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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di POGGIO SAN MARCELLO Provincia di Ancona |
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PARTE II° - USO DEL TERRITORIO ZONE SOTTOZONE Art. 36 – Sottozona E2 Nella sottozona E2 sono consentiti gli usi agricoli nel rispetto delle prescrizioni di salvaguardia relative agli ambiti di tutela individuati negli elaborati grafici. L’edificazione è normata dalla Legge Regionale 13/90 e succ. modifiche ed integ. Per gli interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente devono essere rispettate le categorie di intervento stabilite a seguito del censimento dei fabbricati rurali e le indicazioni generali previste nei successivi articoli. Sono vietati: - gli allevamenti zootecnici di tipo industriale; - le attività estrattive; - le discariche di qualsiasi genere; - il deposito e lo stoccaggio di materiali non agricoli. -Gli edifici di nuova realizzazione devono sorgere, preferibilmente, lungo le strade esistenti e in prossimità di altri edifici isolati o di gruppi. - Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione con ricostruzione anche parziale degli allevamenti zootecnici esistenti, è fatto obbligo di adeguare l’intero complesso produttivo ai seguenti requisiti: · dotare il complesso produttivo di una fascia di protezione, recintatata ed alberata, di superficie pari a 5 volte quella degli edifici esistenti; · garantire il regolare smaltimento dei reflui previa depurazione ai sensi della normativa vigente in materia.
Nuovi edifici agricoli residenziali Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
Accessori agricoli (depositi, ricoveri) Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
Accessori agricoli (serre) Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
Gli indici di utilizzazione fondiaria debbono essere conformi a quelli stabiliti nella L. e succ. mod.13/90 Infrastrutture - Sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno. - Sono vietati gli interventi, di qualunque natura, che costituiscano impedimento al regolare deflusso delle acque. - E’ vietata la realizzazione di recinzioni, fatte salve quelle temporanee al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, quelle a servizio dell’attività zootecnica e quelle delle aree di pertinenza degli edifici. - Non è ammessa la realizzazione di strade e di impianti tecnologici fuori terra, e/o rilevanti modifiche di quelli esistenti. - Sono consentite le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d’acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere sia viarie che impiantistiche necessarie all’attraversamento dei corsi d’acqua. - Sono consentite opere tecnologiche di modesta entità realizzate in condotte sotterranee nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 49 del PPAR. - Eventuali modifiche al sistema delle strade poderali e interpoderali e dei sentieri esistenti è subordinato a rilascio di autorizzazione da parte del comune. - E' vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, fatta salva la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della C.M. n. 408/1979. - E' vietato l'allestimento di impianti, tracciati e percorsi per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.
Modalità di attuazione - Diretta
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