Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SAN PAOLO DI JESI

Provincia di Ancona

CAPITOLO IV

CRITERI GENERALI - DESTINAZIONI D'USO

PARAMETRI GENERALI E NORME EDILIZIE

 

Art. 20 - ZONA PRODUTTIVA AGRICOLA "E"

20.1.    E1 - Zona produttiva agricola

La specifica normativa è dettata dalla Legge Regionale 8  Marzo  1990,  n.  13  - Norme edilizie per il territorio agricolo -, che di seguito si riporta, con l'originale numerazione degli articoli rispettivi.

Art. 1 - Definizione di zona agricola

Le zone agricole sono destinate esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alle alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.

Art. 2 - Accorpamento dei terreni ai fini del calcolo dei volumi edificabili

1. Al fine del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie. corsi d'acqua e canali, purché compresi entro i confini del comune di appartenenza o di comuni limitrofi.

2. Si applicano in tale ipotesi le disposizioni di cui al successivo art. 14.

Art. 3 - Nuove costruzioni ammesse nelle zone agricole

1. Nelle zone agricole sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultino necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma 2 del precedente art. 1, ed in particolare:

a) abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;

b) ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;

c) attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchinari, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;

d) edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica;

e) serre;

f) costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

g) edifici per industrie forestali;

h) opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole.

2. Nessun'altra costruzione nuova può insediarsi nelle zone agricole, fatta eccezione per quelle espressamente consentite dalla legislazione vigente.

3. Per gli insediamenti di industrie nocive e per gli allevamenti industriali il comune individua apposite zone attraverso varianti al PRG. Sono fatti salvi gli ampliamenti degli allevamenti comunque esistenti.

Art. 4 - Nuove abitazioni

1. Nuove residenze in zone agricole sono ammesse solo quando l'impresa agricola sia sprovvista di una abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice per l'ordinario svolgimento dell'attività agricola.

2. Nella famiglia coltivatrice sono compresi tutti i conviventi legati da vincoli di parentela o affinità. impegnati direttamente nell'attività agricola e le persone a loro carico.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, punto 4), del Decreto del M.LL.PP. 2 aprile 1968, e dall'art. 2 suesposto (Accorpamento dei terreni ai fini del calcolo dei volumi edificabili), per ogni impresa agricola sprovvista di casa colonica è consentita la costruzione di un solo fabbricato il cui volume complessivo va commisurato alle esigenze della famiglia coltivatrice, senza mai superare i 1.000 mc fuori terra.

4. Le costruzioni di cui al presente articolo devono avere le seguenti caratteristiche:

a) altezza massima di ml. 7,50 misurati a valle per i terreni in declivio;

b) distanza minima dai confini di ml. 20.

5. Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni risultanti da frazionamenti avvenuti nei cinque anni precedenti.

Art. 5 - Ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo.

1. Per ogni impresa agricola già provvista di casa colonica, sono consentiti interventi di recupero della stessa che comportino anche ampliamenti o, in caso di fatiscenza, la ricostruzione, previa demolizione, dell'edificio preesistente, nei limiti di cui al precedente articolo 4. Per gli interventi di ampliamento non si osservano le distanze minime previste dalla lettera b) del comma 4 del precedente articolo 4.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, è ammessa altresì la costruzione di una nuova abitazione con le caratteristiche di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 4, senza demolizione dell'edificio preesistente, a condizione che quest'ultimo venga destinato, tramite vincolo da trascriversi nei registri della proprietà immobiliare a cura del comune ed a spese dell'interessato, ad annesso agricolo a servizio dell'azienda.

3. Quando gli interventi di cui ai commi 1 e 2 precedenti riguardano edifici di valore storico e architettonico, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 15.

4. La realizzazione di nuove abitazioni o l'ampliamento delle esistenti può avvenire anche attraverso la trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 e del presente articolo.

Art. 6 - Recupero del patrimonio edilizio esistente

1. Negli edifici rurali esistenti in zone agricole sono comunque consentiti, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici funzionali e distributivi, nonché al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria.

2. Gli edifici esistenti, alla data di entrata in vigore della L.R. 13/90, possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 anche se di dimensioni superiori a quelle derivanti dall'applicazione del precedente art. 4, e purché la eventuale ristrutturazione avvenga senza previa demolizione.

3. La variazione delle destinazioni d'uso sono ammesse, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 10 della L. 10/77, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo.

4. Negli edifici utilizzati per attività agrituristiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero di cui al presente articolo.

