemazione di massima di un’area corrispondente almeno alla proprietà interessata, che rispetti comunque gli indici sopraindicati.

E’ inoltre consentita l’edificazione di un alloggio destinato al personale di custodia con un massimo di 100 mq di SUL.

Per la zona “F1” individuata nell’area della Fornace dei mattoni, si applicano le prescrizioni contenute all’art. 45.

L'area F1, sita tra via Fontecarta e via Uncini,è inoltre individuata, secondo la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005,  come area di ricovero di emergenza ed accoglienza per strutture prefabbricate di protezione civile (piano di emergenza approvato con atto del C.C. n°53 del 28/06/2002).

 

INDICE DELLE NORME

 

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