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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MONTE ROBERTO Provincia di Ancona |
TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANO Capo 5 - Zona per attrezzature ed impianti d’interesse generale. Articolo 20/7 Sottozona Fp – AREE DEL PARCO FLUVIALE
Il Piano, in accordo con gli indirizzi di cui al punto 2.A.13, sez. 2.1 L’ambiente, delle Norme di attuazione del Ptc, individua, nella tavola P2 Zonizzazione / Area extraurbana, la sottozona Fp Aree del Parco fluviale. La sottozona Fp è suddivisa nelle seguenti aree: · Fp.A2 – Edifici e complessi edilizi storici · Fp.D4 – Aree con destinazione ricettiva alberghiera e turistica · Fp.D5 – Ristoranti, strutture ricettive e aree per il tempo libero · Fp.D6 – Aree per la lavorazione di inerti · Fp.D7 – Aree per lo stoccaggio di cereali e granaglie · Fp.E – Aree agricole normali · Fp.E2 – Aree di tutela orientata di abitati, edifici, manufatti e beni ambientali · Fp.E5 – Aree di tutela delle vallate alluvionali e dei corsi d’acqua · Fp.E7 – Aree di particolare interesse botanico-vegetazionale, boschi e macchie · Fp.F7 – Impianti tecnologici Attuazione degli interventi Attuazione diretta ed indiretta, secondo le disposizioni del presente articolo. Nelle singole aree in cui è suddivisa la sottozona Fp, vigono le disposizioni delle corrispondenti sottozone urbanistiche individuate nelle Nta con identica sigla non preceduta da Fp. L’attuazione degli interventi previsti nella sottozona Fp può avvenire, altresì, previa individuazione di comparti, di superficie territoriale (St) non inferiore a 15,00 Ha, che possono comprendere una o più aree in cui è articolata la sottozona Fp. I suddetti comparti possono essere oggetto di piani urbanistici attuativi e, in questo caso, è ammesso procedere alla variazione delle previsioni planovolumetriche e/o morfologiche come determinate dalla suddivisione delle singole aree, purché non sia modificato il carico insediativo riferito all’intero comparto. Il carico insediativo di un comparto è determinato, con riferimento alle singole aree in esso ricadenti, in ragione: - delle superfici e/o dei volumi edificabili secondo quanto previsto dalle Nta; - degli usi previsti dalle Nta, considerando quale parametro per la determinazione del carico insediativo le superfici a standard connesse ad essi. La variazione delle previsioni planovolumetriche e/o morfologiche può determinare anche una diversa configurazione delle singole aree in cui è suddivisa la sottozona Fp, per quanto necessaria ad una più organica individuazione delle aree naturali, delle aree attrezzate e dei percorsi interni e di connessione del Parco fluviale con le aree urbane. Qualora un comparto si estenda per una superficie territoriale (St) maggiore di 15,00 ha, ad integrazione delle superfici e/o dei volumi edificabili previsti nelle singole aree, in sede di piano urbanistico attuativo è ammessa una maggiorazione pari a 0,01 mq/mq (Ut), da applicare sulla superficie territoriale del comparto eccedente i 15,00 ha. La superficie edificabile derivante dalla suddetta maggiorazione può essere destinata alla realizzazione di attrezzature ed impianti per lo sport e per attività ricreative e, per una quota non superiore al 30%, alla realizzazione di pubblici esercizi e di attività ricettive. Il piano urbanistico attuativo deve prevedere il conseguente aumento delle superfici a standard. Qualora in un comparto siano presenti edifici dismessi dagli usi agricoli, la superficie edificabile derivante dalla maggiorazione può essere utilizzata per una riconversione, anche ad uso residenziale, di tali edifici, nel rispetto delle seguenti disposizioni: · l’intervento deve essere realizzato in una zona di recupero individuata ai sensi dell’art. 27 della L. n. 457/1978; · l’attuazione dell’intervento è subordinata alla approvazione di un piano di recupero, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici e edilizi. - Utilizzazione fondiaria (Uf) = 0,40 mq/mq - Superficie utile lorda (Sul) max per ciascun lotto = 350 mq. In caso di accorpamento di due o più lotti non può, in ogni caso, essere realizzata una superficie utile lorda maggiore di 400 mq - Altezza massima (H max) = 7,00 m - Distacchi dalle strade esterna al piano attuativo = 20,00 m - Distacchi dalle strade interne e dai confini = 5,00 m - Indice di permeabilità dei suoli = 70%, da rispettare nei singoli lotti - Tipi edilizi ammessi sono quelli della casa singola e della bi-familiare / tri-familiare, tutti comunque privi del piano interrato e seminterrato. È fatto altresì obbligo: - della trascrizione su pubblico registro dell’asservimento delle particelle catastali le cui superfici hanno determinato la superficie utile lorda computata per l’intervento di riconversione; - della totale demolizione degli edifici esistenti, anche se le loro superfici utili lorde sono eccedenti rispetto alla superficie utile lorda derivante dalla maggiorazione. Il piano attuativo può prevedere che la superficie utile lorda edificabile in ciascun lotto possa essere aumentata alle seguenti condizioni: - per la realizzazione di autorimesse fuori terra è ammesso un aumento di 35 mq per ciascun alloggio. Le autorimesse, di altezza massima (H max) = 2,40, devono essere realizzate isolate o in aderenza all’edifico principale. Nel nuovo insediamento devono essere garantiti i seguenti standard: - aree di urbanizzazione pari a 15,00 mq ogni 100 mc di nuova costruzione o ampliamento, di cui 3,00 mq ogni 100 mc per verde attrezzato e 2,50 mq ogni 100 mc per parcheggi. Il nuovo insediamento, sia nelle sue urbanizzazioni sia nella componente edilizia, deve avere caratteri morfologici e architettonici che lo distinguano da un insediamento prettamente urbano, al fine di raggiungere un più corretto rapporto con il circostante paesaggio, anche conservando l’uso agricolo in alcune aree libere e privilegiando le pratiche a basso impatto ambientale. L’utilizzo della maggiorazione comporta l’obbligo di realizzare: - le opere di urbanizzazione necessarie per l’allacciamento delle reti tecnologiche interne con quelle generali; - nell’ambito dello stesso comparto, o in altre aree individuate dalla Amministrazione comunale, percorsi alberati pedonali e ciclabili, interventi di ricostituzione di aree boschive, di recupero ambientale delle cave dismesse e dei siti utilizzati per gli impianti di trattamento degli inerti, di rinaturalizzazione dei luoghi, anche mediante la creazione di nuove zone umide, nonché attrezzature di interesse sociale. Il piano attuativo deve essere preceduto da un progetto preliminare in cui siano individuate le opere e gli interventi di cui sopra, nonché il programma circa la loro realizzazione. Il piano urbanistico attuativo deve comunque adeguarsi agli indirizzi 1.V.1, 1.V.2, 1.V.3, 1.V.4, 2.A.29, 2.A.30 e 2.A.31 del Documento D3/1 del Ptc e, altresì, può comprendere progetti di recupero ambientale, di cui all’art. 57 del Ppar. L’avvio del procedimento di approvazione dell’intervento di riconversione degli edifici dismessi dagli usi agricoli, siti in località Ponte Pio, è in ogni caso subordinato al preventivo parere favorevole da parte della Provincia di Ancona, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 64/1974. |
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