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Classificazione Acustica del Territorio Comunale Relazione Generale |
Comune di SAN PAOLO DI JESI Provincia di Ancona |
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CAPITOLO 2 LA COSTRUZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE 2.13 Le Infrastrutture da traffico stradale e ferroviarioPer tutte le tipologie di infrastrutture da traffico sia esso ferroviario che stradale si hanno le seguenti definizioni da considerare:
I ricettori Per ricettore si intende qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività, aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali, loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di nuova costruzione o esistenti (loro varianti e nuove in affiancamento a quelle esistenti).
Per quanto riguarda l’infrastruttura ferroviaria costituita dalla Linea FF.SS. Ancona-Roma, non arriva ad attraversare questo Comune, comunque il D.P.R. 459/98 stabilisce le eventuali fasce di pertinenza: la fascia A larga 100 metri e la Fascia B da 150mt., calcolate di seguito partendo dal binario più esterno su ogni lato. La RFI ha provveduto a redarre il piano di risanamento dell’infrastruttura, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 novembre 2000 e D.M.A. 23 novembre 2001, piano già in possesso dell’Amministrazione che prevede l’individuazione di ricettori sensibili lungo il tracciato che saranno oggetto di risanamento da parte dell’ente gestore nei tempi indicati dalla Legge. La normativa di riferimento per il rumore prodotto dalla infrastrutture ferroviarie è il DPR 18.11.1998 n. 459. Ai sensi del DPR 18.11.1998 n. 459 per le instrastrutture esistenti, loro varianti, infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti ed infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h si dispone quanto segue:
La fascia territoriale di pertinenza Viene fissata, a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato una fascia territoriale di pertinenza della infrastruttura avente larghezza di 250 m, suddivisa in due parti:
Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario più esterno preesistente.
I valori limite di immissione I valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall’infrastruttura sono:
all’interno della fascia di pertinenza di 250 metri (A+B):
all’esterno della fascia di pertinenza:
La misura del rumore prodotto dalle infrastrutture in oggetto Il rispetto di tali valori limite di immissione è verificato con misure, sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata agli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.
Interventi diretti sui ricettori Qualora tali valori limite di immissione non siano tecnicamente conseguibili, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei limiti seguenti:
Tali valori limiti sopra riportati sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all’altezza di 1,5 m dal pavimento. Tali interventi diretti sui ricettori verranno attuati sulla base della valutazione di una commissione istituita con decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con altri ministeri, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.
Tempi degli interventi Per le infrastrutture esistenti i valori limite (sia all’interno delle fasce e che sui ricettori) devono essere conseguiti mediante una attività pluriennale di risanamento. Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a infrastrutture esistenti e per le varianti di infrastrutture esistenti tali limiti hanno validità immediata.
Priorità e modalità degli interventi In via prioritaria l’attività di risanamento dovrà essere attuata:
Per le aree non ancora edificate interessate dall’attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all’interno delle fasce di pertinenza della infrastruttura ferroviaria. Infrastrutture Viarie Per quanto riguarda le strade, la classificazione acustica è stata realizzata tenendo in considerazione le indicazioni contenute dalla D.G.R. 896/03 e D.P.R. 142/04, individuando i seguenti gruppi tipologici:
Valori limite di immissione Ai sensi del DPR 142/2004 si hanno i seguenti valori limite di immissione da rispettare all’interno delle rispettive fasce di pertinenza che vanno verificati in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione e sono riferiti al solo rumore prodotto dalla infrastruttura stradale. All’esterno delle fasce di pertinenza valgono i limiti definiti nella Tabella C del DPCM 14.11.1997.
Tabella 1 D.P.R. n° 142 (Strade di nuova realizzazione)
Tabella 2 D.P.R. n° 142 (Strade esistenti)
La superstrada è stata annoverata alla categoria B che prevede una prima fascia A di 100 metri per lato a partire dal bordo della carreggiata ed una ulteriore fascia B più esterna di 150 metri. Per la S.S.76 della Valle dell’Esino, la sede stradale è stata classificata in IV Classe come anche l’area limitrofa relativa alla fascia di pertinenza A, larga 100 metri per ogni lato dal bordo della carreggiata. Alla Classe IV è stata addossata una fascia cuscinetto di 150 metri corrispondente alla Fascia di pertinenza B, annoverata alla Classe III. La strada provinciale è stata annoverata alla categoria Cb e prevede una fascia A di 100 metri per lato a partire dal bordo della carreggiata ed una ulteriore fascia B più esterna di 50 metri. Per le strade provinciali la sede stradale e la fascia di pertinenza A larga 100 mt. è stata classificata in III Classe, mentre l’area limitrofa, corrispondente alla fascia B di larghezza 50 mt, è stata annoverata alla Classe II o superiore in funzione della zona.
Tutte le altre strade Per tutte le altre strade, Urbana di Quartiere (E) e Locali (F) vale la fascia di pertinenza di 30 metri con le aree interessate classificate nelle destinazioni d’uso caratteristiche dell’area nonché i limiti acustici forniti dall’appartenenza alla classe acustica.
La misura del rumore prodotto dalle infrastrutture in oggetto Il rispetto dei valori limite di immissione, elencati nelle tabelle 1 e 2 del DPR 142/2004, all’interno delle fasce di pertinenza o al di fuori della fascia di pertinenza il rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella C del DPCM 14.11.1997 è verificato con misure, sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata agli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, nonché dei ricettori.
Interventi diretti sui ricettori Qualora tali valori limite non siano tecnicamente conseguibili, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei limiti seguenti:
Tali valori limiti sopra riportati sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all’altezza di 1,5 m dal pavimento. Tali interventi diretti sui ricettori sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.
Tempi degli interventi Per le infrastrutture esistenti i valori limite di immissione (sia all’interno delle fasce e che sui ricettori) devono essere conseguiti mediante una attività pluriennale di risanamento di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29.11 2000. Per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a infrastrutture esistenti e per le varianti di infrastrutture esistenti tali limiti hanno validità immediata. Priorità e modalità degli interventi In via prioritaria l’attività di risanamento dovrà essere attuata:
Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l’inquinamento acustico prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura, con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.
Interventi di risanamento acustico a carico del titolare del permesso di costruire Nel caso delle infrastrutture esistenti (art. 8 del DPR 142/ 2004) gli interventi per il rispetto dei limiti sia definiti nella tabella 2 sia quelli sui ricettori sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data di entrata in vigore del decreto (1 giugno 2004).
Abaco delle Infrastrutture veicolari principali
Strada Provinciale (Categoria Cb)
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