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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XIII - ZONE DI RISPETTO E VINCOLI PARTICOLARIArt.
63 1.
Non è consentito, ai sensi dell'articolo 33 del T.U. delle leggi
sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, costruire nuovi
edifici o ampliare quelli esistenti, a qualsiasi scopo adibiti, entro un
raggio di 200 metri dalle mura di cinta dei cimiteri, salvo le deroghe
attuate con la procedura prevista dalle leggi in vigore.
2.
È ammessa la posa in loco di manufatti a carattere mobile adibiti a
chioschi per la vendita di fiori, previa stipula di convenzione nella
quale il concessionario si impegni in qualsiasi momento a rimuovere il
chiosco su semplice richiesta dell'amministrazione comunale, senza
peraltro poter richiedere indennizzo alcuno.
3.
Per l'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e per gli
insediamenti previsti dallo strumento urbanistico generale, vanno
osservate relativamente alle distanze minime a protezione del nastro
stradale, le disposizioni di cui al D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1968, n. 96. Sono fatte comunque
salve le disposizioni di cui alla L.R. 21 maggio 1975, n. 34. |
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