Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Relazione Generale

Comune di

MONTE ROBERTO

Provincia di Ancona

 

CAPITOLO 1

LE DEFINIZIONI

1.5 I limiti acustici

Il DPCM 14/11/1997 fissa per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all’interno di ogni zona territoriale, indicando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione ponderato A espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona quattro coppie di valori limite, uno per il periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00) ed uno notturno (dalle 22.000 alle 6.00).

Due coppie sono :

  •  valori limite di emissione

  •  valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali)

Le altre due coppie sono relative alla pianificazione delle azioni di risanamento e sono:

  •  valori di attenzione

  •  valori di qualità

 

Valori limite di emissione

Ai sensi dall’art. 2, comma 1, punto e della Legge quadro 447/95 è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

I rilevamenti e le verifiche sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

I valori limite di emissione del rumore prodotto da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tali valori sono riportati nella tabella B dell’art. 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” .

  

D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”:

Tabella B - VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A)

 

 

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno

(06.00-22.00)

Notturno

(22.00-06.00)

I  Aree particolarmente protette

45

35

II     Aree prevalentemente residenziali

50

40

III    Aree di tipo misto

55

45

IV    Aree di intensa attività umana

60

50

V     Aree prevalentemente industriali

65

55

VI    Aree esclusivamente industriali

65

65

 

 

Limiti di immissione

I Valori limite di immissione sono suddivisi in due tipi valori limite assoluti di immissione e valori limite differenziali di immissione.

Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.

 

Tali valori sono riportati nella tabella B dell’Art. 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

  

D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”:

Tabella C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)

 

 

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno

(06.00-22.00)

Notturno

(22.00-06.00)

I  Aree particolarmente protette

50

40

II   Aree prevalentemente residenziali

55

45

III  Aree di tipo misto

60

50

IV Aree di intensa attività umana

65

55

V   Aree prevalentemente industriali

70

60

VI  Aree esclusivamente industriali

70

70

 

I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all’art. 11 della Legge quadro n. 447/995 (autodromi ecc) all’interno delle rispettive fasce di pertinenza.

All’esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

All’interno di tali fasce, le sorgenti diverse da quelle sopra elencate devono rispettare singolarmente i valori limite di cui alla tabella B e nel loro insieme i valori limite di cui alla tabella C.

I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti all’interno delle rispettive fasce di pertinenza sono fissati da specifici decreti attuativi: per le infrastrutture è il D.P.R. 459/98, mentre per le infrastrutture veicolari, è il  D.P.R. 142/04.

 

Il valore limite differenziali di immissione

E’ la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all’interno degli ambienti abitativi.

Ed è pari a 5 dB(A) dalle 6.00 alle 22.00 e pari a 3 dB(A) dalle 22.00 alle 6.00.

Tali valori limite non si applicano:

  •    nelle aree classificate VI Aree esclusivamente industriali

  •   nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

  •  se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

  •  se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno

  •  alla rumorosità prodotta da:

  • infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

  • attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

  • servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.

 

Valori Limite di attenzione

E’ il valore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente

Il loro superamento comporta per i comuni l’obbligo di approntare un piano di risanamento.

I valori di attenzione, espressi come livelli equivalenti continui di pressione sonora ponderata “A”,  sono:

  •   se riferiti ad un’ora, i valori della tabella C, sopra riportata, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

  •   se relativi ai tempi di riferimento (diurno o notturno), i valori di cui alla tab. C.

Tali valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

 

Valori di qualità

I valori di qualità rappresentano i livelli di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro 447/95. Essi dunque sono gli obiettivi da perseguire per dare ai territori dei comuni condizioni ottimali dal punto di vista acustico.

Tali valori sono riportati nella tabella D di cui all’Art. 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

 

D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”:

Tabella D - VALORI DI QUALITA’ - Leq in dB(A)

 

 

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno

(06.00-22.00)

Notturno

(22.00-06.00)

I       Aree particolarmente protette

47

37

II     Aree prevalentemente residenziali

52

42

III    Aree di tipo misto

57

47

IV    Aree di intensa attività umana

62

52

V     Aree prevalentemente industriali

67

57

VI    Aree esclusivamente industriali

70

70

 

 

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