Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

POGGIO SAN MARCELLO

Provincia di Ancona

PARTE II°  - USO DEL TERRITORIO  ZONE  SOTTOZONE

Art. 43 – Zone PAI -  Versanti instabili e frane attive EJ

Tali aree sino individuate cartograficamente nelle Tavole P3/G1 - P3/G1. e P6

Le aree in dissesto sono  sottoposte alle prescrizioni di cui ai commi

successivi; è fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all’uso del

suolo, qualora non in contrasto con le presenti disposizioni.

2. Nelle aree a pericolosità AVD_P1 e AVD_P2 sono consentite trasformazioni

dello stato dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP.

11 marzo 1988 e nel rispetto delle vigenti normative tecniche.

3. Nelle aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità elevata,

AVD_P3, sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle vigenti normative

tecniche:

a) interventi per il monitoraggio e la bonifica dei dissesti, di messa in

sicurezza delle aree a rischio o delle costruzioni, di contenimento o di

sistemazione definitiva dei versanti, da eseguirsi di norma mediante

tecniche di ingegneria naturalistica, volti alla ricostituzione degli

equilibri naturali alterati e alla regolazione o eliminazione, per quanto

possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

b) interventi di demolizione di manufatti edilizi;

c) interventi a carattere obbligatorio richiesti da specifiche norme di

settore purché sia valutata dal soggetto proponente la loro

compatibilità con la pericolosità da frana o valanga dell’area e siano

apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio;

d) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e

risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3,

comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6. giugno 2001, n. 380. La

ristrutturazione di cui alla presente lettera non può comportare

aumento volumetrico; ai fini del calcolo della volumetria per gli

interventi di cui alla presente lettera non si tiene conto delle innovazioni

necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia

igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di

superamento delle barriere architettoniche;

e) cambi di destinazione d’uso negli edifici, anche connessi agli interventi

di cui alla lettera d), purché non comportino aumento del carico

urbanistico o un aggravamento delle condizioni di rischio;

f) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1,

lettera f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che venga

valutata la pericolosità da frana o valanga dell’area ed apportati gli

eventuali interventi per la mitigazione del rischio; i predetti interventi

sono eseguiti previo parere vincolante dell’Autorità di bacino;

g) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio in rapporto alla

pericolosità da frana o valanga dell’area;

h) interventi indifferibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità o del

sistema ambientale;

i) manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie,

nonché la realizzazione di modesti manufatti ad esse strettamente

funzionali, quali cabine elettriche e similari;

j) realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie,

pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture

accessorie; tali opere sono condizionate ad uno studio da parte del

soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative,

la compatibilità con la pericolosità delle aree e l’esigenza di realizzare

interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante

dell’Autorità di bacino;

k) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree

esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle

infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la

realizzazione di nuove volumetrie e non aggravino le condizioni di

instabilità dell’area in frana;

l) spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo

sport, ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non

comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere

permanente e non aggravino le condizioni di instabilità dell’area in

frana;

m) nelle zone agricole, come definite dalla L.R. 8 marzo 1990, n.13 e

successive modificazioni, sono consentite:

- nuove costruzioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), e) ed f) della

L.R. 13/1990, se non diversamente localizzabili nel terreno dell’azienda

in riferimento all’assetto colturale ed idrogeologico della proprietà;

- ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni

necessari per esigenze igieniche o per l’esercizio della attività.

4. Nelle aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità molto elevata,

(AVD_P4) e nelle aree di versante a rischio valanga (AVV_R4), sono consentiti

esclusivamente gli interventi di cui al comma 3 lettere a), b), c), d) ad

esclusione della ristrutturazione edilizia, e), g),h), i), j) e k).

5. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo sono subordinati ad una

verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al

D.M.LL.PP. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento,

le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente. Tale verifica, redatta e

firmata da un tecnico abilitato, deve essere allegata al progetto di

intervento.

6. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al comma 3, lettera d), che non

comportino opere o azioni anche di carattere provvisionale con un

aggravamento delle condizioni di rischio, nonché gli interventi di cui al

comma 3, lettera h) del presente articolo, sono esclusi dall’obbligo di

presentare la verifica tecnica di cui al comma 5.

Solo per le zone individuate come frane attive e esterne al perimetro PAI valgono le prescrizioni delle aree PAI con pericolosità P3

 

 

 

 

 

    Informatizzazione a cura di: