Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SERRA SAN QUIRICO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 9 - NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA

Art. 43 - Generalità

 

1 - Sono considerate zone agricole le parti del territorio individuate ai sensi del DM. n. 1444/68 come zone omogenee"E", destinate all'agricoltura e sono destinate esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo. In tali zone sono consentite anche le attività turistico-ricettive che, secondo le norme di legge vigenti in materia, possono essere esercitate nelle campagne. Per quanto non specificatamente riportato nelle NTA, si faccia riferimento alla l.r. 13/90 e ss.mm. nonché alla normativa in materia urbanistica ed edilizia vigente.

 

2 - stralciato

 

3 - Sono ammesse soltanto le sottoelencate nuove costruzioni:

a) abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;

b) ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;

c) attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;

d) edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica;

e) serre;

f) costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

g) edifici per industrie forestali;

h) opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole.

 

4 - Nessun'altra costruzione nuova può insediarsi nelle zone agricole compresi gli insediamenti di industrie nocive e gli allevamenti industriali.

 

5 - stralciato

 

6 - stralciato

 

7 – stralciato

 

8 - Per gli edifici esistenti che rivestono valore storico ed architettonico, censiti ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 13/90, valgono le norme  particolari di cui al successivo art. 44.

 

9 - Nei casi previsti dal comma precedente, l’eventuale ampliamento è concesso soltanto se previsto ed abbia caratteristiche tali da coesistere armoniosamente con il complesso preesistente, mentre è consentita la costruzione di un nuovo edificio, in sostituzione del preesistente, soltanto se il proprietario si assume l’obbligo del restauro conservativo del primo.

 

10 - Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni e gli interventi di recupero dovranno essere eseguito con tipologie e materiali richiamati al successivo art. 46 del presente capitolo.

 

11 / 14 – stralciato

 

15 - Tutte le costruzioni da realizzare in zona agricola dovranno rispettare le distanze dalle strade stabilite dal DM. n. 1404/68 e D.L.vo n. 285/92 in relazione all'importanza delle stesse salvo l'ipotesi di realizzazione delle serre ed i casi previsti dalla L.R. 21 maggio 1975 n. 34.

 

16 – stralciato

 

17 - Le strade pubbliche dovranno avere una larghezza minima di ml. 5, mentre quelle vicinale e poderali una larghezza minima ml. 4, oltre a ml. 0,50, per lato per permettere lo scolo delle acque.

 

18 - All’interno della zona agricola E sono ricompresi gli ambiti definitivi di tutela, individuati con specifica perimetrazione nelle tavole B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, elaborati strutturali di piano. All’interno di detti perimetri valgono le prescrizioni e le limitazioni specifiche per ciascun ambito, così come indicate negli articoli 59 e seguenti delle presenti NTA, oltre alle norme del presente articolo, per le parti non in contrasto.

 

INDICE DELLE NORME

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