Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

POGGIO SAN MARCELLO

Provincia di Ancona

PARTE II°  - USO DEL TERRITORIO  ZONE  SOTTOZONE

Art. 36 – Sottozona E2

Nella sottozona E2 sono consentiti gli usi agricoli nel rispetto delle prescrizioni di salvaguardia relative agli ambiti di tutela  individuati negli elaborati grafici.

L’edificazione è normata dalla Legge Regionale 13/90 e succ. modifiche ed integ. Per gli interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente devono essere rispettate le categorie di intervento stabilite a seguito del censimento dei fabbricati rurali e le indicazioni generali previste nei successivi articoli.

Sono vietati:

-   gli allevamenti zootecnici di tipo industriale;                                               

-   le attività estrattive;

-   le discariche di qualsiasi genere;

- il deposito e lo stoccaggio di materiali non agricoli.

-Gli edifici di nuova realizzazione devono sorgere, preferibilmente, lungo le strade esistenti e in prossimità di altri edifici isolati o di gruppi.

-  Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione con ricostruzione anche parziale degli allevamenti zootecnici esistenti, è fatto obbligo di adeguare l’intero complesso produttivo ai seguenti requisiti:

·     dotare il complesso produttivo di una fascia di protezione, recintatata ed alberata, di superficie pari a 5 volte quella degli edifici esistenti;

·     garantire il regolare smaltimento dei reflui previa depurazione ai sensi della normativa vigente in materia.

 

Nuovi edifici agricoli residenziali

Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

H max - Altezza massima dell’edificio colonico

7,50 ml.

Vmax – Volume massimo dell’edificio colonico

1.000,00 mc.

De- Distanza tra gli edifici

5,00 ml.

Df- Distanza tra pareti finestrate                                        

10,00 ml.

Dc- Distanza dai confini                                    

20,00 ml.

Ds- Distanza dalle strade                                                       

20,00 ml.

Da- Distanza dai corsi d’acqua                                             

---------.

 

Accessori agricoli (depositi, ricoveri)

Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

SUL max degli accessori.

200,00 mq

H max- Altezza massima degli accessori agricoli

4,50 ml.

De- Distanza tra gli edifici                                                     

10,00 ml.

Df- Distanza tra pareti finestrate                                        

10,00 ml.

Dc- Distanza dai confini                                    

20,00 ml.

Ds- Distanza dalle strade                                                        

20,00 ml.

Da- Distanza dai corsi d’acqua                                            

-------------.

 

Accessori agricoli (serre)

Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

 

 

Ds – Distanza dalle strade

10,00 ml.

De- Distanza tra gli edifici ricadenti sullo stesso fondo

10,00 ml.

De- Distanza tra gli edifici

10,00ml.

 

Gli indici  di utilizzazione fondiaria debbono essere conformi a quelli stabiliti nella L. e succ. mod.13/90

Infrastrutture

-  Sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.

-  Sono vietati gli interventi, di qualunque natura, che costituiscano impedimento al regolare   deflusso delle acque.

-  E’ vietata la realizzazione di recinzioni, fatte salve quelle temporanee al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, quelle a servizio dell’attività zootecnica e quelle delle aree di pertinenza degli edifici.

- Non è ammessa la realizzazione di strade e di impianti tecnologici fuori terra, e/o rilevanti modifiche di quelli esistenti.

- Sono consentite le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d’acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere sia viarie che impiantistiche necessarie all’attraversamento dei corsi d’acqua.

- Sono consentite opere tecnologiche di modesta entità realizzate in condotte sotterranee nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 49 del PPAR.

- Eventuali modifiche al sistema delle strade poderali e interpoderali e dei sentieri esistenti è subordinato a rilascio di autorizzazione da parte del comune.  

- E' vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, fatta salva la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della C.M. n. 408/1979.                                                                   

- E' vietato l'allestimento di impianti, tracciati e percorsi per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.

 

Modalità di attuazione

-  Diretta

 

 

 

 

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