Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Relazione Generale

Comune di

MONTE ROBERTO

Provincia di Ancona

 

CAPITOLO 4   LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

4.2  La relazione di valutazione di impatto acustico

 

Contenuti della relazione di Valutazione di Impatto Acustico

Criteri generali

La Relazione di Valutazione di Impatto Acustico è un documento tecnico richiesto e redatto ad opera realizzata, allo scopo di verificare la compatibilità acustica del manufatto con il contesto in cui lo stesso è stato realizzato. Nel momento in cui si produce la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico l’opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.

 

Contenuti Minimi per la Relazione di Valutazione di Impatto acustico

 

A. Dati di progetto

Tutti i dati di progetto previsti per la Relazione Previsionale di Impatto Acustico di cui al precedente paragrafo 3.1.

Nel caso in cui la Valutazione di Impatto Acustico sia un documento conseguente ad una Relazione Previsionale di Impatto Acustico già presentata al Comune, per i relativi atti di competenza, tali dati possono essere omessi e deve essere fatto esplicito riferimento ai dati contenuti nella relazione già presentata. Deve essere dichiarata ogni eventuale variazione ai dati di progetto.

 

B. Valutazione del clima acustico ante-operam

Tutte le valutazioni previste per la Relazione Previsionale di Impatto Acustico di cui al precedente paragrafo 3.1.

Nel caso in cui la Valutazione di Impatto Acustico sia un documento conseguente ad una Relazione Previsionale di Impatto Acustico già presentata al Comune, per i relativi atti di competenza, tali dati possono essere riportati in via sintetica facendo esplicito riferimento ai dati contenuti nella relazione già presentata.

Ogni eventuale variazione delle valutazioni riportate nella relazione previsionale deve essere giustificata e opportunamente documentata.

 

C. Valutazione del clima acustico post-operam

-          La valutazione dell’impatto acustico post-operam (clima acustico allo stato uno) è volta a quantificare i livelli di rumore ai confini di proprietà dell’attività od opera soggetta ad autorizzazione e presso i recettori maggiormente esposti. I punti in cui si effettuano i rilievi (punti di controllo) devono essere gli stessi indicati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, se presentata. Negli altri casi i rilievi devono essere effettuati in punti ubicati ai confini della proprietà e presso i recettori maggiormente esposti.

-          Le misure, da effettuarsi sul campo, devono essere preferibilmente individuate anche con documentazione fotografica e comunque riportati su una planimetria in scala opportuna in cui siano evidenziate anche le sorgenti di rumore e i principali recettori.

-          La valutazione post-operam dovrà tener conto anche di tutti gli incrementi del clima acustico (valutato ante-operam) per effetto del nuovo insediamento (aree destinate al parcheggio a servizio dell’insediamento, attività di carico/scarico delle merci, ecc..).

-          Per gli impianti, le opere e le attività collocate all’interno di edifici a prevalente destinazione d’uso residenziale, la valutazione del rispetto dei limiti differenziali di immissione, potrà essere condotta o direttamente negli ambienti dei recettori, se ne è consentito l’accesso, o misurando l’effettivo livello sonoro nel locale emittente e verificando la correttezza delle ipotesi di previsione contenute nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, se presentata.

-          In quest’ultimo caso, partendo da tale dato deve essere valutato con opportuno metodo di calcolo il rispetto dei limiti differenziali di immissione negli ambienti confinanti tenendo conto della trasmissione per via aerea e per via strutturale. Le Valutazioni di Impatto Acustico che non derivano da precedente presentazione di Relazione Previsionale, dovranno rispettare quanto previsto al paragrafo 3.1, per la descrizione del metodo di calcolo utilizzato per le previsioni.

 

D. Confronto con i limiti di riferimento

I valori di livello sonoro misurati dovranno essere analizzati, corretti se ricorrono i casi di cui agli allegati A e B del DM 16/03/98, rapportati al periodo di riferimento ove previsto, e confrontati, relativamente alla classificazione acustica dell’area in esame e delle aree confinanti, con:

  • Livelli di rumore ambientale assoluti di immissione;

  • Livelli di rumore ambientale assoluti di emissione;

  • Livelli di rumore ambientale differenziali di immissione;

  • Valori di rumore ambientale di qualità;

 

Per quanto riguarda la valutazione del criterio differenziale, la valutazione del valore incrementale dovuto a sorgenti esterne può essere effettuato anche mediante misure in facciata all’edificio del recettore sensibile maggiormente disturbato.

In caso di superamento di uno dei limiti di cui sopra, la valutazione di impatto acustico dovrà contenere il dettaglio delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività e dagli impianti (piano di risanamento).:

In particolare dovranno essere indicate le motivazioni tecniche, riferite in particolare alle sorgenti sonore che causano il superamento dei limiti, che hanno portato all’individuazione delle tipologie di interventi e alle modalità di adeguamento previste;

Dovrà inoltre essere indicata la descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica, fornendo ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche acustiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori. Deve essere indicata l’entità delle riduzioni previste per le varie postazioni rispetto alle quali l’intervento di bonifica è stato progettato. Le modalità di previsione devono essere descritte secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 3.1.

Dovranno infine essere indicate le fasi di realizzazione previste per il piano di risanamento e la specificazione della sua articolazione con la sequenza cronologica dei singoli interventi e l’indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o il legale rappresentante dell’attività si impegna ad attuare questi ultimi e, comunque, la data entro la quale si prevede di concludere il piano di risanamento.

Il Comune, valutate le entità di superamento dei limiti, stabilirà le modalità di concessione dell’autorizzazione richiesta, definendo le tempistiche ammesse per il rientro nei limiti e/o inibendo, se del caso, l’utilizzo di quei macchinari ritenuti responsabili del superamento dei limiti.

 

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