Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

ROSORA

Provincia di Ancona

TITOLO 2 LE RISORSE DEL TERRITORIO

CAPO 2.4 NORME DI COLLEGAMENTO

art. 34 edifici esistenti - limitazioni

Gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano, in contrasto con le destinazioni di zona e con i parametri urbanistici edilizi di zona, previste dal Piano, potranno subire trasformazioni per essere adeguati alla presenti norme. In detti edifici, prima dell’adeguamento alle prescrizioni del Piano, sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.

Zona Produttiva

A parziale deroga del comma precedenti si stabilisce che per gli edifici residenziali esistenti, ricadenti nella zona produttiva D1 è ammesso il rilascio della autorizzazione per opere conservative e/o di ristrutturazione con ampliamento max del 10% delle volumetrie esistenti, da destinare a residenza, nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria.

Zona Agricola

-       Gli edifici preesistenti od in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del Piano Regolatore Generale siti in zona omogenea E, mantengono le destinazioni d'uso accertate alla data di approvazione del P.R.G.

-       E' vietata ogni modifica di destinazione in contrasto con la presente normativa.

-       Per gli edifici che ospitano destinazioni d'uso in contrasto con le presenti norme sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, senza l'aumento di superficie utile e di volume.

-       La modifica di destinazione per i predetti edifici potrà essere consentita nell'ambito degli usi compatibili in relazione all’azzonamento.

-       Dalla data di entrata in vigore del P.R.G. ogni casa rurale esistente in vigore nel P.R.G. è da considerarsi a servizio dell’intera azienda di cui fa parte pertanto, indipendentemente da qualsiasi successivo frazionamento o passaggio di proprietà, non sarà possibile rilasciare nuove autorizzazioni per case rurali nella stessa azienda o parte di essa, a meno che il proprietario della porzione di fondo con preesistente abitazione non dimostri, con piano aziendale, di aver conservato una azienda che abbia i requisiti di cui alla Legge Regionale 8 marzo n.13/90. E' fatto salvo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 36 della L.R. n. 42/77.

-       L'area minima di pertinenza dell'edificio rurale è desumibile dall'indice di fabbricabilità fondiario e dall'indice di utilizzazione fondiario e dal volume o dalla superficie lorda esistente

Sono efficaci comunque le norme contenute nella l.r.13/90 ed in caso di contrasto prevalgono sulle attuali N.T.A.


 

 

INDICE DELLE NORME

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