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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XIV - DECORO E ARREDO URBANOArt.
67 1.
Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e
risanamenti conservativi o nelle opere di manutenzione straordinaria di
edifici, con più di una unità immobiliare o nei quali comunque possono
essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di
antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna
centralizzata.
2.
Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi
devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni, oppure, ove
tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi, opportunamente
rivestiti, in modo tale da consentire un'idonea soluzione architettonica.
3.
Il Sindaco ha facoltà di richiedere in ogni momento, per motivi di
sicurezza pubblica e di tutela dell'arredo urbano, l'installazione
dell'impianto centralizzato di antenna radio-televisiva, con
l'eliminazione delle singole antenne. |
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