Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Relazione Generale

Comune di

SAN PAOLO DI JESI

Provincia di Ancona

 

CAPITOLO 2  LA COSTRUZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

 

2.13 Le Infrastrutture da traffico stradale e ferroviario

Per tutte le tipologie di infrastrutture da traffico sia esso ferroviario che stradale si hanno le seguenti definizioni da considerare:

 

I ricettori

Per ricettore si intende qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività, aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali, loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di nuova costruzione o esistenti (loro varianti e nuove in affiancamento a quelle esistenti).

 

Infrastruttura ferroviaria

Per quanto riguarda l’infrastruttura ferroviaria costituita dalla Linea FF.SS. Ancona-Roma, non arriva ad attraversare questo Comune, comunque il D.P.R. 459/98 stabilisce le eventuali fasce di pertinenza:

la fascia A larga 100 metri e la Fascia B da 150mt., calcolate di seguito partendo dal binario più esterno su ogni lato.

La RFI ha provveduto a redarre il piano di risanamento dell’infrastruttura, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 novembre 2000 e D.M.A. 23 novembre 2001, piano già in possesso dell’Amministrazione che prevede l’individuazione di ricettori sensibili lungo il tracciato che saranno oggetto di risanamento da parte dell’ente gestore nei tempi indicati dalla Legge.

La normativa di riferimento per il rumore prodotto dalla infrastrutture ferroviarie è il DPR 18.11.1998 n. 459.

Ai sensi del DPR 18.11.1998 n. 459 per le instrastrutture esistenti, loro varianti, infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti ed infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h si dispone quanto segue:

 

La fascia territoriale di pertinenza

Viene fissata, a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato una fascia territoriale di pertinenza della infrastruttura avente larghezza di 250 m, suddivisa in due parti:

  •  fascia A, più vicina alla infrastruttura, larga 100 m;

  •  fascia B, più lontana dalla infrastruttura, larga 150 m.

 

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario più esterno preesistente.

 

I valori limite di immissione

I valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall’infrastruttura sono:

 

all’interno della fascia di pertinenza di 250 metri (A+B):

  • 50 dB(A), Leq diurno, e 40 dB(A), Leq notturno, per ospedali, case di cura e case di riposo;

  • 50 dB(A), Leq diurno, per le scuole;

  • 70 dB(A), Leq diurno, e 60 dB(A), Leq notturno, per gli altri ricettori all’interno della fascia A;

  • 50 dB(A), Leq diurno, e 40 dB(A), Leq notturno, per gli altri ricettori all’interno della fascia B;

 

all’esterno della fascia di pertinenza:

  • i valori stabiliti nella tabella C del D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

 

La misura del rumore prodotto dalle infrastrutture in oggetto

Il rispetto di tali valori limite di immissione è verificato con misure, sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata agli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

 

Interventi diretti sui ricettori

Qualora tali valori limite di immissione non siano tecnicamente conseguibili, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei limiti seguenti:

  • 35 dB(A), Leq notturno, per ospedali, case di cura e case di riposo;

  • 40 dB(A), Leq notturno, per tutti gli altri ricettori;

  • 45 dB(A), Leq diurno, per le scuole.

 

Tali valori limiti sopra riportati sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all’altezza di 1,5 m dal pavimento.

Tali interventi diretti sui ricettori verranno attuati sulla base della valutazione di una commissione istituita con decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con altri ministeri, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.

 

Tempi degli interventi

Per le infrastrutture esistenti i valori limite (sia all’interno delle fasce e che sui ricettori) devono essere conseguiti mediante una attività pluriennale di risanamento.

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a infrastrutture esistenti e per le varianti di infrastrutture esistenti tali limiti hanno validità immediata.

 

Priorità e modalità degli interventi

In via prioritaria l’attività di risanamento dovrà essere attuata:

  • all’interno della intera fascia di pertinenza (250 metri)  per scuole, ospedali case di cura e case di riposo

  • all’interno della fascia A (100 metri)  per tutti gli altri ricettori sulla base dei piani di contenimento e di abbattimento del rumore predisposti dall’ente gestore e presentati al comune ai sensi dell’art.10, comma 5 della Legge quadro 26.10.95, n. 447.

  • All’esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento saranno armonizzate con i piani comunali di risanamento acustico, di cui all’art 7 della Legge quadro 26.10.95, n.447.

 

Per le aree non ancora edificate interessate dall’attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all’interno delle fasce di pertinenza della infrastruttura ferroviaria. 

Infrastrutture Viarie

Per quanto riguarda le strade, la classificazione acustica è stata realizzata tenendo in considerazione le indicazioni contenute dalla D.G.R. 896/03 e D.P.R. 142/04,  individuando i seguenti gruppi tipologici:

  • Strada Provinciale

  • tutte le altre strade

 

Valori limite di immissione

Ai sensi del DPR 142/2004 si hanno i seguenti valori limite di immissione da rispettare all’interno delle rispettive fasce di pertinenza che vanno verificati in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione e sono riferiti al solo rumore prodotto dalla infrastruttura stradale.

All’esterno delle fasce di pertinenza valgono i limiti definiti nella Tabella C del DPCM 14.11.1997.

