Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MONTE ROBERTO

Provincia di Ancona

 TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANO

Capo 4 - Zona agricola e per la tutela paesistico-ambientale

 

Articolo 16

ZONA AGRICOLA – E

 

Gli interventi di trasformazione nella zona agricola E sono regolati dalle Norme edilizie per il territorio agricolo di cui alla L.R. n. 13/1990, integrate dalle disposizioni delle presenti Nta

Il Piano, in accordo con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del Ppar, articola la zona agricola E nelle seguenti sottozone:

·        sottozona E – Aree agricole normali, con prescrizioni relative agli elementi strutturanti il territorio agricolo;

·        sottozone E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7 – Aree agricole per la tutela paesistico-ambientale

Gli interventi di trasformazione ricadenti nelle suddette sottozone, ad integrazione e specificazione delle norme della legge L.R. n. 13/1990, devono rispettare le disposizioni relative a ciascuna sottozona. 

Nella zona agricola E, relativamente all’agriturismo e agli usi ricettivi degli edifici rurali, vigono anche le disposizioni della L.R. n. 31/1994 e della L.R. n. 3/2002.

 Sono comunque fatte salve le norme più restrittive relative agli edifici e manufatti extraurbani, di cui all’art. 17 Classificazione degli edifici e manufatti extraurbani

            Gli interventi edilizi ricadenti nella zona agricola devono tendere al recupero ed alla valorizzazione delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche del patrimonio edilizio storico originario, con particolare attenzione anche all’uso dei materiali, dei particolari costruttivi e delle finiture.  

            Negli interventi edilizi che prevedono possibili modificazioni planivolumetriche, le aggregazioni e le modifiche dei volumi devono essere conformi ai modelli indicati nell’allegato A - Tipi edilizi di carattere rurale

            I tipi edilizi indicati nell’allegato A - Tipi edilizi di carattere rurale, devono essere di riferimento anche negli interventi di nuova costruzione, che devono, anch’essi, utilizzare materiali, particolari costruttivi e finiture coerenti con quelli del patrimonio edilizio storico. 

            Gli interventi di demolizione e ricostruzione, che comportano lo spostamento di edifici principali in altri siti, sono altresì subordinati all’approvazione di un piano di recupero, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

-       il volume (V) non può in ogni caso superare mc 1,000;

-       l’altezza massima (H max) non può in ogni caso superare m 7,50;

-       le unità immobiliari non possono essere in numero superiore a quelle dell’edificio preesistente, fatta salva la possibilità di individuare un minimo di due unità immobiliari;

-       è vietata la realizzazione di autorimesse interrate e delle relative rampe carrabili;

-       i piani attuativi devono essere corredati dagli elaborati atti a valutare l’inserimento del nuovo intervento nel contesto paesistico-ambientale, in accordo con i criteri e la metodologia di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2005, allegato Relazione paesaggistica.

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