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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XV - REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICIArt.
80 1.
Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale
possa fruire in tutte le stagioni di aereazione adeguata alla sua
destinazione. 2.
L'aereazione dei locali può essere naturale oppure artificiale con
sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi.
3.
Possono fruire di aereazione artificiale i locali già individuati all'articolo 79, comma 3.
4.
La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di
aereazione indipendente per ogni locale servito, sfociante sulla copertura
e dotato di elettroaspiratore con accensione automatica collegata
all'interruttore dell'illuminazione, oppure negli edifici con più di tre
piani, può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo
ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettroaspiratore
centralizzato, ad aspirazione continua, posto sulla copertura.
5.
I locali destinati alla permanenza di persone, i quali fruiscono di
aereazione naturale, devono avere almeno un serramento esterno
opportunamente dimensionato e posizionato, dotato di una o più parti
apribili.
6.
L'altezza media dei locali destinati alla residenza non deve essere minore
di 2,70 metri.
7.
La minima distanza tra il pavimento ed il soffitto finito non deve
comunque essere inferiore a 2,20 metri.
8.
L'altezza media può essere ridotta a metri 2,40 nei gabinetti e negli
antigabinetti degli edifici con destinazione residenziale e non
residenziale, negli spogliatoi, negli spazi destinati al disimpegno ed
alla circolazione orizzontale e verticale.
9.
Può essere autorizzata un'altezza diversa da quella indicata ai punti
precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia
nel caso che si mantengano altezze già esistenti e sia nel caso di
modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un
incremento del numero dei piani.
10.
La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere
minore di 2,20 metri; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere
tra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto finito dei locali,
ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.
11.
La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a un terzo di quella
del locale soppalcato.
12.
La superficie utile degli alloggi deve corrispondere ai requisiti fissati
dalle disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190.
13.
I gabinetti degli alloggi, fatta eccezione per quelli ad uso esclusivo
degli utenti di una sola camera da letto, devono essere disimpegnati dai
singoli locali.
14.
Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve fare riferimento alle
disposizioni di legge di cui al citato D.M. 5 luglio 1975. |
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