 

 

 

Tabella 1 D.P.R. n° 142

(Strade di nuova realizzazione)

 

Tipo di Strada

(secondo il Codice della Strada)

Sottotipi a fini acustici

(secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

Ampiezza fascia di pertinenza acustica

(metri)

Scuole, Ospedali Case di Cura e di Riposo

Altri ricettori

Diurno

dB(A)

Notturno

dB(A)

Diurno

dB(A)

Notturno

dB(A)

A – Autostrada

 

250

50

40

65

55

B – extraurbana principale

 

250

50

40

65

55

C – extraurbana secondaria

C1

250

50

40

65

55

C2

150

50

40

65

55

D – urbana di scorrimento

 

100

50

40

65

55

E – urbana di quartiere

 

30

Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95

F - locale

 

30

 

 

 

Tabella 2  D.P.R. n° 142

(Strade esistenti)

 

Tipo di Strada

(secondo il Codice della Strada)

Sottotipi a fini acustici

(secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

Ampiezza fascia di pertinenza acustica

(metri)

Scuole, Ospedali Case di Cura e di Riposo

Altri ricettori

Diurno

dB(A)

Notturno

dB(A)

Diurno

dB(A)

Notturno

dB(A)

A – Autostrada

 

100

(Fascia A)

50

40

70

60

150

(Fascia B)

65

55

B – extraurbana principale

 

100

(Fascia A)

50

40

70

60

150

(Fascia B)

65

55

C – extraurbana secondaria

Ca

Strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 983

100

(Fascia A)

50

40

70

60

150

(Fascia B)

65

55

Cb

Tutte le altre strade extraurbane secondarie

100

(Fascia A)

50

40

70

60

50

(Fascia B)

65

55

D – urbana di scorrimento

Da

Strade a carreggiate separate e interquartiere

100

50

40

70

60

Db

Tutte le altre strade urbane di scorrimento

100

50

40

65

55

E – urbana di quartiere

 

30

Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95

F - locale

 

30

 

 

La superstrada è stata annoverata alla categoria B che prevede una prima fascia A di 100 metri per lato a partire dal bordo della carreggiata ed una ulteriore fascia B più esterna di 150 metri. Per la S.S.76  della Valle dell’Esino, la sede stradale è stata classificata in IV Classe come anche l’area limitrofa relativa alla fascia di pertinenza A, larga 100 metri per ogni lato dal bordo della carreggiata. Alla Classe IV è stata addossata una fascia cuscinetto di 150 metri corrispondente alla Fascia di pertinenza B, annoverata alla Classe III.

La strada provinciale è stata annoverata alla categoria Cb  e prevede una fascia A di 100 metri per lato a partire dal bordo della carreggiata ed una ulteriore fascia B più esterna di 50 metri.

Per le strade provinciali la sede stradale e la fascia di pertinenza A larga 100 mt. è stata classificata in III Classe, mentre l’area limitrofa, corrispondente alla fascia B di larghezza 50 mt, è stata annoverata alla Classe II o superiore in funzione della zona.

 

Tutte le altre strade

Per tutte le altre strade, Urbana di Quartiere (E) e Locali (F)  vale la fascia di pertinenza di 30 metri con le aree interessate classificate nelle destinazioni d’uso caratteristiche dell’area nonché i limiti acustici forniti dall’appartenenza alla classe acustica.

 

La misura del rumore prodotto dalle infrastrutture in oggetto

Il rispetto dei valori limite di immissione, elencati nelle tabelle 1 e 2  del DPR 142/2004, all’interno delle fasce di pertinenza o al di fuori della fascia di pertinenza il rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella C del DPCM 14.11.1997 è verificato con misure, sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata agli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, nonché dei ricettori.

 

Interventi diretti sui ricettori

Qualora tali valori limite non siano tecnicamente conseguibili, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei limiti seguenti:

  • 35 dB(A), Leq notturno, per ospedali, case di cura e case di riposo;

  • 40 dB(A), Leq notturno, per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

  • 45 dB(A), Leq diurno, per le scuole.

Tali valori limiti sopra riportati sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all’altezza di 1,5 m dal pavimento. Tali interventi diretti sui ricettori sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Tempi degli interventi

Per le infrastrutture esistenti i valori limite di immissione (sia all’interno delle fasce e che sui ricettori) devono essere conseguiti mediante una attività pluriennale di risanamento di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29.11 2000. Per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a infrastrutture esistenti e per le varianti di infrastrutture esistenti tali limiti hanno validità immediata.

Priorità e modalità degli interventi

In via prioritaria l’attività di risanamento dovrà essere attuata:

  • all’interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali case di cura e case di riposo;

  • all’interno della fascia più vicina all’infrastruttura per tutti gli altri ricettori sulla base dei piani di contenimento e di abbattimento del rumore predisposti dall’ente gestore e presentati al comune ai sensi dell’art.10, comma 5 della Legge quadro 26.10.95, n. 447;

  • all’esterno della fascia più vicina alla infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento saranno armonizzate con i piani comunali di risanamento acustico, di cui all’art 7 della Legge quadro 26.10.95, n.447.

Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l’inquinamento acustico prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura, con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

 

Interventi di risanamento acustico a carico del titolare del permesso di costruire

Nel caso delle infrastrutture esistenti (art. 8 del DPR 142/ 2004) gli interventi per il rispetto dei limiti sia definiti nella tabella 2 sia quelli sui ricettori sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data di entrata in vigore del decreto (1 giugno 2004).

 

 

Abaco delle Infrastrutture veicolari principali

 

Strada Provinciale (Categoria Cb)

35

San Paolo

 

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