Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

POGGIO SAN MARCELLO

Provincia di Ancona

PARTE II°  - USO DEL TERRITORIO  ZONE  SOTTOZONE

Art. 40 – Corsi d’acqua 

Negli ambiti di tutela dei corsi d’acqua, definiti cartograficamente nell’

nell’elaborato P3/A1 e P3/A2.

Definizione cartografica:

PA 2° =  30 ml   3° = 20 ml

SA 2° = 50 ml    3° = 35 ml

Corso d’acqua Fossato:

2° = 175 ml

3° = 135 ml

Valgono le seguenti prescrizioni, sono vietati i seguenti interventi:

-  nuova edificazione, per gli interventi su edifici esistenti è consentito il    risanamento conservativo nel rispetto delle indicazioni sugli aspetti tipologici  presenti  negli articoli di normativa successivi;

-   gli allevamenti zootecnici di tipo industriale;                                               

-   le attività estrattive;

-   le discariche di qualsiasi genere;

- il deposito e lo stoccaggio di materiali non agricoli.

 

Sono inoltre vietati:

 

a) gli interventi di qualsiasi natura che siano di impedimento al deflusso delle acque.

b) la manomissione del regime idraulico, eccetto le derivazioni e captazioni d'acqua di modesta entità. Sono fatte salve le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'art. 57 delle NTA del PPAR.

c) all'interno dei corpi idrici, qualunque trasformazione o manomissione,  salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione ripariale ed alla pulizia dell'alveo (eliminazione di piante ed arbusti, depositi fangosi) che devono essere comunque condotti, previa autorizzazione comunale e nel rispetto di quanto previsto nelle norme relative alla tutela del patrimonio vegetale e del paesaggio agrario. L'autorità si riserva la facoltà di richiedere la documentazione ritenuta necessaria per la valutazione dell'entità e del tipo di lavori da eseguire.

d) All'interno dei corpi idrici sono consentite le sole opere di miglioramento del regime idraulico, limitatamente alla pulizia dell'alveo, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche alla prevenzione di esondazioni e di fenomeni erosivi, alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche.

Sarà data assoluta priorità ai progetti di intervento che adottino soluzioni tecniche di bio-ingegneria e che determinino il minor impatto ambientale tra le possibili alternative praticabili.

e) E' vietata l'intubazione dei corsi d'acqua esistenti, salvo casi particolari, comunque per tratti limitati e valutati di volta in volta dopo aver acquisito i dati relativi alle portate ed alle condizioni idrauliche, idrologiche e geomorfologiche.

f) E' vietata la realizzazione di opere che determino restringimenti, anche parziali, della sezione dell'alveo, compreso l'interramento.

g) Nella fascia contigua di m 3,00 a partire dal margine delle sponde o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua, è vietata qualunque forma di aratura e di lavorazione del terreno.

h) E' vietata l'escavazione di pozzi, se non autorizzati dalle competenti autorità.

i) E' vietata l'immissione nel suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi, solidi o di sostanze di altro genere, con la sola eccezione dei prodotti di concimazione agricola consentiti dalla legge.

l) E' vietata l'immissione all'interno dei corpi idrici di qualsiasi tipo di rifiuti e materiali di scarto e di reflui non depurati

m) E' vietato il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici. Sono vietati lo scolo ed il ruscellamento di acque di lavaggio di qualsiasi genere a meno di preventiva depurazione

n) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari fatta salva la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni ai sensi della C.M. 408/79 e succ. mod. Gli interventi ricadenti in zona con vincolo idrogeologico, evidenziata nelle tavole P3/G1 e P3/G2, sono soggetti al parere preventivo degli organi competenti in materia.

        

 

 

 

 

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