Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SAN PAOLO DI JESI

Provincia di Ancona

CAPITOLO IV

CRITERI GENERALI - DESTINAZIONI D'USO

PARAMETRI GENERALI E NORME EDILIZIE

 

Art. 17 - ZONE URBANISTICHE "B"- Completamento edilizio

17.2.    B2 - Zone di Completamento contigue al Centro Storico

17.2.1.    Gli interventi sono rivolti al completamento del tessuto urbanistico esistente ed alla riqualificazione e ristrutturazione degli edifici mediante:

a) interventi di edificazione dei lotti residui;

b) interventi di ampliamento e/o sopraelevazione e di ristrutturazione degli edifici esistenti;

c) interventi di demolizione e ricostruzione.

Nel caso  di  edificazione  dei lotti residui,  valgono  le norme previste nella zona B1.

Nel caso di ampliamento, sopraelevazione e ristrutturazione sono prescritti interventi conservativi attraverso:

a) conservazione dell'impianto strutturale;

b)  conservazione o riconferma nei casi di sopraelevazione, dell'intero  apporto  decorativo  nei  materiali  e  nei  sistemi costruttivi originari;

c)  eliminazioni  delle  superfetazioni che contrastino con la comprensione storica dell'edificio;

d) conservazione o ripristino delle aperture originarie.

Sono consentiti inoltre:

e) la modificazione dell'assetto distributivo interno;

f)  la  traslazione dei  solai  intermedi   privi  di  elementi decorativi;

g) l’utilizzazione di soffitte e sottotettipurché ciò non comporti l'alterazione  anche  parziale  del  profilo altimetrico originario.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, che devono comunque rispettare gli indici della zona, i nuovi tipi edilizi, da proporre con progetto  particolareggiato in  scala 1:50 almeno per quanto riguarda i prospetti ed i particolari di facciata, dovranno inserirsi nel contesto con assonanza e con il rispetto dei fabbricati contermini che presentino aspetti architettonici di oggettivo valore, sia in riferimento alle finiture esterne che alle forometrie.

Tutti gli interventi elencati devono rispettare l’indice di edificabiltà fondiaria di zona di 2 mc/mq.

 

17.2.2.    Rifinitura esterna degli edifici.

Il colore da usarsi nella tinteggiatura degli edifici deve essere riferito all'intera sub-area o isolato in cui  l'immobile ricade, oppure in  un  tratto  di  strada nel quale siano presenti delle gamme di colori caratterizzanti  l'ambiente o  ad eventuali prescrizioni tramite  un  Piano  del  Colore,  e  comunque sempre previo parere della Commissione Edilizia.

A seconda del valore e delle condizioni delle facciate degli edifici è possibile richiedere:

a) il recupero dell'antico intonaco;

b)  il rifacimento del nuovo intonaco e susseguente tinteggiatura a malta di calce.

Al fine della conservazione del carattere unitario, dovranno essere rispettate per gli interventi predetti i seguenti criteri:

- in qualsiasi intervento ammesso dovranno essere mantenuti i materiali  originari di facciate e coperture,  il tipo degli infissi originari e del  sistema  di oscuramento, i tipi dei cornicioni;

- non è ammesso allargare finestrature esistenti su facciate con ordine continuo, fatta salva la regolarizzazione dei prospetti, realizzare nuovi  balconi su facciate prospicienti su spazi pubblici ed in genere qualsiasi manufatto che possa alterare le caratteristiche dell'ambiente;

- la tinteggiatura sui fronti originariamente intonacati dovrà essere  realizzata, previa campionatura sul posto con colori analoghi ai tradizionali,  con esclusione dei colori  freddi e di intonaci plastificati e materiali plastici in genere.

 

17.2.3.    Vetrine ed insegne

17.2.3.1.    Insegne con informazioni di interesse pubblico.

Riguardano le indicazioni di luoghi  pubblici e di uffici di interesse pubblico. Per tali informazioni è possibile autorizzare l'installazione di insegne anche lontano dal luogo interessato.

Il carattere di tali insegne dovrà essere puramente indicativo e non  pubblicitario e pertanto devono essere usati materiali, colori e formati convenzionali (fondo  gialli  e  scritta nera), previa autorizzazione comunale.

17.2.3.2.    Vetrine ed insegne con informazione commerciale.

E' consentita unicamente l'installazione delle insegne in aderenza al locale od al manufatto ove viene svolta l'attività:

- sono vietate insegne a bandiera di qualunque tipo e dimensione;

-  l'insegna da installare sulla facciata va inserita all'interno delle  aperture  originali e delle sovrapporte; sono comunque vietate quelle che coprono in  qualunque modo  le facciate degli edifici;

- le vetrine vanno ugualmente inserite all'interno delle aperture originali evitando sporgenze dal filo delle facciate. 

17.2.3.3.    Norme per le sistemazioni esterne.

Per tali zone valgono le norme per le sistemazioni esterne prescritte dal P.P.C.S. per la zona "A".

NORME CORRELATE

Art. 17 - ZONE URBANISTICHE "B" - Completamento edilizio

INDICE DELLE NORME

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