Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CUPRAMONTANA

Provincia di Ancona

 TITOLO IV 

TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE

(L.n°208/2004, Dlgs n° 152/2006, L.R.n° 7/2004 e successive modificazioni)

Capo II – CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOMORFOLOGICA

ART. 53 - NORME GEOLOGICHE

Il P.R.G. individua nella tavola P3 lo stato di pericolosità geologica ed idrogeologico individuata dalla cartografia del PAI della Regione Marche adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n° 15/2001 e n° 42/2003. 

1 - Si individuano diversi livelli di rischio individuati dalla combinazione del livello di pericolosità dei fenomeni gravitativi suddivisi nelle      categorie:

·         AVD_P4 : aree di versante a pericolosità molto elevata

·         AVD_P3 : aree di versante a pericolosità elevata

·         AVD_P2 : aree di versante a pericolosità media

·         AVD_P1: aree di versante a pericolosità moderata 

2 – Nelle aree a pericolosità AVD_P1 e AVD_P2 sono consentite trasformazioni dello stato dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M.LL.PP. 11 Mar. 1988 e nelle vigenti normative tecniche. 

3 – Nelle aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità elevata, AVD_P3, sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle vigenti normative tecniche:

a)       Interventi per il monitoraggio e la bonifica dei dissesti, di messa in sicurezza delle aree a rischio o delle costruzioni, di contenimento o di sistemazione definitiva dei versanti, da eseguirsi di norma mediante tecniche di ingegneria naturalistica, volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla regolazione o eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

b)       Interventi di demolizione di manufatti edilizi;

c)        Interventi di carattere obbligatorio richiesti da specifiche norme di settore purché sia valutata dal soggetto proponente la loro compatibilità con la pericolosità da frana dell’area e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio.

d)     Interventi di MO, MS, R, RC ,RE di cui alle lettere a),b),c),d) dell’art. 3 comma 1 del T.U. 380/2001 . La ristrutturazione di cui alla presente lettera non può comportare aumento volumetrico; ai fini del calcolo della volumetria per gli interventi di cui alla presente lettera non si tiene conto delle innovazioni necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia igienico-sanitario, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;

e)       Cambi di destinazione d’uso negli edifici, anche connessi agli interventi di cui al punto precedente purché non comportino aumento del carico urbanistico o un aggravamento delle condizioni di rischio;

f)       Interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dell’art. 3 comma 1 del T.U. 380/2001, a condizione che venga valutata la pericolosità da frana dell’area ed apportati gli eventuali interventi per la mitigazione del rischio; i predetti interventi sono eseguiti previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino;

g)       Interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edifico in rapporto alla pericolosità da frana dell’area;

h)       Interventi indifferibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale;

i)         Manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche e viarie, nonché la realizzazione di modesti manufatti ad esse strettamente funzionali, quali cabine elettriche e similari;

j)         Realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche e viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali  opere sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l’esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell’Autorità di bacino;

k)        Interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non aggravino le condizioni di instabilità dell’area di frana;

l)         Spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non aggravino le condizioni di instabilità dell’area in frana;

m)      Nelle zone agricole come definite nella L.R. n°13/1990 e successive modificazioni, sono consentite: 

§  Nuove costruzioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), e), f) della L. R. n° 13/1990, se non diversamente localizzabili nel terreno dell’azienda in riferimento all’assetto colturale ed idrogeologico della proprietà.

§  Ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni necessari per esigenze igieniche o per l’esercizio delle attività. 

4 – Nelle aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità molto elevato, AVD_P4 sono consentiti esclusivamente interventi di cui al comma 3 lettere a), b), c), d) ad esclusione della RE, e), g), h), i), j), k). 

5 – Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 Mar. 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, deve essere allegata al progetto di intervento. 

6- Nelle aree inondabili, a prescindere dal livello di rischio associato, sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle specifiche norme tecniche vigenti (rif. art. 9 delle N.A. del P.A.I.): 

a)            interventi di demolizione di manufatti edilizi;

b)            interventi obbligatori richiesti da specifiche norme di settore purché sia valutata dal soggetto proponente la loro compatibilità con la pericolosità idraulica dell'area e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio;

c)             interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 457/78. La ristrutturazione di cui alla presente lettera non può comportare aumento volumetrico; ai fini del calcolo della volumetria per gli interventi di cui alla presente lettera non si tiene conto delle innovazioni necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia igienico-sanitario, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;

d)            cambi di destinazione d'uso degli edifici, anche connessi agli interventi di cui alla lettera c), purché non comportino aumento del carico urbanistico con un aggravamento delle condizioni di rischio;

e)            interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettere e) dell'art. 31 della legge 457/78, a condizione che venga valutata la pericolosità idraulica delle aree ed apportati gli eventuali interventi per la mitigazione del rischio; i predetti interventi sono eseguiti previo parere vincolante dell' Autorità di bacino;

f)             interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio in rapporto alla pericolosità idraulica dell'area;

g)            interventi indifferibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale;

h)            manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie;

i)              realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere, di cui il soggetto attuatore da comunque preventiva comunicazione all' Autorità di bacino contestualmente alla richiesta del parere previsto nella presente lettera, sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la sostenibilità economica e la compatibilità con la pericolosità delle aree, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente che nelle more di specifica direttiva da parte dell'Autorità può sottoporre alla stessa l'istanza;

j)              interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle acque;

k)             spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non alterino il naturale deflusso delle acque;

l)              opere connesse all'esercizio della navigazione e della portualità commerciale e da diporto, della cantieristica, nel rispetto delle previsioni degli strumenti generali o di settore e previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;

m)           nelle zone agricole, come definite dalla L.R. 13/90 e successive modificazioni, sono consentite:

- nuove costruzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), e) ed f) della LR 13/90 se non diversamente localizzabili nel terreno dell'azienda in riferimento all'assetto culturale ed idrogeologico della proprietà;

- ampliamenti per il miglioramento igienico-sanitario funzionale alle abitazioni necessari per esigenze igieniche o per l'esercizio della attività. 

7-  INDICAZIONI SULLA NORMATIVA DI CARATTERE GEOLOGICO 

Nelle aree ad edificazione consentita (Carta della vocazionalità edificatoria C2.7), dove sono state inserite le aree a pericolosità geologica molto bassa e bassa, l’edificazione è possibile nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

Nelle zone ad edificazione condizionata, dove sono state inserite aree a pericolosità media, viene applicata la normativa delle aree AVD P1 e AVD P2 del P.A.I. Marche (art. 12 comma 2; art. 13).

In queste aree sono consentiti tutti gli interventi di trasformazione del territorio previa esecuzione di adeguate ed approfondite indagini geologiche nel rispetto del D.M. LL.PP. 11.03.88 e nel rispetto delle normative tecniche nazionali e regionali. 

Sono pertanto consentite esclusivamente gli interventi elencati nell’art. 12 comma 3 e 4 delle N.A del PAI Marche.

Qualsiasi modifica delle perimetrazione delle aree a rischio idraulico ed a pericolosità geologica alta e molto alta, corrispondenti alle aree AIN R3 e AIN R 4 e AVD P3 e AVD P4, come pure la richiesta di eliminazione delle aree o variazione del livello di rischio e di pericolosità, dovrà essere richiesta tramite apposita istanza all’Autorità di Bacino Regionale, da redigere secondo le indicazioni dell’art. 19 comma 1 della N.T.A. del P.A.I. Marche, corredata da approfonditi studi geologici ed idrogeologici, che nel caso delle aree di versante in dissesto dovranno comprendere un monitoraggio geotecnico (mediante l’installazione e la lettura periodica di inclinometri e piezometri) esteso per un intervallo di tempo di almeno un anno solare. 

Nei versanti collinari delle aree agricole, specialmente in quelle caratterizzate da pericolosità geologica media, alta e molto alta, si dovrà prevedere obbligatoriamente la regimazione delle acque superficiali tramite apposite canalette di scolo, da sottoporre a regolare e periodica manutenzione; dovranno essere ripristinati i corsi d’acqua cancellati dalle attività agricole o per altre motivazioni.

Dove l’acclività del terreno ed il tipo di coltivazione lo possono permettere, dovrà essere vietata l’aratura a rittochino (secondo le linee di massima pendenza), privilegiando le arature perpendicolari rispetto alla pendenza del versante.

Tutto questo per inibire processi di dilavamento e degradazione dei terreni di versante, che si trovano in condizioni morfologiche e litologiche favorevoli a tali fenomeni.

Nei fondi agricoli prospicienti le scarpate stradali le arature dovranno essere interrotte ad almeno 2 metri dal piede della scarpata e comunque orientando l’aratura sempre verso monte, onde evitare di compromettere nel tempo la stabilità delle scarpate stesse e conseguentemente del corpo stradale.

Nelle nuove lottizzazioni ad uso residenziale, commerciale, industriale, artigianale dovrà essere vietata la completa impermeabilizzazione del terreno.

In ogni singolo lotto e nelle aree comuni della lottizzazione dovrà essere prevista una percentuale minima di terreno permeabile, che permetta l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo.

Si dovranno agevolare tutte le azioni volte ad incentivare la raccolta delle acque meteoriche, in apposite vasche da utilizzare per l’irrigazione di orti e giardini. 

Anche in questo caso le indagini geologiche potranno indirizzare la scelta verso siti caratterizzati da bassa pericolosità geologica ed ambientale.           

 

INDICE DELLE NORME

 

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