Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

POGGIO SAN MARCELLO

Provincia di Ancona

PARTE II°  - USO DEL TERRITORIO  ZONE  SOTTOZONE

Art. 37 – Sottozona E3

Nella sottozona E3 sono consentiti gli usi agricoli nel rispetto delle prescrizioni di salvaguardia relative agli ambiti di tutela  individuati negli elaborati grafici.

L’edificazione è normata dalla Legge Regionale 13/90 e succ. modifiche ed integ. Per gli interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente devono essere rispettate le categorie di intervento stabilite a seguito del censimento dei fabbricati rurali e le indicazioni generali previste nei successivi articoli.

 

Fra le destinazioni d’uso complementari non sono ammesse:

-   le attività estrattive;

-   le discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere;

-   il deposito e lo stoccaggio di materiali non agricoli.

 

-Nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate e valorizzate le peculiarità qualificanti, quali recinzioni, pavimentazioni, vegetazione, ecc.

-Gli interventi, di sistemazione e/o di nuova realizzazione, delle aree di pertinenza de­vono comunque tendere, agendo sui diversi fattori, a renderle adeguate agli edifici e coerenti con il paesaggio circostante. Essi devono altresì contribui­re all’integrazione dei nuovi edifici nel contesto, particolarmente nei casi in cui sia necessaria un’opera di mascheramento.

-Le opere di contenimento e/o di sostegno possono essere realizzate solo nei casi in cui siano dichiarate strettamente necessarie dal tecnico progettista. Dovranno essere esclusivamente utilizzati tipi e tecniche costruttivi che ne garan­tiscano il migliore inserimento possibile nel paesaggio.

-Gli edifici di nuova realizzazione devono sorgere, preferibilmente, lungo le strade esistenti e in prossimità di altri edifici isolati o di gruppi.

 

Edifici esistenti

-  Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione con ricostruzione anche parziale degli allevamenti zootecnici esistenti, è fatto obbligo di adeguare l’intero complesso produttivo ai seguenti requisiti:

-  dotare il complesso produttivo di una fascia di protezione, recintatata ed alberata, di superficie pari a 5 volte quella degli edifici esistenti;

-       garantire il regolare smaltimento dei reflui previa depurazione ai sensi della L. n. 319 del 10.05.76 e successive modificazioni ed integrazioni.

-        

Nuovi edifici agricoli residenziali

Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

H max - Altezza massima dell’edificio colonico

7,50 ml.

Vmax – Volume massimo dell’edificio colonico

1.000,00 mc.

De- Distanza tra gli edifici

5,00 ml.

Df- Distanza tra pareti finestrate                                        

10,00 ml.

Dc- Distanza dai confini                                    

20,00 ml.

Ds- Distanza dalle strade                                                        

20,00 ml.

Da- Distanza dai corsi d’acqua                                            

----------.

 

Accessori agricoli (depositi, ricoveri)

Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

SUL max degli accessori.

200,00 mq

H max- Altezza massima degli accessori agricoli

4,50 ml.

De- Distanza tra gli edifici                                                     

10,00 ml.

Df- Distanza tra pareti finestrate                                        

10,00 ml.

Dc- Distanza dai confini                                    

20,00 ml.

Ds- Distanza dalle strade                                                       

20,00 ml.

Da- Distanza dai corsi d’acqua                                            

------------.

 

Accessori agricoli (serre)

Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

 

 

Ds – Distanza dalle strade

10,00 ml.

De- Distanza tra gli edifici ricadenti sullo stesso fondo

10,00 ml.

De- Distanza tra gli edifici

10,00ml.

 

Gli indici  di utilizzazione fondiaria debbono essere conformi a quelli stabiliti nella L. e succ. mod.13/90

 

Accessori agricoli (silos e serbatoi)

Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

H max

7,00 ml.

 

 

 

Edifici di tipo agro-industriale

E’ ammessa la costruzione di edifici di tipo agro-industriale per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di nuovi edifici e per allevamenti zootecnici.

Questi dovranno essere coerenti con il piano zonale agricolo e garantire il regolare smaltimento dei rifiuti previa depurazione ai sensi della viegente normativa in materia.

Le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:

?  essere contornate da una fascia di protezione, recintata ed alberata, di superficie  pari a cinque volte quella degli edifici da realizzare.

?  avere una distanza minima dai confini di 40 m; di 500 m (estesa a 1000 m per gli allevamenti suinicoli) dal perimetro dei centri abitati; di 100 m dal più vicino complesso edificato non rientrante nel complesso aziendale.

?  avere un’altezza massima di 4,5 m misurati a valle e sviluppata su un solo piano, fatte salve particolari e documentate esigenze tecniche.

?  If = 0,5 mc/mq

?  i lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere posti a 100 m dalle abitazioni e dai confini e localizzati all’interno della fascia di protezione prevista.

 

 

 

 

Modalità di attuazione

-  Diretta

 

 

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