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Classificazione Acustica del Territorio Comunale Relazione Generale |
Comune di MONTE ROBERTO Provincia di Ancona |
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CAPITOLO 1 LE DEFINIZIONI Il DPCM 14/11/1997 fissa per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all’interno di ogni zona territoriale, indicando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione ponderato A espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona quattro coppie di valori limite, uno per il periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00) ed uno notturno (dalle 22.000 alle 6.00). Due coppie sono :
Le altre due coppie sono relative alla pianificazione delle azioni di risanamento e sono:
Valori limite di emissione Ai sensi dall’art. 2, comma 1, punto e della Legge quadro 447/95 è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. I rilevamenti e le verifiche sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. I valori limite di emissione del rumore prodotto da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. Tali valori sono riportati nella tabella B dell’art. 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” .
D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”: Tabella B - VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A)
Limiti di immissione I Valori limite di immissione sono suddivisi in due tipi valori limite assoluti di immissione e valori limite differenziali di immissione. Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.
Tali valori sono riportati nella tabella B dell’Art. 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”: Tabella C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)
I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all’art. 11 della Legge quadro n. 447/995 (autodromi ecc) all’interno delle rispettive fasce di pertinenza. All’esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. All’interno di tali fasce, le sorgenti diverse da quelle sopra elencate devono rispettare singolarmente i valori limite di cui alla tabella B e nel loro insieme i valori limite di cui alla tabella C. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti all’interno delle rispettive fasce di pertinenza sono fissati da specifici decreti attuativi: per le infrastrutture è il D.P.R. 459/98, mentre per le infrastrutture veicolari, è il D.P.R. 142/04.
Il valore limite differenziali di immissione E’ la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all’interno degli ambienti abitativi. Ed è pari a 5 dB(A) dalle 6.00 alle 22.00 e pari a 3 dB(A) dalle 22.00 alle 6.00. Tali valori limite non si applicano:
Valori Limite di attenzione E’ il valore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente Il loro superamento comporta per i comuni l’obbligo di approntare un piano di risanamento. I valori di attenzione, espressi come livelli equivalenti continui di pressione sonora ponderata “A”, sono:
Tali valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.
Valori di qualità I valori di qualità rappresentano i livelli di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro 447/95. Essi dunque sono gli obiettivi da perseguire per dare ai territori dei comuni condizioni ottimali dal punto di vista acustico. Tali valori sono riportati nella tabella D di cui all’Art. 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”: Tabella D - VALORI DI QUALITA’ - Leq in dB(A)
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