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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CUPRAMONTANA Provincia di Ancona |
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TITOLO IIIZONE TERRITORIALI OMOGENEECapo II – ZONE TERRITORIALI OMOGENEEART. 40 – SOTTOZONE – F5 – CIMITERO 1à DEFINIZIONI Le zone F5 sono destinate alle attrezzature cimiteriali e servizi connessi. 2à MODALITA’ DI INTERVENTO MO, MS, RE, D, NE e/o ampliamenti. Si attua per intervento edilizio diretto. 3à PRESCRIZIONI, INDICI E PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI
All’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n°1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazione ( Art. 28 L. 166/2002): · I cimiteri devono essere collocati alla distanza minima di 200 m dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro un raggio di 200m dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente di fatto, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge; · Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore ai 200 m dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 m, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: - risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; - l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. · Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico non residenziale, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole, della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta il parere si ritiene espresso favorevolmente. · All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a),b),c) e d) dell'art.3 comma 1 del T.U.
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