Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SERRA SAN QUIRICO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 9 - NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA

Art. 51 - Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni di accumulo.

 

1 - Le nuove costruzioni sono ammesse purché coerenti con gli obiettivi di sviluppo del piano zonale agricolo di cui alla L.R. 6 febbraio 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni e a condizione che sia garantito il regolare smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2 - La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni devono risultare da una relazione illustrativa da allegare alla domanda di concessione edilizia.

 

3 - Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione che preveda, per almeno 10 anni, il mantenimento  della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso.

 

4 - Le costruzioni per allevamenti devono rispettare i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

 

IF

Indice di fabbricab.fondiaria

0,5 mc./mq.

DC

Distacco dai confini

minimo ml. 40

 

Distacco dal perimetro dei centri abitati

ml.    500

 

Distacco dal perimetro dei centri abitati

ml. 1.000 se trattasi di allevamento di suini

 

Distacco da edifici residenziali

ml.    100 purché non facenti parte dell’azienda

Np

Numero piani fuori terra

1

H

Altezza massima dell’edificio

ml. 4,50,escl. esig. tecniche

H

Altezza massima dell’edificio

ml.  5,50 in terreni in declivio

Ip

Indice di piantumazione

1 albero / mq. 50 SF

 

5 - Le costruzioni devono essere protette da una zona circostante, con recinzioni ed opportune alberature, di superficie pari a quella degli edifici da realizzare, atte a garantire l’efficacia del mascheramento della struttura, un adeguato filtro alla libera veicolazione di polveri e articolato ed alla trasmissione di odori.

 

6 - I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere posti a ml 100 dalle abitazioni e dai confini e devono essere realizzati all'interno della zona di protezione di cui al comma precedente.

 

7 - Sono considerati allevamenti zootecnici di tipo industriale quelli la cui consistenza supera il rapporto peso - superficie stabilito dalla legge 319/76.

INDICE DELLE NORME

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