5. Le abitazioni rurali esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 13/90, trattenute dai soggetti che abbiano posto a disposizione le proprie terre per gli scopi di ristrutturazione di cui all’art. 37 della Legge 9 maggio 1975, n. 153 e succ. modif. e integr. per la riforma dell'agricoltura, possono essere sottoposte agli interventi di cui al comma 1 con un aumento di volumetria non superiore al 20%.

Art. 7 Norme comuni agli interventi di "Nuove abitazioni", "Ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo" e  "Recupero del patrimonio edilizio esistente".

1. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, gli interventi di recupero e le sistemazioni esterne, dovranno comunque essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale ed in particolare secondo quanto dettato dai successivi articoli 20.1.2, 20.1.3 e 20.1.4 delle presenti N.T.A.

Art. 8 - Attrezzature ed infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola.

1. Le nuove costruzioni di cui alla lettera c), comma 1, del precedente art. 3, (attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchinari, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame) devono avere le seguenti caratteristiche:

a) una superficie coperta proporzionata alle esigenze dell'impresa e comunque non superiore a 200 mq., salvo maggiori esigenze documentate nel piano o nel programma aziendale di cui al comma 1 del successivo art. 12;

b) essere poste a distanza  dal fabbricato adibito ad abitazione di almeno 10 ml.;

c) svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima di ml. 4,50,  con esclusione dei camini, silos ed altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche; nei terreni in declivio le costruzioni possono svilupparsi su un'altezza massima di ml. 5,50, misurati a valle;

d) avere un volume massimo non superiore all'indici di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq nel caso in cui siano separate dalle abitazioni, e rientrare nella cubatura massima ammessa per l'edificio adibito ad abitazione, nel caso in cui vengano realizzate in aderenza o nell'ambito di quest'ultimo;

e) essere realizzato con tipologie edilizie adeguate alla specifica destinazione d'uso che non consentano la trasformazione delle stesse destinazioni d'uso, con eccezione di quelle ammesse dalla normativa vigente,

Art. 9 - Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni di accumulo.

1. Le nuove costruzioni di cui alla lettera d), comma 1 del precedente art. 3 (edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica) sono ammesse purché coerenti con gli obiettivi di sviluppo del piano zonale agricolo di cui alla L.R. 6 febbraio 1978, n. 6 e successive modif. e integr. ed a condizione che sia garantito il regolare smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi della L. 319/76 e succ. modif. e integr.

2. Le costruzioni per allevamenti devono avere le seguenti caratteristiche:

a) essere protette da una zona circostante, con recinzioni ed opportune alberature, di superficie pari a quella degli edifici da realizzare, moltiplicata per 5;

b) rispettare le seguenti distanze minime: dai confini di ml. 40; dal perimetro dei centri abitati di ml. 500, estesa a ml. 1.000 per gli allevamenti di suini; al più vicino edificio residenziale non rientrante nel complesso aziendale di ml. 100;

c) svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima di ml 4,50 misurata a valle per i terreni in declivio; sono fatte comunque salve le diverse altezze che rispondono a particolari esigenze tecniche;

d) avere un volume massimo non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,5 mc/mq.

3. I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica, devono essere posti a ml 100 dalle abitazioni e dai confini e devono essere realizzati all'interno della zona di protezione di cui alla lettera a) del comma 2.

4. Sono considerati allevamenti zootecnici di tipo industriale, quelli la cui consistenza supera il rapporto peso superficie stabilito alla L. 319/76 e succ. modif. e integr.

Art. 10 - Serre

1. Sono considerate serre, agli effetti delle presenti norme e della L.R. 13/90, gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera, e destinati esclusivamente a colture specializzate.

2. Le serre si distinguono in:

a) serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell'anno e, pertanto, con copertura solo stagionale;

b) serre destinate a colture protette normalmente con condizioni climatiche artificiali e pertanto con coperture stabili.

3. La realizzazione delle serre di cui alla precedente lettera a), può avvenire in qualunque area compresa nelle zone agricole ed è subordinata alla autorizzazione edilizia.

4. Le serre di cui alla precedente lettera b), possono essere realizzate in qualsiasi area compresa nelle zone agricole in base a concessione edilizia rilasciata ai sensi della vigente legislazione e dietro impegno del richiedente a non modificare la destinazione dl manufatto.

5. Le serre con copertura stabile devono altresì rispettare un indice massimo di utilizzazione fondiaria di 0,5 mc/mq.

6. Entrambi i tipi di serre di cui al comma 2 del presente articolo, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) distanze minime non inferiori a ml. 5 dalle abitazioni esistenti nello stesso fondo e a ml. 10 da tutte le altre abitazioni;

b) distanze minime di ml 5 dal confine di proprietà.

