Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SERRA SAN QUIRICO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 7 - DESTINAZIONI D’USO E PRESCRIZIONI PER LE ZONE OMOGENEE

Art. 29 - Zona omogenea E - Agricola

 

1 - E' destinata all'agricoltura, all'allevamento del bestiame ed agli allevamenti in acquacoltura, alla  selvicoltura, agli incolti produttivi, alla prima lavorazione e trasformazione di qualsiasi prodotto agricolo e forestale, alle attività agroturistiche, alla attività di estrazione mineraria.

 

2 - Le attività di cui sopra  potranno essere svolte ed esercitate da produttori singoli ed associati e con l'organizzazione produttiva da loro scelta, con la sola condizione che sia adeguatamente tutelato l'equilibrio  ecologico, rispettato l'assetto idrogeologico e quello del paesaggio.

 

3 - Le nuove costruzioni sono ammesse soltanto se risultano necessarie per l'esercizio delle attività e dovranno essere eseguite con tipologie tradizionali del paesaggio rurale.

 

4 - A tal fine ogni richiesta di concessione edilizia in zona rurale deve essere  accompagnata da documentazione fotografica dell' ambiente e nel caso di ampliamenti e ristrutturazioni, di rilievi esatti dei fabbricati esistenti.

 

5 - E' prescritta anche la posa a dimora di alberi ad alto fusto ogni 50 mq. di area iscritta a catasto per i fabbricati rurali, in aggiunta a quelli eventualmente esistenti per il rispetto  dei quali si intende integralmente richiamata la legge regionale n. 6 del 22.2.1973. 

 

6 - Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni edilizie per le costruzioni o per ampliamenti, ristrutturazioni e  ricostruzioni  di case rurali, è subordinato alla istituzione di un vincolo " non aedificandi" da trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nei terreni dell'azienda al cui servizio è costruita l'abitazione con esclusione  dell'area iscritta a catasto per il fabbricato rurale oggetto della concessione.

 

7 - Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per le costruzioni degli accessori è subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della destinazione dell’accessorio al servizio dell’attività agricola e le sanzioni per l’inosservanza del vincolo stesso.

 

8 - Il Comune di doterà di un registro fondiario con annessa planimetria sul quale riportare i dati catastali  dei terreni vincolanti ai sensi dei precedenti comma.

 

9 - Per gli edifici esistenti che rivestono valore storico ed architettonico, censiti ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 13/90, non è consentita la demolizione ma soltanto il restauro conservativo e/o la ristrutturazione edilizia.

 

10 - Nei casi previsti dal comma precedente, l’eventuale ampliamento è concesso soltanto se abbia caratteristiche tali da coesistere armoniosamente con il complesso preesistente, mentre è consentita la costruzione di un nuovo edificio, in sostituzione del preesistente, soltanto se il proprietario si assume l’obbligo del restauro conservativo del primo.

 

11 - I parametri urbanistici ed edilizi sono stabiliti nei successivi articoli dal n. 43 al n. 53.

 

INDICE DELLE NORME

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