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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XVI - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTIArt.
98 1.
Oltre alle norme dettate dalla legge 31 luglio 1966, n. 1615 e dal relativo
regolamento d'esecuzione, è condizione necessaria per l'ottenimento
dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa,
forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento
elettrico, abbia l'eliminazione dei prodotti della combustione, una canna
propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto
o terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare macchie,
distacchi o screpolature di intonaco all'esterno dei muri.
2.
Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne
indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra.
3.
È vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del
parapetto delle terrazze.
4.
Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera
decorosa con pietra o con altro materiale adatto.
5.
Se il fumaiolo dista meno di mt. 10 dalle finestre di prospetto delle case
antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste.
6.
Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che
sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori.
7.
I camini industriali e i locali nel quali siano collocati forni per il
pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla
legislazione vigente.
8.
Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità comunale,
i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di
funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi
effetti di disturbo. |
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