Art. 11 - Costruzioni per lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per industrie forestali

1. Le nuove costruzioni di cui alla lettera f), comma 1, del precedente articolo 3, sono ammesse a condizione che esse siano al servizio di imprese agricole, singole o associate, o di cooperative agricole locali, che siano proporzionate alle loro effettive necessità e che i prodotti agricoli ivi trasformati, conservati o commercializzati, provengano prevalentemente dalle stesse aziende agricole.

2. Le costruzioni di cui al presente articolo devono essere in armonia con i piani zonali agricoli dei cui alla L.R. 6/78 e succ. modif. e integr., o, in mancanza, con gli indirizzi produttivi all'uopo formulati dalla Regione.

3. Le costruzioni di cui al presente articolo, nonché le industrie forestali di cui alla lettera g), comma 1 del precedente art. 3, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) avere un volume non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 1 mc/mq;

b) osservare le distanze minime dai confini di ml. 20 e dalle abitazioni ricadenti nel complesso aziendale di ml. 10.

Art. 12- Norme comuni

1. La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni di cui ai precedenti artt. 4, 5, 8, 9, 10 e 11, devono risultare da un piano aziendale o interaziendale ai sensi della legislazione regionale vigente, da allegare alla domanda di concessione edilizia.

2. Sono esonerati dalla presentazione del piano aziendale, e devono presentare una semplice relazione illustrativa, i soggetti che, pur non risultando imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi della legislazione vigente, esercitano le attività di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11.

3. Tutte le costruzione da realizzare in zona agricola dovranno rispettare le distanze dalle strade stabilite dal D.M.LL.PP. 1 aprile 1968, in relazione all'importanza delle stesse, salvo l'ipotesi di cui alla lettera a), comma 2 del precedente articolo 10 ed i casi previsti dalla L.R. 21 maggio 1975, n. 34.

4. Per le altezze e le distanze tra i fabbricati e le strade, devono comunque essere applicate le norme più restrittive per le zone sismiche.

Art. 13 - Rilascio delle Concessioni Edilizie

1. Le concessioni per la realizzazione di edifici in zone agricole, sono rilasciate ai proprietari dei fondi o agli aventi titolo nel rispetto delle norme della L.R. 13/90 e della L. 10/77, alle seguenti condizioni:

a) per quanto attiene agli interventi di cui agli artt. 4 e 5, che le costruzioni stesse siano in funzione dell'attività agricola e delle esigenze abitative dell'imprenditore a titolo principale singolo o associato, con i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia;

b) per quanto attiene agli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11, che le costruzioni stesse siano in funzione dell'attività agricola dell'imprenditore singolo o associato, con i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Le concessioni per gli interventi di cui all'art. 6 sono rilasciate ai soggetti di cui all'art. 4 della L. 10/77.

3. Tutte le concessioni edilizie relative agli interventi di cui alle presenti norme e di cui alla L.R. 13/90, sono rilasciate previo accertamento dell'esistenza delle infrastrutture sufficienti per quanto riguarda le vie d'accesso, l'elettricità e l'acqua potabile o della programmata realizzazione delle stessa da parte del Comune o, infine, dell'assunzione di impegno da parte dell'interessato a realizzarle contestualmente agli edifici.

4. I comuni, per la verifica dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché della conformità dell'intervento ai piani zonali agricoli o ai piani aziendali o interaziendali, ove richiesta dalle presenti norme e dalla  L.R. 13/90, si avvalgono dei servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione competenti per territorio.

Art. 14 - Vincoli di inedificabilità e destinazione

1. Il rilascio della concessione edilizia  per gli interventi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 è subordinata alla istituzione di un vincolo a "non aedificandi" su tutte le aree dell'azienda, anche ricadenti in comuni diversi ai sensi del precedente art. 2, utilizzate a fini edificatori con esclusione dell'area iscritta a catasto per l'edificio rurale oggetto della concessione.

2. Il comune dovrà dotarsi di un registro fondiario con annessa planimetria sulla quale riportare i dati catastali dei terreni vincolati ai sensi del precedente comma.

3. Il rilascio delle concessioni edilizie per le costruzioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 11, è subordinata alla istituzione di un vincolo di destinazione, che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso.

4. I vincoli di cui al presente articolo sono trascritti a cura delle amministrazioni comunali e a spese del concessionario, nei registri delle proprietà immobiliari.

