Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SERRA SAN QUIRICO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 9 - NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA

Art. 44 - Edifici rurali censiti e classificati.

 

1 - Per gli edifici censiti e classificati ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 13/90, individuati cartograficamente nella tavola B2.5, valgono le norme particolari di cui al presente articolo. Gli stessi, suddivisi in tre categorie, sono individuabili anche mediante le singole schede elaborate e raccolte negli allegati.

 

2 - Per gli edifici classificati nella categoria “A” sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, modifiche interne, il restauro e risanamento conservativo.

 

3 - Gli interventi da attuare nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici del complesso edilizio.

 

4 - E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso per la residenza, per attività ricettive e ristorative e per destinazioni di interesse pubblico limitate a quelle ricreativo-culturali con basso concorso di pubblico.

 

5 - Qualsiasi nuova costruzione dovrà essere ubicata ad una distanza minima di ml. 60 dall’edificio censito e classificato nella categoria “A”.

 

6 - Non è ammessa la demolizione dell’edificio classificato. Tutti gli interventi di cui al comma 3 sono sottoposti al rilascio di concessione edilizia, ancorché gratuita, anche se rientranti in normative per le quali sia sufficiente l’autorizzazione sindacale.

 

7 - Per gli edifici classificati nella categoria “B” sono ammessi gli interventi previsti nel precedente comma 2, nonché la ristrutturazione edilizia e con l’esclusione di ampliamenti.

 

8 - Tutti gli interventi di cui al comma precedente devono essere finalizzati alla conservazione dell’organismo edilizio ed al miglioramento della funzionalità dello stesso in relazione a destinazioni d’uso, anche diverse da quelle precedenti, purché compatibili con la tipologia originaria dell’edificio e nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso.

 

9 - Non è ammessa la completa demolizione dell’edificio classificato.

Non sono concesse modifiche alle sagome esistenti, salvo l’eliminazione di elementi aggiuntivi impropri.

 

10 - Qualora l’edificio non venga più utilizzato per la conduzione del fondo è ammesso il cambio di destinazione d’uso per la residenza esteso anche agli annessi.

 

11 - Qualsiasi nuova costruzione dovrà essere ubicata ad una distanza minima di ml. 50 dall’edificio censito e classificato nella categoria “B”.

 

12 - Per gli edifici classificati nella categoria “C” sono ammessi gli interventi previsti nel precedente comma 5, nonché la demolizione e ricostruzione senza aumento di superficie utile e volumi esistenti.

 

13 - Ogni modifica apportata rispetto all’esistente dovrà essere giustificata mediante la redazione di opportuna relazione tecnica e dovrà riferirsi alle indicazioni formulate all’art. 46 del presente capitolo.

 

14 - Qualora l’edificio sottoposto a demolizione e ricostruzione ricada in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità ai sensi del vigente codice della strada è previsto lo spostamento del sito di costruzione alla minima distanza utile dal luogo originario.

 

15 - Gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione,  sono sottoposti al rilascio di concessione edilizia.

INDICE DELLE NORME

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