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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di POGGIO SAN MARCELLO Provincia di Ancona |
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PARTE II° - USO DEL TERRITORIO ZONE SOTTOZONE Art. 37 – Sottozona E3 Nella sottozona E3 sono consentiti gli usi agricoli nel rispetto delle prescrizioni di salvaguardia relative agli ambiti di tutela individuati negli elaborati grafici. L’edificazione è normata dalla Legge Regionale 13/90 e succ. modifiche ed integ. Per gli interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente devono essere rispettate le categorie di intervento stabilite a seguito del censimento dei fabbricati rurali e le indicazioni generali previste nei successivi articoli.
Fra le destinazioni d’uso complementari non sono ammesse: - le attività estrattive; - le discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere; - il deposito e lo stoccaggio di materiali non agricoli.
-Nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate e valorizzate le peculiarità qualificanti, quali recinzioni, pavimentazioni, vegetazione, ecc. -Gli interventi, di sistemazione e/o di nuova realizzazione, delle aree di pertinenza devono comunque tendere, agendo sui diversi fattori, a renderle adeguate agli edifici e coerenti con il paesaggio circostante. Essi devono altresì contribuire all’integrazione dei nuovi edifici nel contesto, particolarmente nei casi in cui sia necessaria un’opera di mascheramento. -Le opere di contenimento e/o di sostegno possono essere realizzate solo nei casi in cui siano dichiarate strettamente necessarie dal tecnico progettista. Dovranno essere esclusivamente utilizzati tipi e tecniche costruttivi che ne garantiscano il migliore inserimento possibile nel paesaggio. -Gli edifici di nuova realizzazione devono sorgere, preferibilmente, lungo le strade esistenti e in prossimità di altri edifici isolati o di gruppi.
Edifici esistenti - Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione con ricostruzione anche parziale degli allevamenti zootecnici esistenti, è fatto obbligo di adeguare l’intero complesso produttivo ai seguenti requisiti: - dotare il complesso produttivo di una fascia di protezione, recintatata ed alberata, di superficie pari a 5 volte quella degli edifici esistenti; - garantire il regolare smaltimento dei reflui previa depurazione ai sensi della L. n. 319 del 10.05.76 e successive modificazioni ed integrazioni. - Nuovi edifici agricoli residenziali Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
Accessori agricoli (depositi, ricoveri) Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
Accessori agricoli (serre) Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
Gli indici di utilizzazione fondiaria debbono essere conformi a quelli stabiliti nella L. e succ. mod.13/90
Accessori agricoli (silos e serbatoi) Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
Edifici di tipo agro-industriale E’ ammessa la costruzione di edifici di tipo agro-industriale per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di nuovi edifici e per allevamenti zootecnici. Questi dovranno essere coerenti con il piano zonale agricolo e garantire il regolare smaltimento dei rifiuti previa depurazione ai sensi della viegente normativa in materia. Le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche: ? essere contornate da una fascia di protezione, recintata ed alberata, di superficie pari a cinque volte quella degli edifici da realizzare. ? avere una distanza minima dai confini di 40 m; di 500 m (estesa a 1000 m per gli allevamenti suinicoli) dal perimetro dei centri abitati; di 100 m dal più vicino complesso edificato non rientrante nel complesso aziendale. ? avere un’altezza massima di 4,5 m misurati a valle e sviluppata su un solo piano, fatte salve particolari e documentate esigenze tecniche. ? If = 0,5 mc/mq ? i lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere posti a 100 m dalle abitazioni e dai confini e localizzati all’interno della fascia di protezione prevista.
Modalità di attuazione - Diretta
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