5. E' consentito il mutamento delle destinazioni d'uso:

a) nei casi di morte o invalidità del concessionario;

b) nei casi di abbandono, imposto da espropriazioni per pubblica utilità o da altre cause di forza maggiore, dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno;

c) nei casi in cui il concessionario versi nell'ipotesi di cui agli artt. 33 e seguenti della L.R. 42/77.

5. Non comporta, in ogni caso, mutamento di destinazione ed obbligo di richiedere la concessione onerosa, la prosecuzione dell'utilizzazione degli edifici da parte dei familiari del concessionario nell'ipotesi di cui alla lettera a), e da parte del concessionario e dei suoi familiari nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

Art. 15 - Censimento di fabbricati rurali. Edifici di valore storico e  architettonico

1. Il Comune effettua il censimento dei fabbricati rurali esistenti indicando la loro superficie e i dati catastali dei terreni costituenti l'azienda agricola asservita.

2. Il comune, sentita la commissione edilizia integrata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/84, compila un apposito elenco degli edifici nelle zone agricole che rivestono valore storico e architettonico anche secondo le indicazioni del P.P.A.R. di cui alla L.R. 26/87.

3. Per gli edifici iscritti nell'elenco, di cui al comma precedente, non è consentita la demolizione, ma soltanto il restauro conservativo.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del precedente art. 5, l'eventuale ampliamento è concesso soltanto se abbia caratteristiche tali da coesistere armoniosamente con il complesso preesistente, mentre  è consentita la costruzione di un nuovo edificio, in sostituzione del preesistente, soltanto se il proprietario si assume l'obbligo del restauro conservativo del primo.

5. Qualsiasi nuova costruzione deve essere ubicata a una distanza minima di ml 50 da edifici rientranti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 16 - Zone agricole speciali.

1. Il comune, nell'ambito delle aree agricole destinate a colture intensive, in cui la proprietà è altamente frazionata, possono individuare e delimitare in sede di variante dello strumento urbanistico generale, parti del territorio per insediamenti a carattere rurale ai sensi dell'art. 2, lettera e) del D.M.LL.PP. 2/4/68.

2. In dette zone, sulla base di un piano di attuazione d'iniziativa comunale e alle condizioni previste dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13, è consentita la costruzione di una nuova abitazione del volume massimo di mc 600 fuori terra e dell'altezza massima di ml 7,50, misurata, per i terreni in declivio, a valle.

3. Nelle stesse zone, in presenza delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13, è consentita la realizzazione delle costruzioni previste dagli artt. 8 e 10 dell'altezza massima di ml 3 e della superficie massima di mq 30. Tali costruzioni devono essere poste alla distanza dai fabbricati residenziali di almeno ml 10 e dai confini almeno ml 5.

4. Se le costruzioni di cui al comma precedente sono realizzate all'interno dell'edificio adibito ad abitazione, il loro volume deve rientrare nella cubatura massima prevista per quest'ultimo.

5. Nelle zone di cui al presente articolo è altresì consentita la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ai sensi della L.1976/60, ancorché realizzate con finanziamenti diversi da quelli previsti dalla citata legge.

6. Agli interventi realizzati nelle zone di cui al presente articolo da imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, con i requisiti previsti dalla legislazione vigente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, lettera a), della L. 10/77.

 

20.1.1.    CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, DI FINITURA E PIANTUMAZIONI

In base all'art.  7 della L.R. 13/90, come specificato al precedente paragrafo 20.1, viene di seguito riportata la normativa che regola la realizzazione di:

- nuove costruzioni;

- ampliamenti;

- ristrutturazioni;

- interventi di recupero e sistemazioni esterne;

in merito a tipologie, materiali, piantumazioni.

 

20.1.2.    TIPOLOGIE DELLE NUOVE ABITAZIONI

Nella   progettazione   delle   nuove   abitazioni   a   servizio dell'impresa agricola,  laddove ne risulti la necessità, dovranno essere  presi in  considerazione  tutti quei  fattori  affinché la conformazione   planimetrica,   altimetrica  e  di  profilo delle costruzioni sia il  più possibile consona  a  quelle  tipiche del paesaggio agrario marchigiano; un riferimento oggettivo, per tale studio  tipologico,  può  essere  la  classificazione predisposta dalla Regione Marche  in  merito agli allegati  alla  scheda tipo per  il   censimento  dei  fabbricati  rurali  (Circolare Regione Marche  n. 6  del  12.08.1992).

