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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di SAN PAOLO DI JESI Provincia di Ancona |
CAPITOLO IV
CRITERI GENERALI - DESTINAZIONI D'USOPARAMETRI GENERALI E NORME EDILIZIE Art. 17
- ZONE URBANISTICHE "B"- Completamento edilizio 17.2. B2
- Zone di Completamento contigue al Centro Storico 17.2.1. Gli interventi sono rivolti al completamento del tessuto urbanistico esistente ed alla riqualificazione e ristrutturazione degli edifici mediante: a)
interventi di edificazione dei lotti residui; b) interventi di ampliamento e/o sopraelevazione e di ristrutturazione degli edifici esistenti; c)
interventi di demolizione e ricostruzione. Nel
caso di
edificazione dei lotti
residui, valgono
le norme previste nella zona B1. Nel caso di ampliamento, sopraelevazione e ristrutturazione sono prescritti interventi conservativi attraverso: a)
conservazione dell'impianto strutturale; b) conservazione o riconferma nei casi di sopraelevazione, dell'intero apporto
decorativo nei
materiali e
nei sistemi
costruttivi originari; c) eliminazioni delle
superfetazioni che contrastino con la comprensione storica dell'edificio; d)
conservazione o ripristino delle aperture originarie. Sono consentiti inoltre: e) la modificazione dell'assetto distributivo interno; f) la traslazione dei
solai
intermedi privi
di elementi
decorativi; g) l’utilizzazione di soffitte e sottotetti,
purché ciò non comporti l'alterazione
anche parziale
del profilo
altimetrico originario. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, che devono comunque rispettare gli indici della zona, i nuovi tipi edilizi, da proporre con progetto particolareggiato in scala 1:50 almeno per quanto riguarda i prospetti ed i particolari di facciata, dovranno inserirsi nel contesto con assonanza e con il rispetto dei fabbricati contermini che presentino aspetti architettonici di oggettivo valore, sia in riferimento alle finiture esterne che alle forometrie. Tutti gli interventi elencati devono rispettare l’indice di edificabiltà fondiaria di zona di 2 mc/mq.
17.2.2. Rifinitura esterna degli edifici. Il colore da usarsi nella tinteggiatura degli edifici deve essere riferito all'intera sub-area o isolato in cui l'immobile ricade, oppure in un tratto di strada nel quale siano presenti delle gamme di colori caratterizzanti l'ambiente o ad eventuali prescrizioni tramite un Piano del Colore, e comunque sempre previo parere della Commissione Edilizia. A seconda del valore e delle condizioni delle facciate degli edifici è possibile richiedere: a) il recupero dell'antico intonaco; b) il rifacimento del nuovo intonaco e susseguente tinteggiatura a malta di calce. Al fine della conservazione del carattere unitario, dovranno essere rispettate per gli interventi predetti i seguenti criteri: - in qualsiasi intervento ammesso dovranno essere mantenuti i materiali originari di facciate e coperture, il tipo degli infissi originari e del sistema di oscuramento, i tipi dei cornicioni; - non è ammesso allargare finestrature esistenti su facciate con ordine continuo, fatta salva la regolarizzazione dei prospetti, realizzare nuovi balconi su facciate prospicienti su spazi pubblici ed in genere qualsiasi manufatto che possa alterare le caratteristiche dell'ambiente; - la
tinteggiatura sui fronti originariamente intonacati dovrà essere realizzata, previa campionatura sul posto con colori analoghi ai tradizionali,
con esclusione dei colori freddi
e di intonaci plastificati e materiali plastici in genere.
17.2.3. Vetrine ed insegne 17.2.3.1. Insegne con informazioni di interesse pubblico. Riguardano le indicazioni di luoghi pubblici e di uffici di interesse pubblico. Per tali informazioni è possibile autorizzare l'installazione di insegne anche lontano dal luogo interessato. Il carattere di tali insegne dovrà essere puramente indicativo e non pubblicitario e pertanto devono essere usati materiali, colori e formati convenzionali (fondo gialli e scritta nera), previa autorizzazione comunale. 17.2.3.2. Vetrine ed insegne con informazione commerciale. E' consentita unicamente l'installazione delle insegne in aderenza al locale od al manufatto ove viene svolta l'attività: - sono vietate insegne a bandiera di qualunque tipo e dimensione; - l'insegna da installare sulla facciata va inserita all'interno delle aperture originali e delle sovrapporte; sono comunque vietate quelle che coprono in qualunque modo le facciate degli edifici; -
le vetrine vanno ugualmente inserite all'interno delle aperture originali
evitando sporgenze dal filo delle facciate. 17.2.3.3. Norme per le sistemazioni esterne. Per
tali zone valgono le norme per le sistemazioni esterne prescritte dal
P.P.C.S. per la zona "A". |
NORME CORRELATE Art. 17 - ZONE URBANISTICHE "B" - Completamento edilizio INDICE DELLE NORME |
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