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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Censimento manufatti extra-urbani e edifici rurali di interesse storico |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
ART. 3 PATRIMONIO EDILIZIO CENSITO E CLASSIFICATO . 1. Per i manufatti e gli edifici rurali censiti e classificati ai sensi dell'art. 15 della L. R 13/90 e degli artt. 15, 16 e 40 del NTA del PPAR valgono le norme particolari di cui al presente articolo.
2. Per gli edifici classificati nella categoria "A" sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, modifiche interne, il restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31 della L. 05.08.1978, n. 457. 2.1. Gli interventi da attuare, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici del complesso edilizio. 2.2. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso per civile abitazione, per attività ricettive e ristorative e per destinazioni di interesse pubblico, limitate a quelle ricreative-culturali, degli immobili che non sono più a servizio del fondo. 2.3. E' consentita la costruzione di un nuovo edificio, in sostituzione del preesistente, incluso nella presente classe, soltanto se il proprietario si assume l'obbligo del restauro conservativo del primo. Qualsiasi nuova costruzione deve essere ubicata ad una distanza minima di ml. 50 dall'edificio censito e classificato nella categoria "A". 2.4. E' vietata la demolizione dell'edificio classificato, salvo l'eliminazione degli elementi aggiuntivi impropri. Tutti gli interventi di cui al precedente punto 2 sono sottoposti a concessione / autorizzazione edilizia anche se rientranti nella fattispecie per le quali sia consentita la denuncia inizio attività o opere interne.
3. Per gli edifici classificati nella categoria "B" sono ammessi gli interventi previsti dal precedente punto 2, nonché la ristrutturazione edilizia, come definita dall'art. 31 della L. 457/78, e con l'esclusione degli ampliamenti. 3.1. Tutti gli interventi di cui al punto precedente devono essere finalizzati alla conservazione dell'organismo edilizio ed al miglioramento della funzionalità dello stesso in relazione alle destinazioni d'uso, anche diverse dalle precedenti, purché compatibili con la tipologia originaria dell'edificio, nel rispetto degli elementi tipologici e formali dello stesso, senza aumento dei volumi esistenti. 3.2. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso per civile abitazione, per attività ricettive e ristorative e per destinazioni di interesse pubblico, limitate a quelle ricreative-culturali, degli immobili che non sono più a servizio del fondo. 3.3. E' vietata la completa demolizione dell'edificio classificato salvo l'eliminazione degli elementi aggiuntivi impropri. Tutti gli interventi di cui al precedente punto 3 sono sottoposti a concessione / autorizzazione edilizia anche se rientranti nella fattispecie per le quali sia consentita la denuncia inizio attività o opere interne. |
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