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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MERGO Provincia di Ancona |
CAPO IV – SOTTOZONE RESIDENZIALIART. 25 – SOTTOZONE RESIDENZIALI DI INTERESSE STORICO – ARTISTICO (A0, A1, A2, A3*) – MODALITA' D'INTERVENTO – Castello (A0) – (P.P.C.S.): Le Sottozone Residenziali di Interesse Storico – Artistico "A0" interessano le aree sottoposte a Piano Particolareggiato del Centro Storico. Le Zone residenziali di interesse Storico e Artistico: Castello (A0), sono soggette a definizione mediante P.P. unitario, esteso all'intera zona contrassegnata nella planimetria del P.R.G., avente finalità di risanamento edilizio conservativo ed altre trasformazioni conservative, in rispondenza a quanto disposto dal D.M. n. 1444 del 02/04/68. In tale Sottozona, sino all’approvazione di nuovi strumenti attuativi, si applicano le norme tecniche di attuazione del P.P.C.S. vigente. Nelle aree interne adiacenti al margine della Zona A, individuate ai sensi del DI 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 457/78 salvo prescrizioni più restrittive. Nei casi di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettera e) del suddetto articolo, gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico, determinato dagli edifici di margine del centro storico. - Borghi (A1): Le Sottozone Residenziali di Interesse Storico – Artistico A1 interessano i borghi e presentano particolari caratteristiche storico – ambientale per l'assetto urbanistico. L’intervento in tali Sottozone è soggetto alle seguenti norme: 1) Intervento Diretto: L’attuazione del Piano per intervento edilizio diretto consente lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo senza aumento della superficie utile. 2) Intervento Preventivo: L’intervento preventivo tramite Piano Attuativo (Piano di Recupero di iniziativa pubblica e/o privata) è richiesto per: – ampliamenti comprese sopraelevazione di carattere igienico sanitario; – ristrutturazioni che prevedono parziali demolizioni e ricostruzioni che si rendessero necessarie solo in caso di comprovata impossibilità tecnica di intervenire senza demolizione. La composizione architettonica ed i particolari costruttivi e di finitura dovranno essere analoghi a quelli dell'edificio da demolire. La ristrutturazione edilizia consente la modifica dei fronti esterni (spostamento o riordino di finestre, ecc.). Le modifiche di prospetti non sono ammesse per immobili di particolare interesse architettonico anche se non indicati nelle planimetrie di piano ma giudicati tali dall’Amministrazione Comunale. Le richieste di autorizzazione o di concessione debbono essere sempre accompagnate da un’esauriente documentazione fotografica. Gli interventi di cui sopra, che potranno avvenire anche in aderenza ai confini, sono soggetti alle seguenti limitazioni: – gli ampliamenti sono consentiti solo fino al raggiungimento della profondità del corpo di fabbrica di ml. 12,00 e nel rispetto del limite di densità edilizia di cui al D.I. 2/4/68 n. 1444; – la modifica dell'altezza è consentita esclusivamente allo scopo di adeguare il fabbricato ai requisiti minimi igienico–sanitari per il raggiungimento dell'altezza interna di ogni singolo piano di ml. 2,70. - Edifici storici (A2): Tali sottozone interessano edifici con caratteristiche storico–ambientali che testimoniano e tramandano la tipologia storica e/o rappresentativa del centro urbano e delle aree limitrofe. L’intervento in tali sottozone è soggetto ad intervento diretto e sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo. Per gli edifici contrassegnati con asterisco (*) sono consentiti aumenti volumetrici fino al 20% del volume esistente (fermo restando l'altezza massima di m. 7,30 misurati a valle ed il rispetto del limite di densità edilizia di cui al D.I. 2/4/68 n. 1444). Sono inoltre consentiti accorpamenti e/o riorganizzazioni delle volumetrie esistenti di corpi estranei agli edifici principali, purché non abbiano valore storico–ambientale o documentario. La ricomposizione dovrà essere improntata a valori architettonici propri e compatibili con i corpi principali del complesso storico. La composizione architettonica, i materiali ed i particolari costruttivi dovranno essere analoghi a quelli dell'edificio esistente da ampliare del quale dovrà essere prodotta ampia documentazione fotografica. Gli edifici di valore architettonico e/o storico documentario sono inoltre sottoposti alle norme di cui al successivo art. 43. Tali sottozone sono vincolate al mantenimento e al potenziamento del verde esistente comunque con essenze di cui all’elenco delle Emergenze Botaniche del successivo art. 41. I parchi di pertinenza debbono essere conservati integri ed è fatto obbligo di curare lo stato di salute delle alberature esistenti e di provvedere al reimpianto di essenze autoctone e/o compatibili con le tipologie del parco nel caso di riduzione del patrimonio arboreo per qualsiasi motivo (calamità naturali, malattie, ecc.). - Edifici abbandonati in stato di degrado strutturale (A3*)- FG. 4 MAPP. 211 E FG. 4 MAPP. 91: " Fabbricati di scarso interesse architettonico in condizioni di conservazione tipologica e costruttiva tale da non consentirne interventi di recupero restauro e manutenzione straordinaria. Per questi edifici e' consentita la "ristrutturazione" (nel quadro della definizione ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 testo Unico dell'edilizia art. 3 punto 1- comma d) ("interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; Per questi fabbricati e` ammessa la possibilita' di ricostruzione con spostamento all'interno dell'area di sedime ( facolta' non ostata ai sensi del suddetto articolo del DPR 380 06-6-01 e della Circolare 7-8-03 N. 4174/316/26 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito della definizione di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione che abolisce la necessita' del mantenimento dell'area di sedime per le misure strettamente necessarie al rispetto delle distanze previste dalla normativa in ordine ai diritti reali dei confinanti e alle norme del Codice della Strada ). |
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