|
Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CUPRAMONTANA Provincia di Ancona |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITOLO IVTUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE(L.n°208/2004, Dlgs n° 152/2006, L.R.n° 7/2004 e successive modificazioni)Capo I – QUADRO DI RIFERIMENTO
ART. 49 - DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI TUTELA 1 - La normativa di tutela è articolata nei livelli di: · TUTELA INTEGRALE, che consente esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento e ripristino delle condizioni ambientali protette, ed ammette quelli di trasformazione volti alla riqualificazione dell'immagine e delle specifiche condizioni d'uso del bene storico culturale o della risorsa paesistica ambientale considerata, esaltandone le potenzialità e le peculiarità presenti. · TUTELA ORIENTATA, che riconosce l'ammissibilità di trasformazioni con modalità di intervento compatibili con gli elementi paesistici ed ambientali del contesto. 2 - Ai fini della definizione delle prescrizioni normative il P.R.G. applica tali livelli di tutela in rapporto al tipo e ai caratteri delle categorie costitutive del paesaggio e indica specifici contenuti normativi dei suddetti livelli di tutela negli articoli che seguono. 3 - In generale nelle zone extraurbane assoggettate a tutela integrale o orientata di cui al presente Titolo, è ammesso realizzare autorimesse interrate al servizio delle costruzioni esistenti fatte salve le aree che potrebbero presentare problematiche da esondazione. Per tali realizzazioni è prescritto che: § la SUL sia quella minima prescritta dalla L. n° 122/1989; § siano completamente interrate; § le rampe di accesso siano limitate alla minima dimensione funzionale; § venga allegato al progetto un profilo del terreno prima e dopo l’intervento che dimostri il ripristino dei luoghi. 4 – Tabella riassuntiva degli indirizzi, direttive e prescrizioni rispetto alle zone a tutela integrale A1, A2 e le zone a tutela orientata B1, B2. (di cui agli articoli successivi n° 50, 51); vedere Allegato D in appendice.
|
|
Informatizzazione a cura di: