Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

POGGIO SAN MARCELLO

Provincia di Ancona

Allegato alle NTA

Art.  54 - Tutela di individui arborei ad alto fusto

Allo scopo di salvaguardare gli elementi più caratteristici del paesaggio agrario, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 6/2005 (legge forestale regionale), per gli esemplari arborei appartenenti alle specie indicate negli Elenchi TUT/1 e TUT/2, siano essi singoli o in raggruppamenti formali (filari, alberature, alberate, ecc..) la presente norma pone la seguente tutela.

1.   Divieti

a.    E’ vietato l’abbattimento, la compromissione della vitalità, la mutilazione, il danneggiamento e qualunque manomissione dell’apparato aereo e sotterraneo, salvo i casi di deroga previsti alla lettera seguente;

b.    Sono vietati gli interventi di capitozzatura e di taglio alle branche principali delle specie arboree ad alto fusto salvo, in zona agricola, per le specie tradizionalmente allevate a “testa di salice” (salici, acero campestre, gelsi).

c.    E’ vietata l’aratura nell’area di insidenza della chioma di alberi ad alto fusto siano essi isolati che in formazioni naturali o formali (es. filari)

d.   Tutti gli individui arborei esistenti e di nuovo impianto, inclusi negli ambiti non insediativi (zone agricole) o al margine con essi ed appartenenti agli Elenchi TUT/1 e TUT/2, determinano un vincolo di tutela su un’area di pertinenza in cui è vietata ogni tipo di manomissione del terreno, compresa l’aratura e le altre lavorazioni agricole a profondità superiore a cm 25, il ricarico di terreno, l’accensione di fuochi, l’impiego di diserbanti non selettivi.

Per area di pertinenza si intende l’area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il tronco dell’albero e raggio variabile secondo la seguente articolazione in funzione delle dimensioni della pianta misurate a m 1,30 dal colletto:

Æ tronco < cm 10               raggio > m 1.5

cm 10 < Æ tronco < cm   30         raggio > m 2.0

cm 30 < Æ tronco < cm   60         raggio > m 4.0

Æ tronco > cm 60               raggio > m 5.0

2.   Obblighi connessi ad interventi consentiti

a.    In ogni caso di motivato abbattimento, che dovrà comunque essere preventivamente autorizzato ai sensi delle leggi vigenti, a titolo compensativo, è fatto obbligo di reimpianto all'interno dello stesso lotto di un pari numero di individui di dimensioni paragonabili, se consentito dalle tecniche disponibili, e della stessa specie, se autoctona e adatta alle condizioni pedoclimatiche locali. In caso di impossibilità è fatto obbligo, in via subordinata e previa relazione giustificativa fornita da un tecnico competente, impiantare un numero doppio di individui arborei del diametro di almeno cm 15 scelti tra le specie appartenenti all’elenco TUT/1, purché adatti alle condizioni pedoclimatiche della sede di impianto; in quest’ultimo caso è possibile eseguire la compensazione su area o lotto diverso da quello interessato dall’abbattimento, previa indicazione fornita dall’Ufficio Tecnico Comunale.

b.    Nei casi di reimpianto a titolo compensativo su area privata, l’obbligo assunto contempla l’impegno alle cure colturali, alla conservazione delle piante, all’esecuzione degli eventuali risarcimenti delle fallanze, alla garanzia dell’attecchimento per almeno due stagioni vegetative.

Ogni intervento sugli esemplari arborei, che sia diverso dalla normale e doverosa manutenzione eseguita a regola d’arte, deve essere approvato dal Sindaco previa presentazione di adeguata documentazione tecnica, eventualmente comprensiva della relazione giustificativa di cui al punto precedente, elaborata da un tecnico avente specifiche competenze in materia; è comunque fatto salvo il disposto di cui alla L.R. 6/2005 (legge forestale regionale).

 

 

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