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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di POGGIO SAN MARCELLO Provincia di Ancona |
PARTE II° - USO DEL TERRITORIO ZONE SOTTOZONE Art. 34 – ZONA OMOGENEA “E” AGRICOLA Sono zone destinate all’agricoltura, all’allevamento del bestiame ed agli allevamenti in acquacoltura, alla selvicoltura, agli incolti produttivi, alla prima lavorazione e trasformazione di qualsiasi prodotto agricolo e forestale, alle attività agrituristiche, alle attività turistico-ricettive che possono essere esercitate nelle campagne, in base alle vigenti norme nazionali e regionali. Le attività, sopra descritte, possono essere esercitate da produttori singoli od associati e con l’organizzazione produttiva da loro scelta, con la sola condizione che sia adeguatamente tutelato l’equilibrio ecologico, l’assetto idrogeologico e quello del paesaggio. In zona “E” sono ammesse le seguenti nuove costruzioni,: 1- abitazioni necessarie all’esercizio dell’attività agricola; 2- ampliamento o ricostruzione di abitazioni e/o accessori presistenti; 3- attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività agricola (ricoveri, silos, serbatoi, depositi, ecc); 4- edifici per allevamenti zootecnici di tipo industriale; lagoni di accumulo; 5- serre; 6- costruzioni da adibire alla lavorazione dei prodotti agricoli; 7- edifici per l’industria forestale; 8- opere di pubblica utilità.
Ogni richiesta di rilascio di concessione edilizia in tali zone dovrà essere accompagnata da documentazione fotografica adeguata, e, nel caso di ampliamenti e ristrutturazioni, dai rilievi esatti dei fabbricati esistenti; gli interventi dovranno seguire le indicazioni contenute nei paragrafi successivi.
Le zone territoriali omogenee “E”, si articolano in: E1 Ambito del paesaggio agrario di salvaguardia e mantenimento degli elementi paesaggistici e culturali di interesse storico-documentario. E2 Ambito del paesaggio agrario di tutela e salvaguardia E3 Ambito agricolo produttivo Nelle Tavole P3 vengono perimetrate le sottozone riguardanti il territorio agricolo, regolamentate dai succ. articoli.
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