Non è permesso prevedere inoltre:

- balconi aggettanti dal filo dei fabbricati;

- scale esterne a sbalzo o con telaio portante non tamponato;

- bow-windows;

- tettoie o pensiline in alluminio e policarbonato;

- forometrie con prevalente sviluppo orizzontale.

Sono ammessi, con particolare studio dei materiali:

- porticati, logge;

- accessori in aderenza, con riferimento alle tipologie consolidate del paesaggio agrario tradizionale.

 

20.1.3.    CARATTERISTICHE DI FINITURA E PIANTUMAZIONI

Le caratteristiche di finitura da adottare sono le seguenti:

- manti di copertura: in coppi di laterizio o tegole portoghesi;

- lattonerie: in lamierino di rame;

- facciate:  muratura  di laterizio di coloritura  da sottoporre alla C.E.C.  o in pietra naturale arenaria -  intonaco civile con finitura  in tonachino o  malta di calce  ossidata con coloritura nella gamma delle terre (ocre gialle o rosate);

- comignoli con le stesse caratteristiche di cui sopra, evitando l'uso di manufatti di copertura prefabbricati;

- sistemazioni  esterne  consone  al  paesaggio   agrario,  con privilegio  dell'uso  di  pietre  naturali  del   luogo   per  la realizzazioni di marciapiedi o altri percorsi esterni; ogni altro materiale da usarsi dovrà essere espressamente  dichiarato in fase di  presentazione   del  progetto,   anche  proponendo  soluzioni alternative.

-  recinzioni:  da  preferire  quelle  costituite  con  siepi, in muratura con Hmax =  ml  0,50,  intonacate  o  con  facciavista in pietra  del  luogo,   e  sovrastanti  cancellate  per  un'altezza complessiva di ml 1,50,  dal piano di campagna, possibilmente con siepe addossata all'interno del lotto; sono ammesse le recinzioni da realizzare  con sostegni  in legno o ferro  e rete metallica.

Qualsiasi tipo  di  recinzione  dovrà  ottenere  il  parere della C.E.C.  e  gli elaborati progettuali  dovranno  essere presentati contestualmente a quelli  dell'abitazione,  anche se  si preveda una realizzazione differita nel tempo.

- piantumazioni con essenze autoctone nella misura minima di n. 1 essenza di alto fusto ogni mq 50 di superficie iscritta a catasto per i fabbricati  rurali,   anche  ad  integrazione  di  quelle esistenti,  con riferimento alla lettera A (Vegetazione Naturale - da pag. 5 a pag. 9/parte)  dello studio botanico-vegetazionale del PRG.

 

20.1.4.    AMPLIAMENTI, RISTRUTTURAZIONI, RECUPERI

La  ristrutturazione e l'ampliamento delle cubature esistenti dovranno attenersi  il più possibile  nell'ambito delle tipologie definite  nella Circolare Regione Marche  n. 6  del  12.08.1992, e comunque nel pieno rispetto della tipologia preesistente.

La richiesta di concessione edilizia dovrà essere accompagnata da una   esauriente documentazione fotografica e da rilievo dettagliato del fabbricato oggetto dell'intervento.

Nel caso di ampliamento,  sopraelevazione e ristrutturazione sono prescritti interventi conservativi attraverso:

a) conservazione dell'impianto strutturale esterno;

b)  conservazione dell'intero apporto decorativo  nei materiali e nei sistemi costruttivi originari;

c)  eliminazioni  delle  superfetazioni  che  contrastino  con la comprensione storica dell'edificio;

d) conservazione o ripristino delle aperture originarie.

Sono consentiti inoltre:

e) la modificazione dell'assetto distributivo interno;

f) la  traslazione  dei  solai  intermedi;

g) l'utilizzazione di soffitte e sottotetti purché ciò non comporti l'alterazione anche  parziale  del  profilo altimetrico originario.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, che devono comunque rispettare gli indici della zona,  i nuovi tipi edilizi, da proporre con  progetto particolareggiato in scala  1:50 almeno per  quanto  riguarda i  prospetti ed i  particolari di facciata, dovranno inserirsi nel contesto con assonanza e con  il rispetto dei fabbricati limitrofi che presentino aspetti architettonici di oggettivo valore, sia in riferimento alle  finiture esterne che alle forometrie.

Devono essere rispettate comunque le norme dettate per le nuove costruzioni   relativamente  alle   finiture,  alle  sistemazioni esterne ed alle piantumazioni.

NORME CORRELATE

Art. 20 - ZONA PRODUTTIVA AGRICOLA "E"

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