Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MONTE ROBERTO

Provincia di Ancona

 TITOLO III – NORME DI SALVAGUARDIA E VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

 

Articolo 22

SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA ED ECOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE

 Il Piano riconosce il bacino idrografico come uno degli elementi territoriali, caratterizzanti il territorio comunale, che maggiormente interagisce con le esigenze di sviluppo del Comune di Monte Roberto. 

In sede di definizione di un progetto di trasformazione urbanistica e edilizia, deve essere acquisito preliminarmente un quadro conoscitivo delle aree interessate volto a chiarire, sulla base delle disposizioni in materia di cui al D.M. del 11/03/1988 ed alle Circolari Regione Marche n. 10 del 10/11/1987, n. 14 e 15 del 28/08/1990 e loro successive modifiche:

-        l’assetto geologico, geotecnico e idrogeologico;

-        l’assetto idraulico, con particolare riferimento sia al reticolo idrografico sia alle problematiche di smaltimento delle acque meteoriche;

-        la risposta sismica locale dei terreni;

-        le scelte del tipo di urbanizzazione e delle opere connesse, in relazione alla natura dei terreni, alla sismicità dell’area ed all’assetto idraulico individuato. 

Pertanto tutti gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia devono essere preceduti da indagini comprensive di:

-        indagine geologica su base litostratigrafica a scala adeguata (almeno 1: 2.000) sull’area oggetto di trasformazione e su quelle limitrofe su un contorno significativo;

-        indagine geomorfologica a scala adeguata (almeno 1: 2.000) sull’area oggetto di trasformazione e su quelle limitrofe per un intorno significativo, nella quale siano riportati tutte le forme ed i processi morfogenici con le rispettive tendenze evolutive, i probabili spessori delle coltri eluvio-colluviali presenti, gli effetti superficiali di deformazione riscontrabili sugli edifici ed i manufatti esistenti;

-        indagini geognostiche e/o geofisiche sulle caratterizzazioni dei terreni, sullo spessore delle coltri, sulla risposta sismica locale;

-        prove geotecniche di laboratorio condotte su campioni rappresentativi dei litotipi presenti;

-        verifiche di stabilità dei versanti eventualmente necessarie in relazione agli interventi previsti;

-        indagini idrogeologiche specifiche, per gli interventi localizzati in aree interessate da acquiferi di sub alveo, finalizzate all’acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la valutazione delle condizioni di vulnerabilità dell’acquifero, nonché per la protezione di eventuali impianti di captazione ad uso idropotabile esistenti o di nuova realizzazione. 

Ai fini di una corretta regimazione idraulica e della progettazione e realizzazione di opere idrauliche e dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque superficiali devono essere valutate le caratteristiche idrogeologiche ed idrauliche del bacino idrografico sotteso o di   quella porzione più direttamente interessata. 

Devono, inoltre, essere ricostruiti gli andamenti freatimetrici e lo spessore delle falde, lo spessore della frangia capillare e la loro vulnerabilità. 

I canali, i corsi d’acqua, i fossi campestri e le opere idrauliche presenti nel territorio comunale sono oggetto di tutela per una fascia di rispetto su ogni lato, commisurata sulla massima piena attendibile sulla base dei dati bibliografici a disposizione (Servizio Idrografico di Stato, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Marche, ecc.) o calcolata e verificata da calcoli idraulici inerenti la sezione di deflusso utile per assicurare, da un lato un corretto deflusso delle acque e dall’altro il monitoraggio e controllo delle portate. 

Sono da attuarsi, sia nell’area extraurbana sia nelle aree urbane, interventi volti alla loro conservazione, al ripristino e all’integrazione con opere di regimazione idraulica integrative volte al miglioramento ed al mantenimento del sistema di smaltimento delle acque superficiali. 

Sono pertanto consentiti, oltre alle opere idrauliche di competenza regionale, gli interventi di:

-        recupero mediante appropriate tecniche di ingegneria ambientale, di riprofilatura e ripulitura volti ad inserire il corso d’acqua nel contesto paesaggistico e/o nel tessuto urbano ed al suo mantenimento in efficienza;

-        miglioramento delle opere idrauliche, con particolare riguardo ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;

-        integrazione, quali canali di sgrondo in prossimità di strutture ed infrastrutture di pubblica utilità;

-        regimazione idraulica e di bonifica dei versanti attraverso la ricostituzione di drenaggi, fossi di guardia e la costruzione di piccole briglie;

-        consolidamento di scarpate di terrazzo attive, interessate da crolli e fenomeni di sotto escavazione, in particolare quelle prospicienti i corsi d’acqua. 

Non sono consentiti:

-        la tombatura dei corsi d’acqua, fatta eccezione per le opere accessorie di strutture di pubblica utilità e, per corsi d’acqua ricadenti in aree urbanizzate, se prevista in progetti di miglioramento della sicurezza idraulica e della funzionalità del sistema di convogliamento delle acque reflue;

-        il rimaneggiamento, la chiusura, l’ostruzione e l’alterazione degli alvei, o movimenti di terra tali da alterare i profili e le condizioni di equilibrio idraulico;

-        l’utilizzazione di canali, corsi d’acqua e fossati come collettori fognari e scaricare in essi acque luride di qualsiasi genere, a meno di preventiva depurazione. 

La costruzione di laghetti artificiali di uso irriguo, di allevamento ittico o di pesca sportiva, ove sussistano condizioni accertate di corretto assetto geologico, geomorfologico, idraulico e idrogeologico, è consentita nel rispetto delle vigenti norme in materia di invasi e dighe artificiali. 

