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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di POGGIO SAN MARCELLO Provincia di Ancona |
Allegato alle NTA Art. 52 - Boscaglie igrofile e formazioni riparali Allo scopo di prevenire il dissesto idrogeologico, mantenere e migliorare la valenza paesaggistica delle formazioni ripariali, nonché di tutelare la funzionalità ecologico – naturalistica degli ecosistemi lineare rappresentati dai piccoli corsi d’acqua del reticolo idrografico minore, la presente norma pone la seguente tutela. 1. Divietia. è vietato l’abbattimento o il danneggiamento, anche a seguito di inadeguate operazioni colturali, di ogni individuo arboreo o arbustivo delle formazioni riparali, salvo gli eventuali casi in deroga previsti ai punti seguenti; b. allo scopo di preservare l’integrità floristica della vegetazione ripariale è vietata l’introduzione all’interno delle formazioni riparali, e delle fasce di pertinenza di ampiezza come di seguito individuata, ove esistenti, di specie vegetali estranee all’ambiente in forma di specie esotiche, di specie esotiche naturalizzate invadenti o infestanti, di specie autoctone appartenenti a diversa fascia fitoclimatica: corso d’acqua di classe 1: ml 30 corso d’acqua di classe 2 ml 20 corso d’acqua di classe 3 ml 10; c. è vietato produrre alterazioni morfologiche del terreno ed ostacolare il naturale scorrimento del corso d’acqua; d. è vietato ogni intervento di taglio a raso delle specie arboree ad alto fusto e la manomissione dello strato arbustivo ed erbaceo salvo i casi consentiti di cui al punto 2. e. Sono vietati gli interventi di capitozzatura delle specie arboree ad alto fusto salvo per le specie tradizionalmente allevate a “testa di salice” (salici). f. E’ vietato danneggiare in qualunque modo la naturale rinnovazione di specie vegetali autoctone all’interno del perimetro delle boscaglie igrofile e delle formazioni ripariali g. Nella fascia contigua di m 2,00 a partire dal margine delle sponde o dal piede esterno dell’argine dei corsi d’acqua, è vietata qualunque forma di aratura e di lavorazione del terreno. 2. Interventi consentitia. sono ammessi gli interventi di manutenzione e pulizia dell’alveo che prevedano anche l’eliminazione di specie autoctone e/o tutelate, solo nei casi in cui queste costituiscano grave impedimento al regolare deflusso delle acque e sulla base di una specifica progettazione redatta da un tecnico competente, che motivi l’intervento, da sottoporre all’approvazione della competente autorità forestale; b. sono ammessi gli interventi di reimpianto della vegetazione di sponda con specie autoctone adatte alle condizioni pedoclimatiche, scelte tra quelle indicate nell’Elenco P/3; c. sono ammessi gli interventi di manutenzione delle sponde che prevedano la sostituzione di specie esotiche infestanti con specie autoctone, sempre che questo non costituisca pregiudizio per la stabilità della sponda stessa, e purché siano eseguiti con tecniche selettive d. sono ammessi gli interventi di manutenzione delle sponde e dell’alveo che prevedano il contenimento della vegetazione invadente ed infestante, anche se costituita da specie autoctone, quando questa costituisca pregiudizio al regolare sviluppo di alberi ad alto fusto appartenenti alle specie botaniche tutelate dell’elenco TUT/1, purché l’intervento sia eseguito con tecniche selettive.
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