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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di SERRA SAN QUIRICO Provincia di Ancona |
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CAPITOLO 9 - NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA Art. 51 - Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni di accumulo.
1 - Le nuove costruzioni sono ammesse purché coerenti con gli obiettivi di sviluppo del piano zonale agricolo di cui alla L.R. 6 febbraio 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni e a condizione che sia garantito il regolare smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.
2 - La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni devono risultare da una relazione illustrativa da allegare alla domanda di concessione edilizia.
3 - Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione che preveda, per almeno 10 anni, il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso.
4 - Le costruzioni per allevamenti devono rispettare i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:
5 - Le costruzioni devono essere protette da una zona circostante, con recinzioni ed opportune alberature, di superficie pari a quella degli edifici da realizzare, atte a garantire l’efficacia del mascheramento della struttura, un adeguato filtro alla libera veicolazione di polveri e articolato ed alla trasmissione di odori.
6 - I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere posti a ml 100 dalle abitazioni e dai confini e devono essere realizzati all'interno della zona di protezione di cui al comma precedente.
7 - Sono considerati allevamenti zootecnici di tipo industriale quelli la cui consistenza supera il rapporto peso - superficie stabilito dalla legge 319/76. |
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