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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di POGGIO SAN MARCELLO Provincia di Ancona |
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PARTE II° - USO DEL TERRITORIO ZONE SOTTOZONE Art. 35 – Sottozona E1 Nella sottozona E1 sono consentiti gli usi agricoli nel rispetto delle prescrizioni di salvaguardia relative agli ambiti di tutela individuati negli elaborati grafici. L’edificazione è normata dalla Legge Regionale 13/90 e succ. modifiche ed integ. Per gli interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente devono essere rispettate le categorie di intervento stabilite a seguito del censimento dei fabbricati rurali e le indicazioni generali previste nei successivi articoli.
Sono vietati: - gli allevamenti zootecnici di tipo industriale; - le attività estrattive; - le discariche di qualsiasi genere; - il deposito e lo stoccaggio di materiali non agricoli. - divieto di ogni tipologia edificatoria nella fascia di rispetto del Fosso Balciana.
Edificato Esistente
L’edificato esistente è normato dai successivi articoli da 53 a 56. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione con ricostruzione anche parziale degli allevamenti zootecnici esistenti, è fatto obbligo di adeguare l’intero complesso produttivo ai seguenti requisiti: · dotare il complesso produttivo di una fascia di protezione, cintata ed alberata, di superficie pari a 5 volte quella degli edifici esistenti; · garantire il regolare smaltimento dei reflui previa depurazione ai sensi delle normative vigenti in materia.
Infrastrutture - Sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale il profilo del terreno. - Sono vietati gli interventi, di qualunque natura, che costituiscano impedimento al regolare deflusso delle acque. - E’ vietata la realizzazione di recinzioni, fatte salve quelle temporanee al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, quelle a servizio dell’attività zootecnica e quelle delle aree di pertinenza degli edifici. - Sono vietati gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui all’art. 45 delle NTA del PPAR, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d’acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere sia viarie che impiantistiche necessarie all’attraversamento dei corsi d’acqua. - Sono consentite opere tecnologiche di modesta entità realizzate in condotte sotterranee nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 49 del PPAR; - Il sistema delle strade rurali esistenti, con i relativi tracciati, dimensioni, pavimentazioni ed arredi particolari, deve essere conservato. - Eventuali modifiche al sistema delle strade poderali e interpoderali e dei sentieri esistenti è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del comune. - E' vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, fatta salva la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della C.M. n.408/1979. - E' vietato l'allestimento di impianti, tracciati e percorsi per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati. - E' vietato il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agro-silvo-pastorale. - Sono consentiti gli interventi di recupero ambientale, previsti dall’art. 57 delle NTA del PPAR.
Modalità di attuazione - Diretta Nuovi edifici agricoli residenziali Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
Accessori agricoli (depositi, ricoveri) Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
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