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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MONTE ROBERTO Provincia di Ancona |
Allegato DISPOSIZIONI INTEGRATIVE A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI PARERI RILASCIATI DAGLI ENTI PREPOSTI
Provincia di Ancona, Dipartimento III, Servizio I – Urbanistica, Parere di compatibilità geomorfologia, art. 13 della L. n. 64 del 02.02.1974, Determinazione del dirigente n. 95 del 28.07.2008 1. Parere favorevole con prescrizioni relativo alla Sottozona B6.3 in Via Leopardi (scheda sinottica di analisi geotematiche n. 1, marzo 2008) § In fase attuativa, andranno predisposti studi geologici di dettaglio finalizzati alla valutazione della fattibilità delle previsioni urbanistiche in rapporto all’assetto geologico dell’area, così come disposto dal D.M. LL.PP. 11 marzo 19988. Tali studi andranno predisposti sulla base di prospezioni geognostiche dirette e/o indirette e di prove geotecniche, la cui disposizione dovrà garantire un’adeguata copertura della sottozona B6.3, necessari per la ricostruzione tridimensionale della successione stratigrafica riconosciuta, per la definizione delle proprietà geotecniche nonché per la definizione del regime dei corpi idrici sotterranei. La cartografia geotematica da produrre, prevista dalla normativa vigente, dovrà comprendere anche la cosiddetta carta delle isopache (spessore delle coltri detritiche) e lo schema della circolazione idrica sotterranea. § Gli studi sopraccitati dovranno essere corredati di elaborati esplicativi relativi di analisi della stabilità del versante post-operam, ricercando il coefficiente di sicurezza più basso su ipotetiche superfici di neoformazione o sulla eventuale superficie di scorrimento ricostruita e/o in altre che meglio si approssimano a quella riconosciuta con le indagini introspettive, adottando in questo caso modelli di analisi a ritroso. § In accordo ai piani di monitoraggio già programmati dal Comune di Monte Roberto ed alle disposizioni del co-progettista contenute negli elaborati integrativi del luglio 2008 (pagg. 4-5), gli studi sopraccitati dovranno comprendere gli esiti dei monitoraggi, delle stazioni inclinometriche attualmente in esercizio e in altre appositamente da predisporsi, utili a definire l’adeguatezza della fascia di rispetto inedificabile di 15,00 metri dal dissesto PAI F 12-0687 (P3_R3) già prescritta nello studio geologico datato febbraio 2008. Il numero degli strumenti da installare e la loro disposizione dovrà garantire un’adeguata copertura delle zone ritenute esposte al potenziale rischio di instabilità e la durata del periodo di studio nonché la frequenza delle letture di esercizio dovranno essere congrui e rappresentativi rispetto alla possibile attività dei dissesti. § Nel caso in cui dagli esiti degli studi sopraccitati emerga la necessità di predisporre opere strutturali e non strutturali di sistemazione idrogeologica, verificandosi altresì la fattibilità e l’efficacia delle ipotesi progettuali effettuate dal co-progettista dott. Geol. Fabio Bernardini, in sede di pianificazione generale (relative al potenziamento della rete di drenaggio sotterraneo con la realizzazione di due nuovi pozzi drenanti dotati di telecontrollo), andrà predisposto un progetto preliminare degli interventi necessari a garantire la stabilità del versante nel tempo, comprensivo del piano di manutenzione degli stessi e andrà confrontato il coefficiente di sicurezza prima e dopo l’intervento preventivato per valutare l’effettivo miglioramento delle condizioni di stabilità raggiungibili. 2. Parere favorevole con prescrizioni relativo alle disposizioni dell’art. 17 delle NTA, Classificazione degli edifici e manufatti extraurbani. § Le norme tecniche di attuazione del PRG devono adeguarsi alle disposizioni del PAI approvato con D.C.R. n. 116/04 (Suppl. 5, BUR n. 15 del 13.02.04) e ss.mm.ii.. Si ricorda che, negli ambiti a rischio idrogeologico censiti dal PAI a pericolosità P2, P3 e P4, sono consentiti gli interventi e le opere di cui agli artt. 7,9 e 12 delle Norme di attuazione del PAI, le quali prevalgono sulle disposizioni comunali in contrasto. Per le pressioni degli SU vigenti alla data di entrata in vigore del PAI, ove in contrasto, è riservata la procedura prevista all’art. 23 delle NA/PAI, (c.d. mitigazione del rischio) attivabile qualora il Comune verifichi la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità. In alternativa, gli aventi titolo possono ricorrere alla procedura di cui all’art. 19 (modifiche delle aree) delle NA/PAI, verificati i presupposti tecnici. Provincia di Ancona, Dipartimento III, Servizio II – Gestione Viabilità, Parere di competenza, Comunicazione del dirigente del 21.01.2009, prot. 4509. 1. Strada provinciale n. 971 “Castelferretti-Montecarotto / braccio Pianello” Non dovrà essere incrementato il traffico confluente su Via Cavour con innesto sulla s.p. al km 0+260 lato sinistro, i nuovi insediamenti dovranno essere collegati alla viabilità prevista e confluente sulla strada provinciale n. 9 “Castelferretti-Montecarotto” mediante intersezione con schema a “rotatoria” al km 31+550. 2. Strada provinciale n. 11 “Dei Castelli” § Zona B6.3 dal km 20+210 al km 20+250 lato sinistro, è necessario che venga previsto il potenziamento e la razionalizzazione dell’intersezione fra la strada comunale e quella provinciale. § Zona B8 dal km20+980 al km 21+020 lato sinistro, è necessario che venga comunque mantenuta libera da edificazione l’area necessaria per la razionalizzazione dell’intersezione fra la strada comunale e quella provinciale. 3. Norme tecniche di attuazione Per quanto riguarda le fasce di rispetto per le strade extraurbane va prevista l’ampiezza di ml 20,00 per quelle di categoria “F” (s.p. n. 9 – n. 9/1 – n. 11) e ml 30,00 per quelle di categoria “C” (s.p. n. 502) in ottemperanza all’art. 26 D.P.R. n. 495/92. Le norme e distanze minime vanno applicate anche per costruzioni e/o manufatti interrati. Dovrà essere inserita la previsione che “l’ampliamento della sede stradale nell’ambito della fascia di rispetto non comporterà variante urbanistica”. Anas S.p.A., Compartimento della Viabilità per le Marche, Parere di competenza, Comunicazione del Capo Compartimento del 21.10.2008, prot. CAN-0025642-P Dovrà essere garantito nelle Norme tecniche e negli elaborati di Piano, il rispetto delle distanze per le edificazioni, ampliamenti e ricostruzioni, per i tratti fuori dei centri abitati, fronteggianti la statale interessata, in conformità a quanto disposto dalla Legge 727/1961, dalla Legge 765/1967 e dal D.M. 1404/1968. In particolare la distanza da rispettare, lungo la S.S. 76 “della Val D’Esino” è di ml 40,00 dal confine stradale (inteso come limite della scarpata, fosso di guardia o recinzione stradale) per qualsiasi edificazione e di ml 20,00 dal confine stradale (inteso come limite della scarpata, fosso di guardia o recinzione stradale) per qualsiasi opera a servizio della zona edificata (strade di servizio, parcheggi, ecc.). Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute negli artt. 26 e 27 del Codice della Strada e l’art. 26, commi 4,6,7 e 8 del regolamento di attuazione per quanto attiene le distanze da rispettare per la realizzazione di recinzioni, posa in opra di siepi, piantagioni e alberature. |
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