Le opere viarie devono essere oggetto nella fase della progettazione esecutiva, di specifiche opere di protezione idraulica atte a consentire la difesa della sede stradale, assicurando il corretto deflusso delle acque meteoriche. 

È fatto obbligo ai proprietari dei terreni confinanti con le sedi stradali di provvedere alla regimazione delle acque provenienti dai fondi, al fine di limitare o ridurre l’invasione delle stesse da fiumare o colate di fango. 

Sono consentiti interventi che prevedano, mediante appropriate tecniche di ingegneria naturalistica, la riprofilatura e ripulitura delle opere idrauliche e delle scarpate, al fine di migliorare il loro assetto idraulico e statico. 

Per la manutenzione relativa ad opere di attraversamento, come ponti di strade rurali, comunali e provinciali, è consentita la ripulitura, il taglio della vegetazione arbustiva all’interno dell’alveo e la ripulitura dello stesso, al fine di mantenere l’efficienza della sezione di deflusso. 

Per le aree da urbanizzare, devono essere opportunamente calcolati sulla base dei dati pluviometrici, relative alle massime piogge sull’ora e dei tre giorni, ed in relazione alle superfici coperte previste in sede di progetto di urbanizzazione, il sistema, le sezioni e i tipi di canali di sgrondo ritenuti più idonei per lo smaltimento delle acque meteoriche. 

Il sistema di fognatura delle acque bianche deve essere, inoltre, dimensionato in modo tale da consentire, non soltanto lo smaltimento delle acque di diretta caduta nell’area, ma eventualmente anche di quelle che sgrondano naturalmente dalle aree circostanti non urbanizzate. 

Nelle aree extraurbane ed urbane comprese nelle pianure alluvionali, con particolare attenzione a quelle prossime agli ambiti di tutela dei corsi d’acqua e delle opere di presa acquedottistica di uso pubblico, in sede di previsione urbanistica relativa ad insediamenti civili e produttivi, deve essere valutata mediante opportune indagini geologiche, geomorfologiche, sismiche, geotecniche ed idrogeologiche la compatibilità delle singole attività con la natura permeabile dei terreni interessati e con la presenza di risorse idriche. 

In riferimento alla particolare vulnerabilità delle risorse idriche presenti nelle pianure alluvionali, non è consentito:

-        lo scarico ed il ruscellamento di acque di lavaggio di qualsiasi genere a meno di preventiva depurazione;

-        la discarica nel suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi, solidi, o di sostanze di altro genere, con la sola eccezione delle sostanze ad uso agronomico consentite dalle leggi vigenti, tuttavia le quantità da somministrare di diserbanti, pesticidi, anticrittogamici saranno stabiliti di volta in volta dall’Ufficio Decentrato Agricoltura e Foreste competente per territorio. 

In particolare, nel caso di attività zootecnica, lo stoccaggio dei liquami di origine organica e letame è ammesso previa valutazione del contesto idrogeologico locale, con particolare riferimento:

-        alla successione dei terreni;

-        alla realizzazione di pozzi piezometrici di controllo posti a valle ed a monte dell’impianto di stoccaggio;

-        all’escursione massima del livello statico della falda freatica, nel corso di osservazioni condotte per almeno un anno;

-        alla presenza di opere di captazione posta a valle dell’impianto o che comunque possano essere interessate da contaminazioni batteriologiche derivanti da possibili percolazioni di materiale organico. 

In relazione all’adozione di vasche di contenimento opportunamente impermeabilizzate con materiali idonei all’uopo, il controllo batteriologico sarà effettuato nei pozzetti piezometrici di controllo, realizzati all’intorno dell’impianto, con una cadenza almeno trimestrale a cura dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Nelle aree pianeggianti di fondovalle contraddistinte dalla presenza di depositi granulari sciolti o pseudocoerenti, derivanti dall’azione erosione, trasporto e deposito dei corsi d’acqua, lo sfruttamento delle risorse idriche dovrà essere valutato sulla base di una stima delle risorse idriche stesse e con la compatibilità dei volumi estratti con le potenzialità valutate. 

L’escavazione di nuovi pozzi è consentita per usi idropotabili, irrigui, industriali e domestici non potabili. 

Allo scopo di limitare gli effetti di un eccessivo numero di captazioni di acqua dal subalveo, è favorita l’associazione di privati per la realizzazione di pozzi di emungimento comuni. 

La realizzazione dell’opera di presa dovrà rispettare la normativa vigente in materia (T.U. del 11/12/1933, D.L. n. 275/1993, L. n. 36/1994 e L.R. n. 11/1998). 

Per tutti gli insediamenti industriali o produttivi dovranno essere realizzate opportune opere di smaltimento e depurazione dei liquami, secondo le disposizioni recate dalla L. n. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni. 

Nel caso di attività produttive particolari, quali impianti galvanici, di produzione di solventi o di natura analoga, devono essere posti in opera, in relazione alla valutazione geologica, idrogeologica e geotecnica del sito, accorgimenti atti a contenere e limitare gli effetti di sversamenti accidentali sul terreno o nel terreno. 

Per quanto attiene le attività estrattive autorizzate antecedentemente all’entrata in vigore della presente norma, valgono le disposizioni contenute nell’atto autorizzativo e nella relativa convezione, nonché quelle del Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE, approvato con Delibera C.R. n. 66/2002, in quanto applicabili.

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