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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di SERRA SAN QUIRICO Provincia di Ancona |
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CAPITOLO 9 - NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA Art. 53 - Costruzioni per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per industrie forestali.
1 - Le nuove costruzioni sono ammesse a condizione che esse siano al servizio di imprese agricole, singole o associate, o di cooperative agricole locali, che siano proporzionate alle loro effettive necessità e che i prodotti agricoli ivi trasformati, conservati o commercializzati, provengono prevalentemente delle stesse aziende agricole.
2 - Le costruzioni di cui al presente articolo devono essere in armonia con i piani zonali agricoli di cui alla L.R. 6 febbraio 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, o, in mancanza, con gli indirizzi produttivi all'uopo formulati dalla Regione.
3 - La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni devono risultare da una relazione illustrativa da allegare alla domanda di concessione edilizia.
4 - Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione che preveda, per almeno 10 anni, il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso.
5 - I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:
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