Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CUPRAMONTANA

Provincia di Ancona

 TITOLO IV 

TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE

(L.n°208/2004, Dlgs n° 152/2006, L.R.n° 7/2004 e successive modificazioni)

Capo I – QUADRO DI RIFERIMENTO

 

ART. 48 – DISPOSIZIONI GENERALI

1- Il P.R.G. provvede alla tutela paesistico-ambientale del territorio comunale secondo le indicazioni del P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale il 3.11.1989 con delibera n°197, sia assumendo i parametri della tutela ambientale nel complesso delle prescrizioni del P.R.G., sia articolando la specifica disciplina di cui al presente Titolo in riferimento alle categorie costitutive del paesaggio indicate dal P.P.A.R. stesso:

·         Categorie della struttura geomorfologica: 

o    Crinali

o    Versanti

o    Corsi d’acqua

 

·         Categorie del patrimonio botanico – vegetazionale: 

o    Elementi diffusi nel paesaggio urbano e periurbano

o    Parchi e giardini

 

·         Categorie del patrimonio storico – culturale: 

o    Centri e nuclei storici

o    Edifici e manufatti di interesse storico e/o paesistico

o    Aree archeologiche

o    Punti panoramici

 

-          In coerenza a quanto disposto dalla  L. n° 431/1985, e tenuto conto della L.R. n° 34/1992, le prescrizioni di cui alle N.T.A. del P.P.A.R., fissando la data di riferimento all’approvazione dello stesso (3 Nov. 1989) e della specifica disciplina di cui al presente Titolo IV, non si applicano per: 

-          Le aree urbanizzate , così come definite al V comma dell’art. 27 delle norme del P.P.A.R. salvo quanto disposto al VII comma del medesimo articolo. 

-          Le aree regolamentate dagli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica adottati o approvati prima dell’entrata in vigore del P.P.A.R.; le aree regolamentate dagli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, adottati o approvati prima dell’entrata in vigore del P.P.A.R., purché la relativa convenzione venga stipulata entro due anni decorrenti dalla stessa data; le aree di cui all’art. 51 della L. n°865/1971, purché localizzate entro la stessa data di entrata in vigore del P.P.A.R. stesso. Per gli strumenti urbanistici attuativi vigenti relativi alle zone omogenee “A”, resta salvo quanto disposto al IX e X comma dell’art. 39 del P.P.A.R., relativo alle prescrizioni di base permanenti. 

-          I progetti di ampliamento funzionale degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi (alberghi, pensioni, campeggi) ed agricolo-produttivi esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti fino ad un massimo di superficie utile non superiore al 50% di quella esistente. 

-          Le opere relative ad interventi dichiarati indifferibili ed urgenti, conseguenti a norme o provvedimenti statali o regionali emanati a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche di carattere eccezionale nonché a situazioni di emergenza connessa a fenomeni di grave inquinamento ambientale o ad interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità. 

 

                        Le seguenti opere pubbliche, oltre a quelle già comprese nei precedenti punti del presente articolo: 

§  Le opere pubbliche appaltate od in corso di esecuzione alla data del 15 Ott. 1987. 

§  Le opere pubbliche già autorizzate, ai fini paesaggistici, dallo Stato o dalla Regione, alla data del 15 Ott. 1987. 

§  Le opere pubbliche, i metanodotti e le opere connesse, nonché quelle di interesse pubblico realizzate dalla Telecom e dall’ ENEL, previa verifica di compatibilità ambientale ai sensi degli articoli 63 bis e ter del P.P.A.R. Sono comprese nel regime delle esenzioni anche le eventuali varianti urbanistiche adottate dai comuni ai sensi dell’art. 1 della L. n° 1/1978 e dell’art. 3 della L. n° 291/1971, necessarie per la localizzazione delle predette opere pubbliche. 

§  Gli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, centrali e containers telefonici, cabine di decompressione del gas e simili. 

§  I monumenti commemorativi civili e religiosi, di modesta entità, nonché le opere ricadenti nelle zone cimiteriali. 

§  Opere ed interventi a carattere temporaneo connessi all’attività di ricerca ed esplorazione di idrocarburi e di risorse geotermiche. 

§  Gli impianti a fune, le antenne, i ripetitori, previa verifica di compatibilità ambientale da effettuarsi con le modalità di cui agli articoli 63 bis e ter del P.P.A.R.

 

-          Le opere necessarie all’adeguamento degli impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti alle disposizioni del D.P.R. 915/1982. Sono escluse nel regime delle esenzioni le varianti urbanistiche conseguenti le procedure di cui all’art. 3 bis della L. n° 441/1987. Le relative opere sono soggette alla verifica di compatibilità ambientale di cui alla LR 7/2004

-          Gli interventi previsti dagli articoli 31 e 32 della L. n° 47/1985. 

-          Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall’art. 3 comma 1 del T.U. 380/2001, e di consolidamento statico che non alterino la sagoma ed il volume degli edifici. 

-          Gli impianti zootecnici ed opere connesse, gli impianti agricoli destinati alla produzione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti per i quali è stato concesso un finanziamento pubblico alla data di entrata in vigore del P.P.A.R. 

-          Gli impianti zootecnici approvati ai sensi del regolamento CEE 797/85, previa verifica di compatibilità ambientale da effettuarsi con la modalità di cui gli articoli 63 bis e ter del P.P.A.R. 

-          Le opere finanziate alla data di entrata in vigore del P.P.A.R. alle comunità montane ed alla Regione Marche ai sensi dei regolamenti CEE 1760/78 e 269/79, previa verifica di compatibilità ambientale da effettuarsi con le modalità degli articoli 63 bis e ter del P.P.A.R. 

-          L’estrazione di travertino o della pietra da taglio nonché le estrazioni di aggregati argillosi e sabbiosi necessari per la produzione di laterizi pregiati previa dichiarazione sulla destinazione d’uso dei materiali e verifica di compatibilità ambientale di cui agli articoli 63 bis e ter del P.P.A.R.; tale esenzione non si applica negli ambiti di tutela dei corsi d’acqua di I° e II° classe ed in quelli delle zone archeologiche.

 

INDICE DELLE NORME

 

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