Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CUPRAMONTANA

Provincia di Ancona

TITOLO II  

ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Capo II – DEFINIZIONE DEI TERMINI

ART. 7 – APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

1 – Gli indici territoriali si applicano per l’edificazione delle aree sottoposte a Piano urbanistico attuativo. Nel caso di comparti con aree a diversa zonizzazione, ad ognuna di esse vanno applicati i rispettivi indici territoriali, tenendo altresì conto che le eventuali aree presenti a destinazione pubblica (verde, parcheggi, etc.) assorbono in toto o in parte la dotazione di standard urbanistici prescritta per le singole zone del comparto stesso.

2 – Gli indici fondiari si applicano per l’edificazione nei singoli lotti delle zone che non richiedono l’intervento urbanistico preventivo. In questo caso la superficie fondiaria corrisponde alla superficie del lotto edificabile.

3 – Le distanze minime fra pareti finestrate di edifici antistanti (DF), le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade e le distanze minime fra edifici e confini di proprietà (DC) sono definite nel R.E.C. e dall’art. 21 comma 5 della L.R. n°34/1992, fatte salve le maggiori distanze eventualmente prescritte per le singole zone omogenee, nel modo seguente:

-          nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri eseguiti nei centri storici e nelle zone di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; ai fini del miglioramento energetico per gli edifici esistenti è consentita la realizzazione di isolamenti a “cappotto” fino allo spessore di cm 10 con conseguente diminuzione delle distanze tra edifici;

-          nelle zone C di espansione – di cui all’art. 2 del D.M. n°1444/1968 – tra pareti finestrate di edifici antistanti è prescritta una distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10ml; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12,00 m; in dette zone la distanza dai confini deve essere pari alla metà dell’altezza massima consentita e comunque non inferiore a 5,00 m;

-          per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritte le distanze minime previste dal Nuovo Codice della Strada;

-          sono ammesse distanze tra fabbricati inferiori a quelle indicate nei precedenti punti nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi urbanistici previsti da piani attuativi con previsioni planivolumetriche, compresi i piani di recupero di cui alla L. n° 457/1978.

4 – Nelle zone A e B – di cui all’art. 2 del D.M. n°1444/1968 – in deroga alle distanze prescritte dai precedenti commi, è ammessa la possibilità di costruire il fronte stradale in allineamento con i fronti stradali degli edifici esistenti.

5 – Le distanze dal confine stradale – da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade – vanno adeguate a quanto previsto nel D.M. n°1444/1968, nel D. Leg. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e nel D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). In caso di modifiche dei suddetti riferimenti normativi, le distanze dal confine stradale faranno rimando alle nuove modificazioni e/o integrazioni in esse contenute.

6 – Per gli interventi edilizi, le cui distanze dalle strade non sono stabilite, nel comma precedente si  applicano le norme di cui ai commi 3 e 4, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n°1444/1968.

7 – Sono escluse dalla disciplina delle distanze le costruzioni interamente interrate, così come definite dal R.E.C.

Sono incluse nella disciplina delle distanze dalle strade, le costruzioni interamente interrate, quale norma di sicurezza e per consentire all'ente proprietario della strada di effettuare interventi ed eventuali acquisizioni per gli ampliamenti delle carreggiate.

8 – Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di distanze dettate in attuazione della L. n° 64/1974.

9 – Per i distributori di benzina vale quanto previsto dalla L.R. n°15/2002 e al regolamento di attuazione.

10 – Per i manufatti destinati a cabine elettriche di trasformazione e simili, questi potranno essere realizzati in tutte le zone a distanza di 5,00ml dalla strada e di 3,00 m dal confine di proprietà. E’ ammessa una distanza inferiore dalla strada previo nulla-osta delle amministrazioni competenti, l’abbinamento di due manufatti ed anche la costruzione sul confine previo consenso della proprietà limitrofa.

11 – Le aree P in sede di lottizzazione devono essere ubicate esternamente all’area di pertinenza dei fabbricati, antistanti o in un raggio di distanza congruo con la soluzione urbanistica proposta. Per tali aree si  intendono gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra ed all’accesso dei veicoli. Nella loro realizzazione deve essere prevista la sistemazione a verde con l'apposizione di alberature di ombreggiamento sia sul perimetro che all’interno nel caso di un'area vasta ad esclusiva destinazione a parcheggio.

12 – Le aree a Verde in sede di lottizzazione non devono avere carattere residuale, ma devono essere parte sostanziale ed integrante di ogni progetto edilizio; è  inoltre richiesto il progetto dettagliato  della sistemazione esterna con indicazione delle zone alberate, a prato e a giardino comprendenti  gli elaborati grafici di tutte le opere di sistemazione (pavimentazione, sistemi di irrigazione, arredi, essenze arboree prescelte, etc.)

13 – In tutto il territorio comunale è richiesta la conservazione delle alberature ad alto fusto esistenti.

14 – Nelle zone edificabili i nuovi edifici devono essere ubicati e conformati in modo da rispettare gli alberi ad alto fusto esistenti in modo tale  che sia assicurata una fascia di rispetto idonea alla salvaguardia del singolo elemento vegetale.  L’abbattimento di tali alberi, nel caso in cui risulti inevitabile, deve comunque essere autorizzato dal Sindaco ed è subordinato al reimpianto di ugual numero e qualità di alberi di altezza non inferiore a 3,00 m.

15 – Sono fatte salve le leggi regionali in materia di salvaguardia della flora protetta.

16 – Gli edifici di proprietà di Province, Comuni, Enti ed Istituti legalmente riconosciuti costruiti da oltre 50 anni, sono assoggettati al disposto del Dlvo 490/99.

  

INDICE DELLE NORME

 

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