Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CUPRAMONTANA

Provincia di Ancona

 TITOLO IV 

TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE

(L.n°208/2004, Dlgs n° 152/2006, L.R.n° 7/2004 e successive modificazioni)

Capo IV – CATEGORIE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE

ART. 57 – ZONE ARCHEOLOGICHE

 

1 - Il P.R.G. identifica gli ambiti delle aree archeologiche di particolare interesse, segnalate dalla Soprintendenza Archeologica.

 2 - All’interno di tali ambiti che sono assoggettati a tutela integrale, valgono le seguenti norme:

-          Non è ammessa alcuna nuova edificazione salvo quella pertinente le operazioni di scavo archeologico e la valorizzazione dei reperti, mentre sono ammessi interventi di:

o    Ristrutturazione  (quest’ultimo esclusivamente da parte dell’imprenditore agricolo) delle abitazioni rurali secondo la L.R. 13/90.

o    Recupero del patrimonio edilizio esistente mediante: MO, MS, R, RC, RE senza aumento di volumetria con le seguenti prescrizioni: Hmax = 7.50 m e ricomposizione volumetrica delle superfetazioni con la possibilità di conglobare in un disegno unitario con l’edificio principale. 

3 –Le zone limitrofe alle aree archeologiche: per una distanza di 150 ml dai limiti esterni dell’area con vincolo archeologico, qualunque intervento che modifichi lo stato del terreno deve essere preceduto da formale comunicazione alla Soprintendenza Archeologica. 

4 – Inoltre non sono ammessi:

-          Inizio di nuove attività estrattive;

-          La realizzazione di depositi e stoccaggi di materiale non agricolo;

-          Il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatte eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alle attività agro-silvo-pastorali;

-          L’allestimento di impianti, di percorsi, di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;

-          La costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari. 

5 – L’Amministrazione comunale promuoverà in accordo con la Soprintendenza e con i privati interessati, la costituzione di un “parco archeologico” inteso come area attrezzata destinata alla fruizione culturale e ricreativa del luogo e alla sua valorizzazione paesistica; tale “parco archeologico” troverà attuazione attraverso la predisposizione di un P.P., di iniziativa pubblica e/o privata.

 

INDICE DELLE NORME

 

    Informatizzazione a cura di: