|
Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO X - PIANI DI LOTTIZZAZIONE ED INTERVENTI EDILI DIRETTIArt.
54 1.
I piani di lottizzazione convenzionata sono approvati con deliberazione
del Consiglio Comunale, previo parere della commissione edilizia e
comunque secondo quanto disposto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 e dalla
L.R. 16 maggio 1979, n. 19.
2.
I piani di lottizzazione ricadenti in tutto o in parte in zone tutelate ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono approvati dalla Giunta
Regionale ai sensi dall'articolo 3, terzo comma, della L.R. 21 agosto
1984, n. 24.
3.
Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione,
deve essere richiesta al Sindaco la concessione a norma del presente
regolamento.
4.
Per la domanda ed il rilascio delle concessioni edilizie per
l'edificazione nell'ambito della lottizzazione, si applicano le norme di
cui all'articolo 19
e seguenti.
5. Il contributo concessorio di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato dal conguaglio ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge.
6.
Il rilascio delle concessioni nell'ambito dei singoli lotti è subordinato
all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria relative ai lotti stessi e alla trascrizione della convenzione a
cura del Comune e a spese dei lottizzanti sui registri immobiliari.
7.
La validità del piano di lottizzazione convenzionata non può essere
superiore a dieci anni. |
Informatizzazione a cura di: