Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SERRA SAN QUIRICO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 9 - NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA

Art. 47 - Nuove abitazioni

 

1 - Le nuove residenze sono ammesse solo quando l'impresa agricola sia sprovvista di una abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice per l'ordinario svolgimento dell'attività agricola.

 

2 - Agli effetti delle presenti norme, nella famiglia coltivatrice sono compresi tutti i conviventi legati da vincoli di parentela o affinità, impegnati direttamente nell'attività agricola e le persone a loro carico.

 

3 - Per ogni impresa agricola sprovvista di casa colonica è consentita la costruzione di un solo fabbricato il cui volume complessivo va commisurato alle esigenze della famiglia coltivatrice, senza mai superare i 1.000 mc. fuori terra.

 

4 - La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni devono risultare da un piano aziendale o interaziendale ai sensi della legislazione regionale vigente da allegare alla domanda di concessione edilizia.

 

5 - Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni risultanti da frazionamenti avvenuti nei cinque anni precedenti.

 

6 - Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla istituzione di un vincolo a " non aedificandi"  su tutte le aree dell'azienda, anche ricadenti in comuni diversi, utilizzate a fini edificatori con esclusione dell'area iscritta a catasto per l'esercizio rurale oggetto della concessione.

 

7 - I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:

 

IF

Indice di fabbr. fondiaria

0,03 mc./mq.

V

Volume mass. fuori terra

mc. 1.000

H

Altezza mass. dell’edificio

ml.  7,50

DC

Distacco dai confini

minimo ml. 20

Ip

Indice di piantumazione

1 albero / mq. 50 SF

 

8 - Le nuove costruzioni e le sistemazioni esterne dovranno essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale ed in particolare si fa obbligo di riferimento ai contenuti dall’art. 46 del presente capitolo.

 

9 - Il sistema cromatico complessivo e particolare vanno concordati con gli Uffici Comunali prima della presentazione dei progetti.

 

10 - Sono ammessi materiali diversi da quelli sopra menzionati purché in proporzione minima e purché il progetto mostri con opportuni dettagli l’intergrazione costruttiva estetica e funzionale. La relazione allegata al progetto, illustri con riferimenti motivati la fondatezza delle scelte operate.

INDICE DELLE NORME

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