Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MONTE ROBERTO

Provincia di Ancona

TITOLO I - CARATTERI DEL PIANO

Capo 3 - Parametri, destinazioni d’uso e categorie di intervento

Articolo 8

DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGI

Il Piano precisa per le singole zone e sottozone urbanistiche le dotazioni minime di spazi per parcheggio ed autorimesse che, comunque, non devono essere inferiori a quanto previsto dal presente articolo. 

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad 1,00 mq ogni 10 mc di costruzione, ai sensi dell’articolo 41 sexies della L. n. 1150/1942, così come modificato dalla L. n. 122/1989, garantendo negli edifici residenziali, comunque, un posto macchina per ogni alloggio. 

            Negli edifici ad uso produttivo, i sopradetti spazi per il parcheggio privato si calcolano con le seguenti modalità: 1,00 mq ogni 3,30 mq di superficie utile lorda per locali di altezza interna superiore a 3,00 m; 1,00 mq ogni 10 mc per locali con altezza interna uguale od inferiore a 3,00 m, o comunque destinati ad uso residenziale. 

Nelle zone e sottozone urbanistiche di seguito indicate, in aggiunta alle superfici destinate a parcheggio privato, in sede di piano urbanistico attuativo deve essere reperita un’area da destinare a parcheggio pubblico nella misura di:

-        2,50 mq ogni 100 mc di costruzione da destinare a parcheggio pubblico, con un minimo di mq. 15,00 mq, nella zona di espansione prevalentemente residenziale C;

-        5,00 mq ogni 100 mq di superficie utile lorda nelle sottozone produttive di espansione a carattere industriale o artigianale D2 e D3. 

Negli insediamenti a carattere direzionale, ricadenti in qualsiasi zona o sottozona urbanistica, le aree da destinare a parcheggio pubblico o di uso pubblico, in aggiunta alle aree di parcheggio privato, devono essere pari a 40,00 mq ogni 100 mq di superficie utile lorda. 

La realizzazione di medie e grandi strutture commerciali di vendita, ricadenti in qualsiasi zona o sottozona urbanistica, è comunque subordinata alla disponibilità minima di aree da destinare a parcheggio:

-        pubblico nella misura di 40,00 mq ogni 100 mq di superficie utile lorda;

-        privato, così come previsto dall’art. 7 della L.R. n. 26/1999 e successive modifiche.

 

Le aree di parcheggio pubblico e privato concorrono al soddisfacimento della dotazione minima di parcheggi di cui alla tabella D della L.R. n. 26/1999 e successive modifiche. 

La realizzazione, nelle zone urbanistiche C e D, di strutture commerciali con superficie di vendita ≤ 150 mq è subordinata alla disponibilità minima di aree da destinare a parcheggio privato, pari a 40 mq ogni 100 mq di superficie di vendita. 

Le aree a parcheggio esterne, private e pubbliche, devono essere convenientemente piantumate con almeno un albero ad alto fusto ogni 30,00 mq di superficie, scelte tra le specie elencate nell’allegato Elenco delle specie consigliate.

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