|
Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MONTE ROBERTO Provincia di Ancona |
TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANO Capo 2 – Zone degli insediamenti residenziali e terziari Articolo 12/1 Sottozona A1 – NUCLEO ANTICO E BORGO DEL CENTRO STORICO
La sottozona A1 comprende il nucleo risalente al XIV secolo e il borgo storico cresciuto all’esterno della cerchia muraria. La sottozona A1 deve essere oggetto di specifici piani urbanistici attuativi e, nelle more della loro approvazione, vigono le seguenti disposizioni: § nelle aree comprese nel vigente Piano particolareggiato del centro storico sono ammessi gli interventi e le modifiche delle destinazioni d’uso previsti dal piano stesso; § nelle restanti aree sono ammessi: - i soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, modifiche interne, restauro, e risanamento conservativo e demolizione, senza ricostruzione, delle sole superfetazioni incongrue rispetto all’organismo edilizio originario; - gli interventi di ristrutturazione edilizia, se compatibili con i caratteri storici, tipologici e architettonici degli edifici interessati; - gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano variazioni dei volumi, delle altezze e delle distanze preesistenti sono subordinati alla approvazione di un Piano di recupero che riguardi almeno un intero isolato; - le modifiche delle destinazioni d’uso, se compatibili con i caratteri storici, tipologici e architettonici degli edifici interessati. Nella sottozona A1 gli interventi previsti dai piani urbanistici attuativi devono: - conservare l’impianto urbano esistente, con particolare attenzione a strade, piazze, passaggi e spazi pubblici, verdi o pavimentati; - conservare il tracciato delle strade, i marciapiedi, gli allineamenti e la loro continuità, gli spazi di mediazione pubblico-privato (portici, androni, sistema degli ingressi e delle aperture ai piani terra); - mantenere il carattere di percorso pubblico o semi pubblico dei passaggi esistenti; - considerare la continuità della cortina, il filo stradale, la suddivisione dei lotti ed il tipo edilizio; - ammettere, negli interventi di ristrutturazione edilizia, collegamenti distributivi tra non più di due unità immobiliari contigue; - prevedere che le parti non edificate del lotto siano sistemate e/o mantenute a giardino o ad orto, che nelle corti e nei cortili siano conservate e sistemate le pavimentazioni originarie. |
Informatizzazione a cura di: