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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CUPRAMONTANA Provincia di Ancona |
TITOLO IVTUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE(L.n°208/2004, Dlgs n° 152/2006, L.R.n° 7/2004 e successive modificazioni)Capo I – QUADRO DI RIFERIMENTOART. 50 - TUTELA INTEGRALE La Tutela Integrale, individuata dalla lettera A), si articola nei seguenti sub-livelli: · A1 - che prevede interventi di conservazione e ripristino delle condizioni paesistico-ambientali protette, ed ammette quelli di trasformazione esclusivamente volti alla riqualificazione dell'immagine e delle specifiche condizioni d'uso del bene paesistico - ambientale, valorizzandone le peculiarità presenti. · A2 - che, oltre ai suddetti, ammette limitati interventi di trasformazione volti a conservare la funzionalità delle attività agricole ed a favorire il recupero, ad usi compatibili, degli edifici rurali esistenti. Edifici esistenti : Gli interventi sugli edifici esistenti devono tendere alla tutela dei valori storico – documentali e/o paesistico – ambientali presenti, valutando anche quelli determinati dall’equilibrio tra i vari elementi (edificio principale, annessi, sistemazioni esterne e vegetazione circostante). Se tali valori non fossero presenti, l’intervento deve comunque tendere, agendo sui diversi fattori, al raggiungimento di una maggiore integrazione con il paesaggio circostante. A1 – Gli interventi di recupero degli edifici esistenti non devono comportare aumenti del volume, della superficie coperta e dell’altezza massima esistenti. A2 – Gli interventi di recupero degli edifici esistenti possono anche comportare, se ammessi e nei limiti previsti dalle presenti N.T.A., dalla L.R. n°13/1990 e di 0,03 mc/mq con un massimo di 1.000 mc (volume esistente + ampliamento). Nuovi edifici : A1 - Non è consentita la realizzazione di nuovi edifici. A2 - La realizzazione di nuovi edifici è consentita esclusivamente a seguito di un intervento di demolizione e ricostruzione, se ammesso per lo specifico edificio e dalla L.R. n° 13/1990. Tale intervento non deve comportare aumenti del volume, della superficie coperta e dell’altezza massima, rispetto all’edificio preesistente. Il nuovo edificio deve, comunque, avere caratteristiche tipologiche e costruttive tali da renderlo coerente con gli edifici vicini e/o con il paesaggio circostante. Deve sorgere, di norma, nello stesso sito dell’edificio preesistente, fatti salvi i casi in cui non si dimostri, previa presentazione di un progetto preliminare, che un nuovo sito consenta un suo migliore inserimento nel paesaggio circostante. E’ altresì consentita la realizzazione di nuovi manufatti accessori all’attività agricola (depositi, magazzini, rimesse, piccole stalle, sili) che non superino i 50 mq. di superficie coperta e i 4,50 m. Di altezza massima, per appezzamenti di terreno non inferiori a 0,5 Ha nei limiti previsti dalla L.R. n° 13/1990 e di 0,03 mc/mq. Devono sorgere, di norma, in prossimità degli edifici esistenti, qualora questi abbiamo valore storico – documentale, la loro realizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto preliminare. Opere di contenimento e sostegno : Le opere di contenimento e/o di sostegno possono essere realizzate solo nei casi in cui siano strettamente necessarie e, comunque, devono essere utilizzati tipi e tecniche che ne garantiscano un migliore inserimento nel paesaggio. A1 - Le opere di contenimento e sostegno possono essere realizzate solo nei casi in cui siano necessarie per la realizzazione di infrastrutture stradali e tecnologiche di interesse generale. A2 - Le opere di contenimento e sostegno non possono essere alte più di 1,00 m, fatte salve quelle necessarie per la realizzazione di infrastrutture stradali e tecnologiche di interesse generale. Sistemazioni esterne : Nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate e valorizzate, se presenti, le peculiarità qualificanti (recinzioni, pavimentazioni, vegetazione, ecc.). Gli interventi, di sistemazione e/o di nuova realizzazione, delle aree di pertinenza devono comunque tendere, agendo sui diversi fattori, a renderle adeguate agli edifici e coerenti con il paesaggio circostante. I suddetti interventi sono soggetti alle seguenti prescrizioni: 1. le recinzioni devono essere realizzate con paletti metallici e rete o con staccionate in legno, non più alte di 1,80 m, e devono essere mascherate, quanto possibile, dalla vegetazione. Sono fatte salve quelle esistenti coerenti, per tipo e materiali, ai corrispondenti edifici; 2. nelle recinzioni, parti in muratura o in cemento armato, sono consentite in corrispondenza dei soli ingressi; 3. sono vietate le pavimentazioni in manto bituminoso o in lastricato di cemento; 4. la vegetazione esistente deve essere conservata ed eventuali abbattimenti, consentiti nel rispetto della L.R. n° 7/1985 e successive integrazioni e modificazioni, devono essere associati, in tutti i casi in cui sia opportuno e possibile, con interventi compensativi di piantumazione.
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