Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SERRA SAN QUIRICO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 5 - NORME TRANSITORIE

Art. 17 - Edifici esistenti in zona omogenea E (agricola)

 

1 - Gli edifici preesistenti od in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del PRG siti in zona omogenea E, mantengono le destinazioni d'uso accertate alla data di approvazione del PRG.

 

2 - E' vietata ogni modifica  di destinazione in contrasto con la presente normativa.

 

3 -  Per gli edifici che ospitano destinazioni d'uso in contrasto con le presenti norme sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a),b) e c), dell'art. 31, della legge n. 457/78, senza aumento di superficie utile e/o di volume.

 

4 -  La modifica di destinazione per i predetti edifici potrà essere consentita per comprovata e valida utilizzazione in attività agroturistica.

 

5 - Gli asservimenti ed i vincoli di destinazione derivanti da precedenti normative, nonché gli impegni sottoscritti dal titolare della licenza o concessione edilizia nei confronti del Comune all'atto del rilascio delle stesse risultano vincolanti ai fini delle presenti norme.

 

6 - Dalla data di entrata in vigore del PRG ogni casa rurale esistente è da considerarsi a servizio dell' intera azienda di cui fa parte. Pertanto, indipendentemente da qualsiasi successivo frazionamento o passaggio di proprietà, non sarà possibile rilasciare nuove concessioni per case rurali nella stessa azienda o parte di essa, a meno che il proprietario della porzione di fondo con preesistente abitazione non dimostri, con piano aziendale, di aver conservato una azienda che abbia i requisiti di cui alla Legge Regionale 8 marzo n.13/90. E' fatto salvo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 36 della L.R. n. 42/77.

 

7 - L'area minima di pertinenza dell'edificio rurale è desumibile dall'indice di fabbricabilità fondiaria (IF), e dall'indice di utilizzazione fondiario e dal volume (V) e dalla superficie utile lorda (SUL) esistenti.

INDICE DELLE NORME

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